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Gruppo    II                          /53.11.2000

OGGETTO: Esecuzione della sentenza n. 17/2000 del T.A.R. Sicilia sez. II PA - Quesito in ordine agli adempimenti del Consiglio comunale - Comune di XXXX.

   
   
                                                           Assessorato Regionele
                                                           degli Enti Locali
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Si fa riferimento alla nota n. 1144/VII del 15 marzo s., di pari oggetto, con cui codesto Assessorato inoltra allo scrivente un quesito del comune di XXXX sull'esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sez. II 1 marzo 2000, n. 17/00, con cui, in accoglimento del ricorso di M. M. L. ed altri, è stato annullato l'impugnato verbale di proclamazione degli eletti nella consultazione amministrativa del 13 giugno 1999 con conseguente correzione dei risultati elettorali e proclamazione quali componenti eletti dal Consiglio comunale dei candidati dal 7° al 9° per numero di voti della lista "Isola per tutti" in luogo dei candidati dal 7° al 9° della lista "Nuova Torre".
                 In particolare il quesito riguarda la necessità o meno di procedere ex novo a tutti gli adempimenti della prima adunanza del Consiglio comunale, "con ulteriore particolare riguardo agli organi di autogoverno e alla composizione delle singole Commissioni" consiliari permanenti.
                 Al riguardo codesto Assessorato "manifesta la propria perplessità sulla necessità di procedere alla ricostituzione degli organi di autogoverno, affidando alla decisione dell'organo giurisdizionale validità con effetti ex tunc.... non ritenendosi che la surroga di tre consiglieri comunali possa indurre l'organo competente a considerare illegittimi gli atti adottati dal Consiglio comunale prima della sentenza del T.A.R.".
   
                 2. La fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente non è inquadrabile nello schema della surroga in senso tecnico, consistente nella sostituzione dei consiglieri decaduti a seguito della verifica da parte del Consiglio della validità della propria composizione. Trattasi più propriamente di una modifica della composizione di tale organo derivante dalla correzione, in sede giurisdizionale dei risultati elettorali.
                 Ciò premesso e considerato altresì che la sentenza del T.A.R. ha determinato un ribaltamento della maggioranza consiliare, con attribuzione della stessa ad una lista diversa da quella dichiarata vincitrice in sede di adunanza dei presidenti di seggio, è da ritenersi applicabile alla fattispecie il principio generale in tema di annullamento degli atti amministrativi secondo cui il vizio (di illegittimità derivata) dei provvedimenti che trovano il loro presupposto in un atto caducato vada considerato come sussistente ab origine (cfr. C. di S. Sez. VI, 23 ottobre 1993, n. 776); non sembra infatti discutibile, nel caso in esame, il carattere consequenziale, rispetto all'atto annullato, di provvedimenti attinenti alla funzionalità dello stesso consiglio, come quelli di nomina di presidente e di vice presidente o delle commissioni permanenti, su cui può ovviamente riverberarsi il ribaltamento della maggioranza consiliare.
                 I limiti dell'efficacia retroattiva delle pronunzie di annullamento degli atti illegittimi, invero, sono dati solo da situazioni irreversibili ("factum infectum fieri nequit"), non ravvisabili nel caso di cui trattasi.
                 Sembra pertanto che l'obbligo della P.A. di adeguarsi al giudicato del T.A.R. comporti il rinnovamento delle operazioni compiute dal Consiglio comunale di XXXX dopo la proclamazione degli eletti, ivi compresa l'elezione delle commissioni permanenti, trattandosi di atti immediatamente condizionati da quello annullato in sede giurisdizionale (cfr., sul principio generale, C.S., Sez. VI 12 aprile 1994, n. 488).
   
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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