Pos.1   Prot. N. 788--302.03 



Oggetto: L. r. n. 7/2002. Incarichi di collaudo. Dipendenti pubblici part-time.
   




Allegati n...........................


                       
                      ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI 
                      PUBBLICI 

DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO REGIONALE
                  PALERMO 


Con nota 26-11-2003, n. 1535 codesto Ispettorato ha sottoposto allo scrivente Ufficio le seguenti questioni: sollevate dalla Provincia Regionale di Caltanissetta con l'allegata lettera n. 20092 del 25-9-03:

A) Se sia possibile affidare incarichi di collaudo di importo superiore a un milione di euro a dipendenti in posizione di part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno o ai quali sia permesso da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali, attribuendo loro il corrispettivo spettante ai liberi professionisti;
B) A quale categoria di professionisti o di dipendenti può essere affidato il collaudo statico e se per tale incarico debba farsi riferimento alle disposizioni relative al collaudo tecnico amministrativo, rispettando il requisito dei dieci anni di iscrizione all'albo o si possa prescindere dalla circostanza che i collaudatori siano liberi professionisti.

2. Sulla prima questione si osserva che l'art. 53 del D. lgs. 30-3-2001, n. 165 (nel quale è stata trasfusa l'analoga disposizione già contenuta nell'art. 58 del D. lgs. n. 29/1993) consente l'esercizio di attività libero professionale:
a. ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
b. ai docenti universitari a tempo definito;
c. alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali.

Coerentemente a tale premessa l'art. 17 della legge n. 109/1994, nel testo recepito con la l.r. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nell'indicare le categorie di soggetti ai quali è possibile conferire incarichi di studio, progettazione e direzione dei lavori, include le su indicate categorie di dipendenti ai quali è consentito l'esercizio della libera professione.
L'art. 18, comma 2/ter (aggiunto dall'art. 9, comma 30 della l. n. 415/1998) dispone, poi, che i dipendenti part-time non possono comunque espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non nell'ambito del rapporto di impiego.

Per quanto attiene agli incarichi di collaudo, l'art. 28 della stessa legge n. 109/1994 distingue fra incarichi relativi ad opere di importo superiore ad un milione di euro ed opere di importo pari o inferiore a tale soglia.
I primi possono essere conferiti esclusivamente a "liberi professionisti" con specifica competenza, iscritti da almeno 10 anni nell'albo professionale; i collaudi di importo inferiore possono essere attribuiti sia a liberi professionisti iscritti all'albo da almeno 5 anni che a "tecnici pubblici funzionari con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità".
L'ultima alinea dell'art. 28, comma 5, dispone che il corrispettivo degli incarichi attribuiti a pubblici funzionari grava sulla somma di cui al comma 1 dell'art. 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto. Il riferimento a tale forma di remunerazione sembra limitare l'incarico ai soli tecnici interni all'amministrazione appaltante anche in considerazione del fatto che l'art. 188 del D.p.r. n. 554/1999, al comma 3, dispone che "il collaudatore è nominato all'interno delle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture.." e può essere nominato fra soggetti esterni solo in caso di carenza di organico.

Dal quadro delineato appare evidente che il dipendente pubblico part - time cui sia stato conferito un incarico libero professionale da parte di altra amministrazione è "un libero professionista" e va pertanto retribuito sulla base delle relative tariffe.

Appare quasi superfluo osservare che l'espletamento di un incarico professionale ad un dipendente part-time nell'ambito del relativo rapporto di impiego non può essere in alcun modo ricondotto ad attività libero professionale.

3 Sulla seconda questione si osserva che nel recepire la legge n. 109/1994, il legislatore regionale nulla ha previsto sul collaudo statico che resta pertanto disciplinato dagli artt. 7 e 8 della legge 5-11-1971, n. 1086 ora trasfusi nell'art. 67 del D.lgs. 6-6-2001, n. 378 (e nel corrispondente art. 67 del T.U. di cui al D.P.R. 6-6-2001, n. 380). Il comma 2 di tale art. 67 prevede che il collaudo statico (senza distinzione fra opere pubbliche o private) deve essere eseguito da un ingegnere o architetto con almeno 10 anni di iscrizione all'albo. E, infatti, l'art. 188 del Regolamento di cui D.P.R. n. 554/1999, al comma 6, (applicabile in Sicilia in forza dell'art. 1 della l.r. n. 7/2002) pur prevedendo la coincidenza del collaudatore tecnico-amministrativo (o di un componente della commissione di collaudo) col collaudatore statico, rinvia per quest'ultimo al possesso dei "requisiti specifici previsti dalla legge"; requisiti che devono intendersi specifici rispetto a quelli previsti per il collaudatore tecnico-amministrativo.
Orbene, sembra allo scrivente che il possesso del requisito di iscrizione decennale all'albo degli ingegneri o degli architetti sia imprescindibile anche nei confronti dei tecnici pubblici funzionari incaricati di un collaudo statico ( per opere di importo pari o inferiore ad un milione di euro) a norma dell'art. 28 della legge n. 109/1994 (nel testo vigente nella Regione per effetto della modificazione apportatavi con la legge regionale n. 7/2003).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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