Pos. 2   Prot. N. /76.11.2002 




Oggetto: Accertamento requisiti operai a tempo indeterminato Art. 51 L.r. 16/96.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
agricoltura e foreste
Azienda regionale foreste demaniali
Dipartimento Servizio
Gestione tecnico-amministrativa
e contrattuale degli operai forestali
PALERMO



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio un quesito relativo all'accertamento dell'idoneità professionale degli operai a tempo indeterminato che - ai sensi dell'art.51, comma 3, della L.r. 6 aprile 1996, n.16 - va verificata a mezzo di una apposita commissione provinciale (formata dall'Ispettore ripartimentale che la presiede, da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente tecnico forestale e da un assistente tecnico forestale), ma che a codesta Amministrazione sembrerebbe di competenza degli Uffici provinciali dell'Azienda, la cui costituzione - a seguito dell'equiparazione a Dipartimento dell'Azienda, regionale foreste demaniali operata dalla L.r. 10/2000 (art.4 - Tab. A) - è prevista dal punto 6 dell'art.11 del regolamento esitato dalla Giunta regionale con deliberazione 2 ottobre 2001, n.366, che così recita: "per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda regionale foreste demaniali, sono costituiti 9 Uffici provinciali equiparati ad autonome strutture periferiche dell'Azienda"; il punto 8 (rectius) dello stesso art.11 del regolamento aggiunge inoltre che "all'Ispettore Generale dell'Azienda regionale foreste demaniali sono attribuite le seguenti competenze: a) previa applicazione delle procedure previste dagli artt. 24 a 28 della L.r. 15.5.2000, n.10, provvede alla stipula dei contratti integrativi regionali di settore per il personale di cui al titolo 3° della L.r. 6.4.96, n.16 e successive modifiche ......".

2. In merito al quesito posto si espone quanto segue. Dall'esame della citata normativa non è dato evincere che l'apposita Commissione di cui al punto 3 dell'art.51 L.r. 16/96 sia venuta meno né che la sua competenza sia passata agli Uffici provinciali che espletano, in via generale, i compiti istituzionali dell'Azienda tra i quali non può certo fasi rientrare in assenza di previsione in tal senso, la "specifica" competenza di un' "apposita commissione" normativamente prevista. L'accertamento dell'idoneità professionale degli operai a tempo indeterminato non può nemmeno ritenersi contenuto nella stipula dei contratti integrativi regionali di settore per il personale di cui al titolo 3° della L:r. 16/96, come sembrerebbe suggerire codesto Assessorato con il richiamo del punto 8 del citato regolamento.
Nei termini i il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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