POS. II Prot._______________/289.2003.11

OGGETTO: Lavoratori forestali a tempo determinato - Espletamento mandato elettorale.



ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento Foreste
Affari legali e contenzioso

PALERMO



1. Con nota 31 ottobre 2003, n. 26187, codesto Dipartimento, in ordine all'espletamento del mandato elettorale di lavoratori a tempo determinato addetti ai servizi di protezione e di prevenzione dagli incendi, pone allo scrivente Ufficio i sottoelencati quesiti:
- se possano, o meno, concedersi ai detti lavoratori i permessi (orari o giornalieri) necessari per consentire agli stessi l'espletamento delle funzioni di consigliere comunale, consigliere circoscrizionale e di componente di commissioni consiliari;
- nel caso in cui detti permessi possano essere concessi, se sia dovuta la relativa retribuzione;
- nel caso in cui la retribuzione sia dovuta, se sia possibile richiederne il rimborso all'Ente locale rispettivamente interessato.

2. I quesiti posti trovano tutti soluzione nella legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, al capo II, contenente la "Disciplina dello status degli amministratori locali".
Il comma 1 dell'art. 15 della suddetta legge dispone: "La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge".
Appare chiaro che il diritto all'espletamento del mandato è tutelato per ogni cittadino sia esso lavoratore dipendente, pubblico o privato, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
L'art. 20, invece, regolamenta i permessi e le licenze a cui hanno diritto (tutti) i lavoratori dipendenti, pubblici e privati - e quindi anche quelli indicati da codesto Assessorato - seppur la concessione degli stessi sia prevista in maniera differenziata in ragione di criteri dimensionali degli enti locali.
Così, il primo comma dell'art. 20 prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano componenti dei consigli comunali, provinciali o circoscrizionali hanno diritto, ope legis, ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli; detta possibilità è però riconosciuta ai soli soggetti, indicati dalla norma, eletti presso comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, a prescindere dalla durata delle riunioni alle quali partecipano ed anche dagli orari in cui le sedute si tengono e, quindi, anche se i rispettivi consigli siano convocati fuori dagli orari lavorativi.
Ai consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali eletti in comuni che stanno sotto quella soglia di popolazione non è riconosciuto il diritto di assentarsi per l'intera giornata di indizione dei consigli. In tali evenienze, nessun permesso è riconosciuto se le sedute hanno luogo in orari extralavorativi, qualora, invece, lo svolgimento delle sedute consiliari dovesse ricorrere in orari lavorativi, è da ritenere che gli interessati abbiano diritto ad assentarsi dal servizio per il tempo dell'effettiva durata delle sedute compresi i tempi di percorrenza per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro, nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno, analogamente a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 20 della l.r. 30/2000 per la partecipazione alle commissioni consiliari o circoscrizionali.
Si specifica che i componenti delle commissioni consiliari dei (soli) comuni capoluogo e delle (sole) province regionali hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo 20.
Oltre ai permessi sopradetti, i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali, nonchè i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali e i presidenti dei gruppi consiliari di province e comuni hanno diritto (art. 20, comma 4) di assentarsi per ulteriori 36 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, elevate a 48 ore per sindaci, presidenti delle province, dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a trentamila abitanti.
Per ciò che attiene alla retribuzione, il comma 5 dell'art. 20 della stessa legge 30/2000, come sostituito dall'art. 129, comma 14, della l.r. 2/2002, dispone che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti.
Precedentemente alla sostituzione, l'originario comma 5 dell'art. 20 statuiva che le assenze dal servizio fossero retribuite ai lavoratori dal datore di lavoro che poi otteneva il rimborso dall'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitavano le funzioni pubbliche.
Come già chiarito in un precedente parere di questo Ufficio (n. 13310/130.02.11 del 2 agosto 2002), la novità del vigente comma 5 dell'art. 20 sta nel fatto che il legislatore regionale ha inteso ripristinare la normativa anteriore alla l.r. 30/2000 (art. 4, comma 5, l. 816/1986), riportando a carico degli enti pubblici (non economici)- datori di lavoro gli oneri per i permessi retribuiti di lavoratori dipendenti per l'espletamento di funzioni pubbliche, riducendo in tal modo gli oneri posti a carico degli enti locali per i propri amministratori alle sole spese per i permessi retribuiti di lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, similmente a quanto avviene per gli enti locali sottoposti alla normativa statale.
Nella fattispecie, nonostante il rapporto di lavoro intrattenuto coi soggetti interessati sia di natura privatistica, il datore di lavoro - l'Amministrazione regionale - è soggettivamente un ente pubblico non economico, conseguenzialmente onerato delle spese derivanti dai permessi e dalle licenze spettanti ai soggetti di che trattasi.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".








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