Repubblica Italiana
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Gruppo     IV                      /74.00.11

OGGETTO: Art. 69 L.R. 10/99 - L. 36/94 - Concessione per la gestione del servizio idrico. Circolare n. 1840/Gab. del 22.9.99 - Legittimità - Quesito.

   
   
   
                                                            ASSESSORATO REGIONALE
                                                            DEI LAVORI PUBBLICI
                                                            Ufficio di Gabinetto
                                                                         P A L E R M O
   
   
             1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla legittimità della "circolare esplicativa delle disposizioni recate con l'art. 69 della L.r. 27 aprile 1999, n. 10", emanata da codesto Assessorato (nota n. 1840/GAB del 22 settembre 1999) con la quale tra l'altro, si pone divieto alle Amministrazioni comunali e provinciali "di costituire e/o affidare a soggetti pubblici o privati la gestione del servizio idrico".
                 Codesta Amministrazione rappresenta che tale divieto deriverebbe da "una non univoca interpretazione" del rinvio di cui all'art. 69, lett. h) della L.R. 10/99 alle disposizioni della Legge 36/94 ed in particolare all'art. 10 della stessa.
                 L'Ufficio di Gabinetto osserva in proposito che "il citato art. 10... disciplina la fattispecie delle gestioni già esistenti del servizio idrico...", mentre "nulla sembra recare... in ordine alla diversa problematica dell'affidamento di nuove concessioni per la gestione del servizio idrico, nelle more dell'attivazione del servizio idrico integrato".

                 2. L'art. 69 della l.r. n. 10 del 1999 recepisce la legge 5 gennaio 1994, n. 36 sul governo e l'uso delle risorse idriche demandando ad un emanando decreto del presidente della Regione la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e le relative modalità di costituzione.
                 La legge 36/94 (c.d. legge Galli) rappresenta un tentativo di riorganizzazione unitaria dei servizi idrici di esportazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognature e di depurazione delle acque reflue, subordinando al riassetto organizzativo degli stessi il conseguimento di finalità e obiettivi prestabiliti.
                 Tale assetto è strutturato in base a delimitazioni territoriali ottimali nell'ambito delle quali i comuni e le province organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Alle regioni è attribuito, tra l'altro, il potere di individuare le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, co. 3). La preferenza accordata al modello sovracomunale è congruente con l'impostazione di fondo della legge tesa a porre termine alla frammentazione nella gestione dei servizi idrici esistenti.
                 Comunque, indipendentemente dalla soluzione in senso regionalistico o localistico del problema della competenza riguardo all'organizzazione o riorganizzazione dei servizi idrici, all'Ente legittimato a compiere le scelte si presenta una molteplicità di moduli organizzativi per la gestione dei servizi idrici: azienda speciale, società mista, a maggioranza anche privata, privati concessionari.
                 La concessione a terzi è stata espressamente disciplinata dalla legge n. 36 del 1994, all'art. 20, in base al quale la concessione a terzi del servizio idrico è consentita, previo esperimento di procedure concorsuali soggette alle direttive CE sugli appalti di servizi nei c.d. settori esclusi.
                 Da queste considerazioni deriva che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico indispensabile ed obbligatorio e come tale deve essere fornito in primo luogo dagli enti locali e, in subordine, dai soggetti privati concessionari; deve altresì trattarsi sempre e comunque di gestione imprenditoriale indipendentemente cioè che essa sia in mano pubblica o privata.
                 Si appalesa pertanto privo di alcun fondamento l'assunto di cui alla predetta circolare assessoriale secondo cui dal combinato disposto della legge regionale 10/99 con l'art. 10 della l. 36/94 "si evince che a far data dall'entrata in vigore della suddetta legge regionale 10/99 ai comuni e alle province è fatto divieto di costituire e/o affidare a soggetti pubblici o privati la gestione del servizio idrico".
                 Va anzi osservato che tanto la legge statale che quella regionale non pongono siffatto divieto pure nelle more della costituzione del servizio idrico integrato.
                 Il succitato art. 10 della l. 36/94, poi, nel far salve le gestioni preesistenti, prevede all'ultimo comma che nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi idrici, ne devono affidare la gestione nelle forme poco sopra ricordate (concessione a terzi, aziende speciali, società mista). Va altresì ricordato che il precedente art. 9, ultimo comma, proprio "al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità" dispone che i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico "anche con una pluralità di soggetti e di forme".
                 In tal caso i comuni e le province individuano "il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio" ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.
                 Anche la stessa legge regionale (art. 69, lett. c), infine, si fa carico di salvaguardare le gestioni preesistenti disponendo che vengano individuate, contestualmente alle determinazioni degli ambiti territoriali, "quali gestioni esistenti corrispondano" ai criteri dell'efficienza e dell'economicità di gestione.
                 Per le suesposte osservazioni si concorda con codesta Amministrazione in ordine alla illegittimità della circolare più volte citata.

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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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