POS. II Prot._______________/48.11.2004

OGGETTO: Programma operativo regionale Leader +. Bando di gara. Problematiche.

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento Interventi Strutturali
PALERMO


1. Con nota 5 marzo 2004, n. 964, codesto Dipartimento pone un cospicuo numero di quesiti, molti dei quali - relativi alla specifica attività di valutazione dell'apposito gruppo tecnico, organo consultivo all'uopo costituito a supporto dell'Autorità di gestione nell'attività di selezione dei piani di sviluppo locale (PSL), nonché alle valutazioni sull'efficacia e sulle modalità di attuazione delle attività di competenza dell'autorità di gestione - non rientrano nelle competenze di questo Ufficio che si limiterà all'esame delle questioni involgenti problematiche prettamente giuridiche.

2. Col primo quesito, dopo avere evidenziato una casistica di problematiche rilevate nella selezione di singoli PSL, si chiede di verificare se sia possibile richiedere ai GAL (Gruppi di azione locale), aspiranti beneficiari del contributo Leader +, di perfezionare la documentazione trasmessa successivamente alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle istanze di selezione dei piani, con particolare riferimento agli atti di assenso e/o adesione al GAL da parte degli enti locali (comuni) il cui territorio è interessato al PSL, e, inoltre, a quale organo comunale spetti formalizzare l'adesione.
In ordine al riportato quesito si espone quanto segue.
L'elaborazione della giurisprudenza degli ultimi anni - seppur rintracciabile principalmente nel settore degli appalti, oltrechè dei pubblici concorsi - è orientata nel senso di attenuare il rigore formalistico dei procedimenti e dei bandi di selezione, rapportandolo ai principi di ragionevolezza e di libera partecipazione dei candidati, e consentendo così di rettificare le domande che presentano irregolarità dal punto di vista formale, quantomeno in assenza di specifiche esigenze manifestate dall'amministrazione in funzione dell'interesse pubblico perseguito e sempre nei limiti dati dal rispetto della parità di condizioni e dall'immodificabilità della documentazione presentata (cfr. T.A.R. Piemonte, 7 giugno 2000, n.653; T.A.R. Lombardia, sez. III, 29 marzo 1996, n. 851/ord.).
Il criterio della più ampia partecipazione è divenuto principio generale, passando attraverso un'evoluzione che si è spostata dalla "facoltà" di richiedere integrazioni documentali ad una sorta di "obbligo" esteso, oltre che ai certificati ed ai documenti, anche alle dichiarazioni presentate dai concorrenti.
L'Amministrazione dovrà assegnare al concorrente un nuovo termine per poter integrare o chiarire i certificati e la documentazione presentata, non certo, però, per poter presentare tardivamente documenti prescritti a pena di esclusione; l'invito ai concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti o dichiarazioni presentati, presuppone cioè che l'onere di produzione documentale sia stato, almeno in parte, adempiuto (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 28-01-1993, n. 17).
Si evidenzia, inoltre, che è da ritenere ammissibile l'invito ai concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni, costituendo un correttivo all'eccessivo rigore delle forme, anche nei casi in cui il bando contenga prescrizioni a pena di esclusione, qualora la rettificazione o l'integrazione non attenga al contenuto del documento ma abbia carattere meramente formale, come nel caso di regolarizzazione o integrazione attinente l'accertamento della provenienza dell'atto (cfr. Cons. di St., sez. VI, 30-01-1998, n. 180).
Conclusivamente, il principio della richiesta di chiarimenti e della integrabilità della documentazione, con i limiti sopradetti, costituisce ormai un principio di larga massima, teso a superare i rigorismi formali ed a consentire il superamento di eventuali carenze o imperfezioni documentali (cfr. in dottrina Riccardo Barberis, in rivista amministrativa degli appalti n. 1/97; T.A.R. Palermo, sez. I, 11-12-1997, n. 2104).
Con specifico riferimento al quesito posto, inerente gli atti di assenso dei comuni interessati dal PSL - sia nel caso in cui l'area delimitata sia costituita da frange di territorio contermini di dimensione subcomunale che dall'intero territorio comunale - il bando, all'art. 3 (criteri di ammissibilità), punto 3.1, dispone che "Saranno ritenuti ammissibili per la valutazione" (cioè, saranno selezionati per l'ammissione al finanziamento) "solo i PSL che rispondono a tutti i requisiti di seguito descritti ". Tra questi, viene specificato che, qualora l'area delimitata sia costituita da frange di territorio contermini di dimensione subcomunale, nell'ambito di ciascun PSL dovranno essere allegati:
a) gli atti deliberativi di assenso dei comuni nell'ambito dei quali ricadono le frange di territorio interessate;
b) gli atti di adesione dei comuni al GAL.
Il bando richiede, per la specifica ipotesi delle frange territoriali, un doppio requisito, e cioè la manifestazione di volontà del comune interessato a che la frangia del proprio territorio ricada nell'ambito del PSL, e l'atto di adesione al gruppo di azione locale relativo.
In realtà, parrebbe superflua la richiesta dell'atto di assenso dei comuni con frange territoriali interessate dal PSL, poiché l'adesione al Gal, comunque richiesta ai comuni il cui territorio è interessato al piano, specificata come requisito a pena d'esclusione (terz'ultimo rigo dell'art. 3, punto 3.1), assorbe l'atto deliberativo indicato al punto a), ciò perché l'eventuale deliberazione comunale di assenso alla ricomprensione di frangie del proprio territorio all'interno del piano (anche nell'ipotesi di più frangie territoriali dello stesso comune, ricadenti in PSL differenti) non è sufficiente o alternativa alla dichiarazione di adesione al GAL. Al contrario, all'atto deliberativo di assenso, dovrebbe comunque seguire quello di adesione al gruppo di azione locale, che, quindi, quale requisito di ammissibilità a pena d'esclusione, dovrebbe ritenersi sufficiente anche in mancanza del detto atto deliberativo di assenso.
Ma, poiché la richiesta del doppio requisito sopradetto - ambedue attinenti, in buona sostanza, ad aspetto strettamente correlato di un procedimento che dovrebbe essere unitario - potrebbe aver ingenerato dei dubbi interpretativi nei partecipanti alla selezione, si ritiene che potrebbe essere considerato sufficiente o l'uno o l'altro dei due requisiti, e quindi la presentazione di un qualsiasi atto che permetta di ritenere presente la volontà del comune di assentire al PSL o di aderire al GAL, con la possibilità, così come più sopra chiarito in termini generali, di richiedere l'integrazione di documenti o di dichiarazioni in fase istruttoria, assegnando un termine per adempiere.
L'adesione ai GAL dei comuni interessati dal PSL - ritenuta dal bando un requisito di accesso alla selezione, il cui mancato possesso, insieme ad altri elementi, comporta l'esclusione - non può che ricorrere entro la data di scadenza del bando, intendendosi però sempre possibile una richiesta istruttoria in presenza di atti, documenti e dichiarazioni che, presentate entro quella data, e in quanto valutabili come indizi probatori di elementi richiesti, possono eventualmente dar luogo ad integrazioni.

