Pos. 1  Prot. N. 16.04.11  




Oggetto: Compensi da corrispondere ai componenti del Comitato intersettoriale per l'Ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orlčans.




Allegati n...........................   





                      PRESIDENZA DELLA REGIONE 

SEGRETERIA GENERALE
Servizio I - Organizzazione amministrativa generale -Ispettivo.
U.O. "Servizio ispettivo, nomine e designazioni"

       
                                      P A L E R M O 



1- Con nota 28-1-2004 , n.185/Pz/I codesta Segreteria Generale chiede l'avviso dello Scrivente Ufficio in merito alla possibilitą di attribuire un compenso ai dipendenti chiamati a far parte del Comitato intersettoriale per l'approvazione dell'affidamento a trattativa privata di lavori e forniture di beni e servizi di competenza del Sovrintendente di Palazzo d'Orlčans, costituito con D.P.9-4-2002, n. 89/Serv.1/S.G, costituito col D. P. 9-4-2002, n. 89.
Detto comitato č composto da un dirigente dell'Ispettorato regionale tecnico, un dirigente della Sovrintendenza dei beni culturali di Palermo, un dirigente del Dipartimento dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Dirigenti generali.

Codesta Segreteria osserva che l'art. 1, comma 4 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, stabilisce che "nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attivitą ordinaria ed istituzionale" e chiede, in particolare, se i compiti espletati dai componenti del predetto comitato rientrino o meno nell'attivitą ordinaria ed istituzionale e se spetti loro un compenso.
2 - Si premette che il comitato intersettoriale in questione, previsto dall'art. 94, comma 2, della l.r. n. 2/2002, appare qualificabile come un organo di controllo interno all'amministrazione regionale. I relativi componenti, tutti dirigenti regionali, sono nominati in funzione della loro appartenenza alle singole amministrazioni che li hanno designati e della loro qualifica; pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della citata l.r. n. 15/1993, la loro attivitą appare riconducibile a "compiti che rientrano nell'attivitą ordinaria ed istituzionale".

Giova invero ricordare che ai sensi dell'art. 5 del D.P. 24 marzo 1995, n. 82 " Dal 28 maggio 1993, data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della predetta legge regionale, nessun compenso va corrisposto ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione, componenti di organi collegiali, la cui partecipazione discende da compiti di istituto, cioč connessi alla carica ricoperta.
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, nessuna retribuzione č pertanto consentita dalla legge ove il dipendente sia chiamato a far parte dell'organo collegiale, sia in quanto membro di diritto sia in base ad una norma istitutiva dello stesso organo che richieda l'apporto dell'esperienza di un particolare ramo di amministrazione o di un ufficio cui, secondo l'ordinamento, č riconosciuta la competenza in una determinata materia; ciņ anche ove la scelta, in base alle disposizioni applicate, debba ricadere, sia pure fungibilmente, in un ambito ristretto di funzionari di un determinato ufficio ovvero di un particolare ruolo."
Deve invece riconoscersi ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione il diritto a compenso aggiuntivo rispetto al normale trattamento economico ove la scelta sia collegabile solo a capacitą personali, casualmente collegabili alla posizione del funzionario nell'ambito dell'Amministrazione".
Poiché nella fattispecie la nomina dei dirigenti componenti del comitato appare effettuata ai sensi del secondo capoverso dell'articolo sopra riprodotto deve ritenersi preclusa la possibilitą di attribuzione di un qualsiasi compenso.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitą alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati FONS.

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