Gruppo VI   Prot. N. /274.11.2001 



Oggetto: L.r. n. 16/96 - Permanenza nei contingenti forestali - Art. 50, comma 4° - Decadenza - Effetti.




Allegati n...........................

Assessorato regionale lavoro,
previdenza sociale, formazione
professionale, emigrazione
Dipartimento lavoro
P A L E R M O


1. Con nota 8 ottobre 2001, n. 2433/01 viene chiesto da codesto Assessorato - Dipartimento lavoro - l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine al significato da attribuire al combinato disposto dell'art. 50, quarto e sesto comma, della l.r. n. 16/96 concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
Ai sensi della lettura congiunta delle disposizioni normative dell'art. 50, quarto e sesto comma, della citata legge regionale, infatti, i lavoratori forestali inseriti nei contingenti ivi previsti devono, entro il 15 novembre di ogni anno, a pena di decadenza dai contingenti, presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti.
Secondo l'avviso espresso da codesto Assessorato, considerata la ratio della l.r. n. 16/96 tendente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati da tempo nel settore forestale, la mancata o tardiva presentazione dell'istanza potrebbe comportare, al di là del tenore letterale delle norme sopra citate, solo una esclusione temporanea dai contingenti limitatamente all'anno successivo dovendosi considerare la fattispecie come un caso di sospensione impropriamente qualificata dal legislatore come decadenza.
Quanto sopra ai fini di poter impartire le conseguenziali direttive ai competenti organi del collocamento.

2. Ai fini della disamina della problematica prospettata va premesso che la l.r. 6 aprile 1996, n. 16 concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" prescrive, in tema di misure riguardanti l'occupazione forestale (v. capo I del titolo III della legge), che l'Amministrazione forestale, per esigenze connesse all'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta, si avvale dell'opera di un contingente di operai a tempo indeterminato, di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali nonché di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
A tal uopo il legislatore, dopo aver individuato la dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia ed i requisiti per l'inserimento nei vari contingenti, detta all'art. 50 della legge regionale de qua , i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie prescrivendo, altresì, che "entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti e per le qualifiche, sino ad un massimo di due che intendono utilizzare" (v. art. 50, comma 4).
La mancata presentazione della predetta dichiarazione nel termine previsto comporta, secondo l'espressa previsione legislativa dell'art. 50, comma 6, la decadenza dai contingenti (nonché nella ipotesi non concernente la fattispecie in esame, dei lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica di cui all'art. 49 la decadenza dalle graduatorie).
Al riguardo non sembra possa avvalorarsi la tesi di codesto Assessorato secondo cui la mancata o tardiva presentazione della istanza comporterebbe solo una esclusione temporanea dai contingenti tale da non consentire l'inserimento lavorativo per l'anno successivo.
Non può, infatti, asserirsi, e ciò per varie argomentazioni, che la fattispecie de qua vada identificata come un caso di sospensione impropriamente qualificata dal legislatore come decadenza.
Da una parte, infatti, non può non cogliersi nella lettura delle norme successive la diversa ratio che ha guidato il legislatore nelle fattispecie di cui all'art. 52, 2° comma, 53. 5° comma, e 55, 4° comma in cui il comportamento del lavoratore di rinunzia al passaggio al contingente superiore ovvero di mancata presentazione alla richiesta di avviamento è diversamente sanzionato o con la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza o con l'equivalenza del comportamento inerte alla rinunzia al turno.
E, pertanto, laddove il legislatore ha voluto è stato fatto espressamente richiamo ad istituti diversi (quale ad esempio proprio la rinunzia al turno) che nella fattispecie non possono trovare applicazione vista l'espressa previsione dell'istituto della "decadenza dai contingenti".
Ed, invero, la decadenza opera in situazioni incerte che si vogliono definire, in un modo o nell'altro, entro un termine perentorio. Infatti, un'esigenza di certezza a volte impone un termine perentorio per l'esercizio di un diritto o, più in generale, per il compimento di un atto giuridico.
Nella fattispecie il legislatore ha voluto sancire la decadenza dai contingenti (ovvero la decadenza dalle graduatorie nella ipotesi di lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica di cui all'art. 49) atteso che la presentazione della dichiarazione richiesta dalla norma di cui al quarto comma dell'art. 50 della legge regionale de qua rappresenta proprio quel "compimento di atto giuridico" connesso alla situazione di incertezza relativa ad un elemento fondamentale per la tutela occupazionale dei lavoratori forestali: la permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'inserimento nei contingenti previsti.
E quanto sopra, peraltro, è in coerenza con la ratio della l.r. 16/96 in quanto la perentorietà del termine previsto dalla norma dell'art. 50, quarto comma, è stata sancita dal legislatore non solo nell'interesse individuale del lavoratore che deve, per esercitare il proprio diritto a rimanere nei contingenti previsti, compiere l'attività richiesta dalla norma de qua (presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti ) ma altresì nell'interesse generale determinato proprio dall'obiettivo di stabilizzazione e continuità del rapporto di lavoro di soggetti impegnati da tempo nel settore forestale i quali ai fini della superiore tutela sono sottoposti ad una procedura di accertamento connessa alla permanenza di quei requisiti voluti dal legislatore, non solo ai fini dell'inserimento, ma anche del mantenimento nei contingenti.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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