In ordine alla individuazione dell'organo comunale investito del potere di deliberare l'adesione al GAL, si ritiene che esso sia il consiglio comunale, che a livello generale orienta l'intera azione amministrativa comunale, ed è investito della competenza sulle scelte di programmazione e di sviluppo - tra le quali pare rientrare il coinvolgimento del proprio territorio in un PSL.
Aldilà dell'interpretazione delle competenze dei diversi organi istituzionali dei comuni, è pur vero, però, che la generica indicazione di "adesione dei comuni interessati", riportata nel bando, potrebbe avere ingenerato, in mancanza di espressa richiesta, dubbi circa l'organo abilitato ad esprimere l'atto di assenso o di adesione richiesto, ciò perché nella programmazione politico-amministrativa di taluni comuni l'inserimento del proprio territorio in un PSL potrebbe costituire un'azione di sviluppo di un più ampio programma, il cui proseguimento potrebbe anche rientrare nelle competenza gestoria, già precedentemente indirizzata in termini generali, della giunta comunale, ovvero del sindaco che, ben potrebbe porre in essere un atto deliberativo - che se caratterizzato dal contenuto dispositivo con cui l'ente pubblico esprime la propria volontà intesa a disciplinare in un determinato modo il pubblico interesse locale - appare certamente efficace, e, sino a contraria dimostrazione, è da ritenere esecutivo di una volontà generale espressa nella programmazione del consiglio comunale. Nella valutazione della volontà di assenso da parte dei comuni, si ritiene ammissibile considerare positivamente la dichiarazione in tal senso da qualunque organo istituzionale proveniente, essendo sempre possibile richiedere agli interessati un successivo atto di assenso del consiglio che asseveri, in mancanza di esplicita previsione del bando, e in un'ottica di riconduzione ad unità di tutte le determinazioni programmatorie, la volontà generale del comune interessato.

