Gruppo XIV                        335.00.11

OGGETTO: Lavoro - Rapporto di lavoro operai forestali a tempo determinato - Accertamento idoneità fisica - Decadenza dalla graduatoria.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           AGRICOLTURA E FORESTE
                                                           Direzione foreste
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che a seguito di accertamenti sanitari compiuti, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dal "medico competente", taluni operai forestali iscritti nelle graduatorie dei contingenti distrettuali previsti dall'art. 46 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, sono risultati inidonei allo svolgimento delle specifiche mansioni per le quali sono assunti.
                 Ciò premesso, considerato che tale personale non può essere adibito a compiti diversi, vien chiesto se la certificazione di inidoneità rilasciata dal medico competente costituisca causa di decadenza dalle predette graduatorie ed altresì se la stessa certificazione integri legittimo motivo di rifiuto di assunzione o giusta causa di licenziamento.
   
                 2. Ai sensi dell'art. 51, primo comma, della citata l.r. n. 16/1996 "l'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinato all'accertamento della idoneità fisica e professionale".
                 Tale specifica previsione - che, secondo quanto affermato dallo scrivente (nota 3/2/1998, n. 2197/382.97.11 indirizzata all'Assessorato regionale del lavoro e per conoscenza anche a codesta Amministrazione) deve estendersi anche agli operai con le garanzie occupazionali di cui all'art. 46 della stessa l.r. n. 16/96 - acquista preminente rilievo in relazione al primo quesito.
                 Ed infatti, poichè l'iscrizione nelle graduatorie de quibus è subordinata alla sussistenza della idoneità fisica e professionale, deve a contrario argomentarsi che l'assenza di tali requisiti costituisca causa ostativa ai fini della iscrizione nelle medesime graduatorie; conseguentemente la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, accertata con certificazione rilasciata dal "medico competente", non può non determinare, ad avviso dello scrivente, la decadenza dalle graduatorie dei contingenti distrettuali.
                 Tale interpretazione richiede tuttavia due ulteriori precisazioni.
                 Anzitutto va sottolineato che la sanzione della decadenza può configurarsi solo qualora la sopravvenuta inidoneità abbia carattere permanente ed altresì comporti - qualora il lavoratore, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, l.r. n. 16/96, sia iscritto per due qualifiche - l'impossibilità di svolgere le mansioni attinenti ad entrambe le qualifiche possedute.
                 In secondo luogo poi, va rilevato che la soluzione qui accolta circa la decadenza non si pone in contrasto con quanto osservato dallo scrivente nella nota 6 febbraio 2001 n. 2335/324.00.11 indirizzata a codesto Assessorato. Ed invero, in quella sede, sia pure con riferimento agli operai addetti ai servizi antincendio, si è precisato che la predetta sanzione può essere applicata solo per le ipotesi espressamente previste dalla legge (cfr., per la fattispecie de qua, art. 50, commi 4, 5 e 6, l.r. n. 16/96: mancata presentazione nei termini delle istanze ivi previste) poichè "l'introduzione di nuove e diverse ipotesi contrasterebbe... con il generale principio del favor lavoratoris"; tuttavia, tale considerazione non può ovviamente escludere la rilevanza di una causa di decadenza come quella della sopravvenuta inidoneità fisica, poichè quest'ultima, come sopra evidenziato, trova comunque fondamento, sia pure indirettamente, nel disposto legislativo (art. 51, primo comma).
                 Per quanto poi concerne la possibilità di rifiutare l'assunzione di un operaio per inidoneità fisica sopravvenuta all'avviamento, va rilevato che, come sopra osservato, l'inidoneità determina la decadenza dalle graduatorie e quindi deve conseguentemente escludersi l'avviamento di un operaio inidoneo. Pur tuttavia qualora ciò si verificasse non può che ribadirsi quanto già affermato nella sopra ricordata nota dello scrivente n. 2335 del 6 febbraio 2001 circa la natura dell'atto di avviamento.
                 Tale atto infatti non determina la costituzione automatica o autoritativa del rapporto di lavoro, ma fa soltanto sorgere un obbligo di stipulare il contratto di lavoro; il medesimo obbligo, secondo la giurisprudenza, è fonte di responsabilità contrattuale, a meno che non vi siano fondate ragioni che ostino al suo adempimento, come nella ipotesi in cui "manchino o siano venuti a mancare gli elementi costitutivi ed essenziali" per la costituzione del contratto stesso (Cass. civ., sez. lav., 15/7/1987, n. 6224).
                 Pertanto, qualora il lavoratore avviato, a seguito degli accertamenti sanitari effettuati dal "medico competente" risulti fisicamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche possedute - assunto quanto rilevato da codesta Amministrazione nella richiesta di parere circa l'impossibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi - deve ritenersi integrato un legittimo motivo per rifiutare la conclusione del contratto di lavoro, poichè in tal caso verrebbe a mancare un elemento essenziale per la stipulazione del contratto stesso.
                 Passando infine all'esame dei rapporti tra la inidoneità fisica del lavoratore e l'istituto del licenziamento, al riguardo la giurisprudenza ha precisato che la sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli trova disciplina nella norma dell'art. 1464 c.c. il quale prevede la possibilità di recesso dell'altra parte, ove questo non abbia un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento parziale, con la conseguenza per il datore di lavoro di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento a norma dell'art. 3 della legge n. 604/1966 (Cass. civ. n. 2067/1996).
                 In altri termini, per la giurisprudenza la sopravvenuta totale incapacità del lavoratore - non dipendente dal datore di lavoro - di svolgere i compiti per i quali è stato assunto, legittima la risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo, per il datore di lavoro di adibire il dipendente, divenuto incapace ad altre mansioni.
                 Passando conclusivamente alla fattispecie in esame, deve quindi affermarsi, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, che la certificazione rilasciata dal medico competente attestante la sopravvenuta inidoneità fisica dell'operaio legittimi codesta Amministrazione a recedere dal contratto di lavoro peraltro senza l'onere di provare l'impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni diverse compatibili con il suo stato di salute.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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