Pos. 3   Prot. N. /89.11.03 



Oggetto: Art.35 l.r. 7 marzo 1997, n.6 in tema di servizi di sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Ispettori ripartimentali delle foreste - Qualifica di "datore di lavoro".






Allegati n...........................

Assessorato regionale
agricoltura e foreste
Dipartimento delle foreste
PALERMO



1. Con la lettera in riferimento viene in sostanza riproposto il quesito - trattato insieme ad altri nel parere concernente l 'oggetto, reso dallo Scrivente a codesto Assessorato con nota 6 maggio 2002, n. 7121/320.01 - se l'ispettore ripartimentale delle foreste "può essere considerato a tutti gli effetti datore di lavoro" ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Viene al riguardo riferito che la risposta al predetto quesito sarebbe stata interpretata nel senso che gli ispettori ripartimentali delle foreste "non sono assolutamente datori di lavoro (nemmeno nei confronti del personale operaio che essi stessi assumono per l'esecuzione dei lavori di propria spettanza), e ciò non solo per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, ma per qualsiasi aspetto comunque concernente lo svolgimento dei lavori stessi".
Non condividendo tale conclusione, codesto Assessorato chiede allo Scrivente "di voler autenticamente interpretare", sul punto in questione, la propria risposta.

2. Nel parere a suo tempo reso a codesto Assessorato, quest' Ufficio ha preliminarmente rilevato un reale contrasto tra i primi due commi dell'art.35 della l.r. n. 6/1997 - che implicano la natura centralizzata del servizio di prevenzione e protezione istituito presso ciascun assessorato regionale (autenticamente confermata dal legislatore con l'art.7 della l.r. 10 dicembre 2001, n. 20) - e il terzo comma dello stesso articolo, che, attribuendo agli ispettori ripartimentali delle foreste, in quanto capi di uffici periferici regionali, le funzioni di "datore di lavoro", consentirebbe fra l'altro ai medesimi di istituire un proprio e autonomo servizio di prevenzione e prote-zione, come previsto, in sede statale, dall'art.4, quarto comma, lettere a) e b) del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626.
Dovendosi dunque tener conto, da un lato, della natura dichiaratamente centralizzata dal servizio di prevenzione e prote-zione assessoriale, e dall'altro dell'autonomia attribuita dalla vigente normativa ai capi degli uffici periferici regionali, è sembrato ugualmente inammissibile sia riconoscere agli ispettori ripartimentali delle foreste la qualità di datori di lavoro "a tutti gli effetti", sia escluderli in toto "da attività che sia il D.Lgs. n. 626/1994 che la l.r. n. 6/1997, sia pure con difficoltà interpretative, demandano, in quanto datori di lavoro, anche ai predetti soggetti".
In particolare quest'Ufficio - rispondendo ad altrettanti specifici quesiti - ha in sostanza escluso che la qualità di "datore di lavoro" sia riconosciuta agli interessati ai fini dell'insediamento di un proprio e autonomo servizio di prevenzione e protezione, nonché della nomina del "medico competente"; aspetti questi direttamente collegati alla unicità del servizio de quo, e per i quali non va comunque negata agli ispettori in questione la facoltà di partecipare alle scelte effettuate in sede centrale.
Siffatte limitazioni tuttavia - come emerge, del resto, dall'iter logico a suo tempo seguito dallo Scrivente - non escludono, ma al contrario implicano che permanga, in capo agli stessi ispettori ripartimentali la qualità di "datore di lavoro" con riguardo ad attività diverse da quelle sopra menzionate, purchè legislativamente attribuite e in particolare riferibili a ciascuna sede periferica; quali, ad esempio, le attività meramente esecutive o concernenti l'ordinaria amministrazione.
In questo quadro, pertanto, va individuata la soluzione del problema sopra prospettato.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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