Pos. 1  Prot. N. 318.03.11  


Oggetto: ACQUE - Espropriazione pozzi privati utilizzati dall'AMAP. Amministrazione competente all'adozione del procedimento ablativo.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
Servizio risorse idriche e regime delle acque.

          P A L E R M O 



1 - Con nota 9 dicembre 2003, UOB 18 prot. 4547/PA 372, è stato chiesto l'ulteriore avviso di quest'Ufficio (ad integrazione di quello reso in data 18 luglio 2003, n. 12745 - 137.03.11) sull'individuazione dell'Amministrazione competente all'adozione delle procedure di espropriazione dei pozzi privati utilizzati dall'AMAP.
Viene riferito che codesto Dipartimento, con nota 8 settembre 2003, n. 3125/3124, diretta all'AMAP, sulla scorta del citato parere, ha ribadito che la richiesta di emissione di decreti assessoriali di indennità provvisoria di espropriazione e/o asservimento spettante alle ditte proprietarie degli impianti dei pozzi considerati non rientra fra le procedure di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

La predetta Azienda, con nota 30 settembre 2003, n. 8745, ha replicato che:
- la legge regionale n. 21/1985 non può essere applicata alla fattispecie riguardando le opere pubbliche e non l'acquisizione di impianti esistenti;
- l'espropriazione riguarda beni destinati a soddisfare usi di pubblico interesse generale in materia di eduzione di acque pubbliche e come tali assoggettata alla "relativa speciale disciplina" (art. 99 del R.D. n. 1775/1933);
- L'Assessorato regionale dei LL.PP.,in quanto competente al rilascio della concessione definitiva in materia di eduzione delle acque dai pozzi, concessione cui è subordinato il perfezionamento della procedura espropriativi, sarebbe competente anche alla definizione della procedura ablativa.

Codesto Assessorato, in base al parere reso dallo scrivente, si riterrebbe competente, attraverso i propri Uffici del genio civile, ai sensi dell'art.33 del T.U. n. 1775/1933, alla determinazione dell'indennità di esproprio e/o asservimento per i soli pozzi le cui opere ricadono nel territorio di comuni diversi da quello di Palermo al quale è destinata l'acqua.
Inoltre, rappresenta di non ritenere che il rilascio dei provvedimenti di concessione al prelevamento delle acque condizioni necessariamente il completamento della procedura ablativa atteso che gli artt. 33 e 34 del T.U. sulle acque, prevedono che i decreti di concessione possono prevedere, se richiesto nella relativa istanza, la dichiarazione di pubblica utilità, dichiarazione, peraltro già rilasciata nella fattispecie.


2. Le argomentazioni dell'AMAP non recano elementi che possano indurre lo Scrivente a modificare l'orientamento assunto col parere18 luglio 2003, n. 137.03.11 prot. N. 12745.
La competenza ad adottare provvedimenti ablatori di pozzi e attrezzature di presa d'acqua di proprietà privata, in favore di un'azienda municipalizzata di gestione dell'acquedotto comunale, per la specifica ed espressa necessità di provvedere alla fornitura di acqua potabile a beneficio dei cittadini del comune e non per altri scopi non rientranti nei fini istituzionali dell'ente pubblico territoriale compete al sindaco in qualità di capo dell'amministrazione comunale ( cfr. Cass., sez. un., 23-04-1999, n. 254; T. sup. acque, 11-06-1998, n. 58); nel caso in esame, ad avviso dello scrivente, l'espropriazione di pozzi ed opere già esistenti appare finalizzata alla gestione di un'opera pubblica (acquedotto comunale) e non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 99 del T.U. sulle acque, che ha riguardo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere e impianti da realizzare in conseguenza di interventi di ricerca ed estrazione di nuove fonti idriche.
Tanto, ovviamente, con riferimento a procedure intraprese prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sulle espropriazioni (Dpr 8-6-2001, n-327, applicabile in Sicilia per effetto dell'art. 36 della l.r. n. 7/2002) il cui art. 58 ha espressamente abrogato le norme del T. U. sulle acque concernenti le procedure espropriative rendendo, per il futuro, comunque irrilevanti le obiezioni poste dall'AMAP.

Qualora, poi, i beni oggetto della procedura ablativa insistano in un comune diverso da quello beneficiario dell'espropriazione, tale competenza non può che ritenersi attribuita a codesta Amministrazione, in analogia a quanto previsto dal secondo comma dello stesso art. 29 della l.r. n. 21/1985 per le opere ricadenti in più comuni.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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