Gruppo   XIV 

Prot. N. /153.01.11


Oggetto: Lavoro - Fonti - Accordi e contratti - CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento delle foreste
P A L E R M O


1. L'art. 46, comma 6, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria prevede che sono operai a tempo tempo indeterminato :
"a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative".
In relazione a tale disposizione contrattuale codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, rappresenta che personale operaio a tempo determinato che ha svolto "180 giornate lavorative e che, ai sensi della legislazione regionale rientra tra gli operai con garanzia di fascia occupazionale di 151" giornate lavorative, ha chiesto "il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato" ai sensi del riportato art. 46, comma 6, lett. b) del CCNL.
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente sulla questione prospettata.

2. Preliminarmente appare opportuno precisare che suscita perplessità l'affermazione di codesto Assessorato, riportata in epigrafe, secondo cui il personale operaio che ha svolto 180 giornate lavorative presso lo stesso datore di lavoro "rientra tra gli operai con garanzia di fascia occupazionale di 151" giornate lavorative.
Ed invero, l'art. 53 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, nel disciplinare l'avviamento al lavoro degli operai addetti al settore forestale con garanzie occupazionali, al comma 4 dispone che: "i lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per un numero di giornate superiori a quello del contingente di appartenenza"; questa previsione escluderebbe dunque, ad avviso dello scrivente, che gli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative possano superare tale numero di giornate nel corso dell'anno solare.

Ciò premesso, passando comunque all'esame della questione rassegnata, si rileva che la stessa verte essenzialmente sulla possibilità di "trasformare" - ai sensi del riportato art. 46, comma 6, del CCNL - il rapporto di lavoro a tempo determinato degli operai centocinquantunisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Così puntualizzato il quesito, lo stesso sembra da risolvere in senso negativo.
Al riguardo basta considerare che il più volte citato art. 46, comma 6, lett. b) del CCNL prevede testualmente che sono operai a tempo indeterminato quei lavoratori che "vengono assunti senza prefissione di termine e con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative"; ed invero entrambi tali requisiti mancano nel rapporto di lavoro degli operai de quibus , i quali sono invece assunti con contratto a termine ed in particolare con garanzia di durata del rapporto di lavoro pari a centocinquantuno giornate lavorative.
Del resto, anche nell'ipotesi in cui un operaio centocinquantunista venga assunto senza la prefissione di un termine, ritiene lo scrivente che tale rapporto di lavoro non possa trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato in virtù di quanto previsto dall' art. 46, comma 6, lett. a) del CCNL; ed infatti nel sistema introdotto dalla menzionata l.r. n. 16/1996, il rapporto di lavoro di un operaio centocinquantunista non può che configurarsi come rapporto a termine per il semplice fatto che lo stesso appartiene ad un contingente con garanzia occupazionale e non al contingente di operai a tempo indeterminato; in altri termini poiché la l.r. n. 16/1996 ha disciplinato compiutamente ed in maniera organica le misure riguardanti l'occupazione forestale ed in particolare i contingenti degli operai addetti alle medesime attività forestali, deve ritenersi che nel rapporto tra le due fonti, legge e contratto collettivo, prevalga la prima e cioè anche nella considerazione che, in via generale l'autonomia privata è comunque gerarchicamente subordinata alla legge.
La soluzione qui accolta risulta avvalorata anche dall'ulteriore considerazione che l'eventuale "trasformazione" del rapporto di lavoro degli operai centocinquantunisti in rapporto a tempo indeterminato violerebbe - se realizzata in esubero alle dotazioni prestabilite - quanto previsto dall'art. 46, comma 2, lett. a) della l.r. n. 16/1996, il quale individua appunto in maniera specifica la dotazione complessiva del contingente di operai a tempo indeterminato e la relativa ripartizione provinciale.
Per i motivi sopra esposti sul punto si è quindi in sostanza dell'avviso che gli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative non possono ottenere il "riconoscimento" del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; pertanto la trasformazione del rapporto di lavoro degli operai con garanzia occupazionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato può realizzarsi solo per effetto della applicazione del meccanismo di sostituzione espressamente previsto dall'art. 52 della l.r. n. 16/1996 per la copertura dei posti resisi successivamente disponibili.
Tale meccanismo, in particolare, trova attuazione "attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore"; In altri termini, solo qualora si rendano vacanti dei posti nel contingente di operai a tempo indeterminato, gli stessi saranno coperti attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative secondo la posizione ricoperta nella relativa graduatoria.

A' termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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