POS. V Prot._______________/300.03.11

OGGETTO: Azienda Autonoma delle Terme di Acireale - Trasformazione in società per azioni - Bozza di statuto.



ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Ufficio di gabinetto
PALERMO


1. Con nota prot. n.5432/F1 del 24 novembre 2003, codesto Ufficio di Gabinetto, premesso che con D.A. n.82/Gab dell'11 settembre 2003 ha incaricato il Commissario straordinario dell'Azienda Autonoma di Acireale a provvedere agli adempimenti necessari per la trasformazione dell'Azienda in società per azioni, ha chiesto allo Scrivente, rappresentando l'urgenza della questione, di valutare la bozza di statuto predisposta a tal fine dal Commissario, "con riferimento anche a quanto previsto dal nuovo diritto societario, introdotto con Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.6".



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.23, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 ("Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali") aveva previsto che:
"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delleTerme di Acirealein società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici".

Successivamente l'art.34, primo comma, della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, ha previsto che:
"A favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono mantenute le autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale in applicazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n.12 e successive modifiche e integrazioni, fino all'esercizio successivo alla trasformazione stessa, per garantire la riorganizzazione e lo sviluppo della società attraverso operazioni di ricapitalizzazione".

Dalle scarne disposizioni dettate dal legislatore appare comunque chiaro che, nella fase attuale, si è inteso procedere alla privatizzazione cosiddetta formale, consistente nel formale passaggio della struttura organizzativa dell'ente da pubblicistica in privatistica, cioè da ente pubblico in società per azioni il cui capitale resta comunque in mano pubblica (generalmente propedeutica alla privatizzazione c.d. sostanziale che indica, invece, il vero e proprio trasferimento di quote di società o di interi pacchetti azionari dallo Stato, Regione ecc. a soggetti privati).

Altra chiara prescrizione della legge, relativa all'organizzazione interna della costituenda società, concerne l'esercizio dei "diritti corporativi", assegnato all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
Per il resto, la veste giuridica di società per azioni (dominante in materia di privatizzazione), prescritta dalla legge, comporta l'inquadramento della fattispecie nel modello formale di diritto comune disciplinato nel codice civile e l'assoggettamento alle relative disposizioni in materia.

Quanto detto è vero a prescindere dal rilievo sostanziale che quella societaria, in atto, è la forma giuridica di una struttura ancora organicamente collegata alla Regione, la quale conserva l'intera partecipazione azionaria, partecipa attraverso gli organi statutari alla definizione degli indirizzi ed effettua i relativi controlli.


3. La costituzione della società deve avvenire secondo le norme di diritto privato, di recente modificate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 -che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2004-, alla cui stregua si condurranno le osservazioni che seguono.

Giova premettere che, per definizione, lo "Statuto" è quella parte facoltativa del "contratto" o "atto" di società che si riferisce al funzionamento degli organi sociali e la cui mancanza è eventualmentesupplita dallalegge.

Invero, essendo atto costitutivo e statuto semplici parti dello stesso atto, occorre precisare che le indicazioni di cui all'art.2328 c.c. ("Atto costitutivo") si possono ricavare anche da quanto espresso dallo statuto.
Tuttavia, i predetti requisiti si riferiscono più propriamente all'atto costitutivo della società e sono tutti richiesti ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, mentre solo la mancanza di alcuni di essi comporta la nullità del contratto (cfr. art.2332 c.c. ed, in particolare, al primo comma, n.3: "mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale").

Passando all'esame della bozza di statuto, su cui verte la richiesta di parere, si osserva in primo luogo, ed in via generale, che non è appropriato l'uso del termine "Azienda" (v. artt.6, 10, 11 e rubrica del Titolo III); termine non più in linea con la nuova configurazione privatistica delle "Terme di Acireale" s.p.a. e che andrebbe pertanto sostituito con il termine "Società".

In ordine, poi, alle disposizioni sul Consiglio di amministrazione, si osserva che mancano indicazioni chiare sulla titolarità del potere di rappresentanza.
L'art.8 della bozza si limita al riguardo a disporre che "Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ... ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega" (terzo comma) e che "la firma sociale spetta inoltre al direttore, a cui il consiglio di amministrazione l'abbia conferito nei limiti dei poteri ad esso attribuiti" (quarto comma).
Sembrerebbe che il potere di rappresentanza spetti a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e che quest'ultimo possa delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori (delegati) o, ancora, conferire il potere di rappresentanza ("la firma sociale") al direttore generale, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti. Tuttavia, le disposizioni andrebbero meglio chiarite e specificate.
Vale la pena ricordare infatti che, mentre nel caso di amministratore unico, al potere di amministrazione necessariamente corrisponde il potere di rappresentanza della società, quando esiste il consiglio di amministrazione, il potere di rappresentanza può essere attribuito, ed è normalmente attribuito, al presidente o all'amministratore o agli amministratori delegati e ciò disgiuntamente o congiuntamente.
Lo statuto della società è al riguardo determinante (anche se, va puntualizzato, dalla novella legislativa si evince che il potere di rappresentanza può essere attribuito anche "dalla deliberazione di nomina" degli amministratori: cfr.art.2384, primo comma).

Per quanto concerne, poi, la disposizione relativa al direttore generale, si deve osservare più in generale quanto segue.
La disposizione citata di cui all'art.8, quarto comma, della bozza di statuto, -che, come visto, prevede che il consiglio possa conferire il potere di rappresentanza al direttore generale, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti- appare allo Scrivente in contraddizione con l'art.11 laddove si riconosce, per disposizione statutaria, un generale potere di "rappresentanza legale" al direttore generale (quarto comma).
Tuttavia, ove con l'espressione "rappresentanza legale" si sia voluto indicare soltanto il potere di rappresentare la società in giudizio (e non il più generale potere di rappresentare la società con effetti vincolanti nei rapporti esterni di cui all'art.8 della bozza), allora la medesima andrebbe più correttamente sostituita con "rappresentanza in giudizio".

A parte le brevi considerazioni svolte, lo Scrivente, posto che quanto non previsto nello statuto viene colmato dalle disposizioni di legge, non può che limitarsi a richiamare l'attenzione di codesto Ufficio di Gabinetto su quelli che, come sopra accennato, sono gli elementi essenziali dell'atto costitutivo, richiesti dalla legge ai fini dell'omologazione della società (art.2328, c.c.) e talora anche a pena di nullità (art.2332 c.c.).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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