Ancora, con riferimento alle problematiche riferite nel primo quesito, codesta Amministrazione segnala che della compagine societaria di taluni GAL leader + Sicilia 2000/2006 fanno parte, tramite GAL ex Leader II 1994/1999, comuni, per i quali, seppur ricadenti nell'area del PSL, non è stato allegato alcun atto di assenso o adesione al nuovo GAL poiché, per stessa ammissione della richiedente, non espressamente richiesto dal bando che, al punto C.3 dei "criteri di valutazione" si limita a prevedere "Nel caso di partecipazione di un GAL già esistente (Leader II) al nuovo GAL, il GAL preesistente o altro organismo sarà equiparato ad un soggetto privato qualora a livello decisionale la partecipazione dei soci privati sia almeno del 50%". In dette ipotesi la richiedente manifesta l'orientamento di richiedere formalmente ai nuovi GAL gli atti di adesione.
Ad avviso dello scrivente, la prevista equiparazione rende i soggetti individuati qualificabili come componente privata a tutti gli effetti. La decisione di partecipare al nuovo GAL va quindi, da parte dei già esistenti GAL ex Leader II, posta in essere secondo le regole interne che disciplinano le modalità di assunzione delle relative determinazioni, ma, all'esterno, non potrà che considerarsi unitariamente; con ciò rimane esclusa dunque la necessità di procedere all'acquisizione di singoli atti di assenso da parte dei comuni partecipanti al precedente organismo.
In ogni caso va rilevato che "in via generale, l'esclusione da una gara.......può essere disposta sulla base di inequivocabili precetti contenuti negli atti di gara (bando, lettera di invito): la precisa indicazione dell'adempimento formale richiesto e l'altrettanta precisa indicazione della sanzione comminata; cosicché in mancanza di una sufficiente chiarezza nei dati formali in questione, è illegittima l'esclusione" (cfr. C. Stato, sez. V, 18-10-2001, n. 5511). Ciò perché, in applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza, in presenza di un margine di incertezza nell'interpretazione delle prescrizioni dei bandi che possono dar luogo a dubbi o essere intese in più di un modo, occorre preferire la lettura che garantisca la più ampia partecipazione alla selezione, sempre che non risulti violata la par condicio tra i concorrenti (in tal senso C.Stato, sez. IV, 29-10-2002, n. 5941; sez. V, 12-06-2002, n. 3269; 04-04-2002, n. 1857; 02-03-1999, n. 223; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 11-02-2000, n. 51; T.A.R. Piemonte, sez. II, 12-05-200, n. 572).

Con l'ultima problematica riferita in sede di esposizione del primo quesito, la richiedente Amministrazione rileva che mentre il punto 3.2 del bando, all'ultimo capoverso, dispone: "La proposta di PSL deve essere presentata a firma del legale rappresentante del GAL unitamente al verbale dell'assemblea dei soci comprovante la sua approvazione. Affinché il PSL possa essere considerato validamente approvato dall'assemblea è necessario che alla data della delibera di approvazione, i soci rappresentanti dei partner economici e delle associazioni, iscritti nel libro dei soci, costituiscano almeno il 50% della compagine sociale", il successivo art. 5 del bando, nel richiedere "elenco e natura (pubblica o privata) degli enti e dei soggetti che compongono il GAL", non specifica che tale elenco debba essere riferito alla data della delibera di approvazione del PSL.
La questione appena descritta non pare comportare particolari dubbi interpretativi, prescrivendosi invero oneri differenti. Mentre al punto 3.2 è richiesta la presentazione del verbale dell'assemblea dei soci che approva il Piano, che deve dare contezza, per ritenersi validamente approvato, che la compagine sociale iscritta nel libro dei soci, (risultante alla data di approvazione del PSL) sia costituita, per almeno il 50%, dai soci appartenenti alla componente privata, al successivo punto 2 dell'art. 5 è semplicemente richiesta l'elencazione (completa) dell'intera compagine dei soci che compongono il GAL con la specificazione della natura, pubblica o privata degli stessi al momento della presentazione dell'istanza.
E' vero, però, come codesta Amministrazione segnala, che il punto 6) dello stesso art. 5 del bando "disorienta" i concorrenti, prevedendo tra la documentazione da allegare, a pena d'inammissibilità, il "verbale del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o dell'assemblea dei soci che approva l'iniziativa proposta".
Il punto 6) dell'art. 5, pone dunque una alternativa nella individuazione del soggetto competente alla adozione del piano, sancendo testualmente che il verbale allegato può provenire dal consiglio d'amministrazione, o dal comitato esecutivo oppure dall'assemblea dei soci. La prescrizione suddetta, nei termini riportati nel bando, appare incongrua e contraddittoria rispetto a quanto richiesto espressamente nell'ultimo capoverso del punto 3.2 .
Si ritiene che la soluzione di quest'ultima problematica vada affrontata tenendo conto dei criteri sopra trattati per la fattispecie che precede.

