POS. II Prot._______________148.11.2002

OGGETTO: Sindacati autonomi non firmatari di C.C.N.L.
Disciplina delle trattenute mensili sulla retribuzione. Applicazione normativa sui permessi e distacchi sindacali.



Assessorato regionale Agricoltura e Foreste
Direzione regionale delle foreste
Area affari legali e contenzioso
P A L E R M O


Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali
P A L E R M O




1. Con nota n. 16639 del 7.6.2002, pervenuta il successivo 21 giugno, codesto Assessorato rivolge allo scrivente Ufficio una problematica posta da alcuni Ispettorati ripartimentali delle Foreste e concernente l'oggetto.
In particolare si chiede di conoscere:
- se può o meno darsi seguito alle richieste di un Sindacato autonomo che seppur non firmatario né del Contratto nazionale di categoria, né del relativo Contratto integrativo regionale, invia all'Amministrazione atti di delega sottoscritti dai lavoratori, chiedendo una ritenuta mensile sulla retribuzione da versare al sindacato medesimo;
- se sono applicabili, ai sindacati autonomi non firmatari dei contratti di categoria, le disposizioni concernenti in generale i diritti sindacali e, in particolare, i permessi e i distacchi sindacali.

2. In ordine al primo quesito -ritenute mensili sulla retribuzione per contributi sindacali - la giurisprudenza della Cassazione (5.2.2000 n. 1312, 16.3.2001 n. 3813) ha affermato con diverse pronunce che laddove i lavoratori abbiano richiesto al datore di lavoro di trattenere nella retribuzione i contributi sindacali e abbiano rilasciato delega allo stesso per versarli ad associazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuta di effettuare detti versamenti si configura come antisindacale in quanto pregiudica l'acquisizione, da parte del sindacato, dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della attività dello stesso. Pertanto,conformemente alla giurisprudenza citata, si ritiene che codesto assessorato debba procedere ad effettuare le trattenute mensili come richiesto.
Per quanto concerne il secondo quesito, e quindi la particolare tutela prevista dal titolo terzo dello Statuto di lavoratori (permessi, distacchi, aspettative) la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la scelta del legislatore è stata quella di riconoscere i suddetti diritti non già a qualsiasi associazione sindacale, anche di minima consistenza, bensì unicamente a quelle dotate di determinati requisiti di rappresentatività, requisiti fissati dall'art. 19 Statuto dei Lavoratori. La Cassazione ( sent. 2855 del 26.2.2002; 3813 del 16.3.2001; 1312 del 5.2.2000) ha affermato che per l'esercizio da parte delle rappresentanze sindacali dei diritti di cui al titolo terzo dello Statuto dei Lavoratori al requisito della rappresentatività è stato sostituito, a seguito della riforma derivante dalla parziale abrogazione dell'articolo 19, il requisito della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Si tratta di una modifica che attiene solo all'individuazione dei requisiti in quanto "chiavi di accesso" a quella forma di tutela privilegiata dell'attività sindacale all'interno della organizzazione produttiva. Pertanto, pur sussistendo la piena libertà di costituirsi in associazioni sindacali e di costituire rappresentanze sindacali, rimane ferma l'esigenza di selezionare le strutture sindacali meritevoli della speciale ed ulteriore tutela che va al di là della garanzia della libertà sindacale assicurata, quale valore costituzionale dall'art. 39 della Costituzione.
Nel settore pubblico, il criterio di rappresentatività è reso certo da una regola ben definita, in quanto un Sindacato è rappresentativo se raggiunge almeno il 5% come media tra la percentuale delle deleghe e quella dei voti riportati alle elezioni delle R.S.U. Nel settore privato la "nuova" formulazione dell'art. 19 dello Statuto riconosce rappresentatività e quindi esercizio dei diritti sindacali ai sindacati firmatari di contratti applicati nel luogo di lavoro, intendendosi per contratto collettivo, qualunque contratto che disciplini un aspetto non marginale del rapporto di lavoro . Non è, tuttavia sufficiente la mera sottoscrizione essendo necessaria l'effettiva partecipazione alle trattative sindacali (Pret. MI. 29.1.1996).
La giurisprudenza della Cassazione già citata, ha quindi affermato che " solo le rappresentanze sindacali che hanno i requisiti di cui all'art. 19 dello Statuto come modificato, hanno l'accesso ai diritti di cui al titolo terzo " dello stesso.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16.6.1998 n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS ".


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