3. Il secondo quesito inerisce ad una serie di problematiche legate ai requisiti dei soggetti beneficiari del contributo del Programma regionale Leader (PRL) con particolare riferimento alle caratteristiche del livello decisionale dei GAL.
Prescrive il bando, al punto 3.2, che i GAL "devono essere l'espressione equilibrata e rappresentativa dei partner dei vari ambienti socioeconomici del territorio. A livello decisionale, i partner economici e le associazioni (c.d. componente privata) devono rappresentare almeno il 50% del partenariato locale".
Successivamente il punto 3.2 distingue il caso in cui il GAL sia frutto di un accordo tra diversi soggetti che non genera una struttura avente personalità giuridica, dall'ipotesi in cui il GAL si costituisca con una forma giuridica che comporti l'assunzione di personalità giuridica. Per entrambe le fattispecie è comunque previsto il rispetto di condizioni da ritenersi equivalenti. In ordine alle caratteristiche relative al livello decisionale, relativamente al primo caso, la percentuale di rappresentanza della componente privata va "verificata nella struttura decisionale delegata a tal fine dal GAL", per la seconda ipotesi, la percentuale di rappresentanza "va ricercata negli organi decisionali tipici della forma giuridica prescelta".
Il bando prosegue precisando che, a seconda dell'opzione prescelta, i GAL dispongono, tra l'altro:
a) in assenza di personalità giuridica:
- di un'assemblea degli associati;
- di una struttura decisionale.
b) se costituiti con personalità giuridica:
- di un'assemblea dei soci;
- di un esecutivo.
Il problema sorto in fase istruttoria attiene al fatto che codesta Amministrazione riterrebbe che la struttura decisionale del GAL sia da intendere riferita al consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e non all'assemblea dei soci o degli associati, per la quale il bando già richiede, ai fini della valida approvazione del PSL, la presenza maggioritaria della componente privata. Tra l'altro, al punto C.3 dei criteri di valutazione è detto che, in termini numerici, la presenza dei soci, soggetti privati, è condizione di ammissibilità con rapporto pari ad 1 con quelli di natura pubblica.
In ragione di ciò, il requisito relativo al livello decisionale è stato ritenuto presente in tutti i casi in cui lo statuto e/o l'atto costitutivo del GAL preveda che la maggioranza dei componenti del C.d.A. (o organo equivalente) sia espressa dalla componente privata. Nonostante, la scelta interpretativa operata, codesta Amministrazione chiede a questo Ufficio di verificare ed esaminare una serie di ipotesi presentatesi al suo vaglio, allegando svariati documenti provenienti dagli stessi GAL.
Preliminarmente si ribadisce che questo Ufficio si atterrà all'esame delle generali problematiche giuridiche, senza entrare nel merito delle specifiche casistiche allegate, la cui valutazione rientra nelle competenze di merito di codesta Amministrazione e delle strutture amministrative e di supporto tecnico a ciò deputate.
Gli orientamenti recati dalla Comunicazione comunitaria 14 aprile 2000 in materia di sviluppo rurale (Leader+), precisano che i criteri di selezione indicati costituiscono esigenze minime e, con riferimento ai beneficiari del contributo, è solo previsto che nei GAL la componente privata a livello decisionale deve rappresentare il 50% del partenariato locale e, al punto 27, si raccomanda che i criteri di selezione e le procedure siano chiaramente definiti per garantire un'effettiva concorrenza tra i GAL.
Rispetto all'esigenza minima rappresentata nella comunicazione comunitaria, la Regione siciliana ha scelto di "rinforzare" i requisiti richiesti ai GAL, prevedendo, quale requisito di ammissione alla selezione, la presenza, nell'intera componente sociale di ogni gruppo, di almeno il 50% di soci di estrazione privata. Ciò vuol dire che ogni assemblea dei soci (o associati) dei GAL, in quanto organo rappresentante l'intera compagine sociale, deve essere composto, almeno al 50% da soggetti di natura privata (in misura cioè quantomeno paritaria alla componente pubblica), mentre a livello comunitario parrebbe imporsi, come criterio minimo, che sia il livello decisionale, espressione dell'intero partenariato, ad essere rappresentato per almeno il 50% dai partner economici e dalle associazioni (c.d. componente privata).
La scelta fatta dall'Amministrazione regionale ha però ingenerato confusione nell'interpretazione dei criteri di selezione che, contrariamente a quanto raccomandato dalla Commissione, non appaiono chiari ed univoci, ma vanno piuttosto desunti dal complesso delle disposizioni del bando, richiedendo ai partecipanti uno sforzo interpretativo non semplice.
Ed infatti, già la prima ipotesi (GAL costituitisi senza personalità giuridica) - seppur offre maggiori spunti per desumere il contenuto del requisito richiesto, e cioè che la percentuale in rappresentanza della componente privata è da verificare nella struttura decisionale delegata a tal fine, vale a dire nella struttura che ha ricevuto la delega di organo rappresentativo del GAL - mostra la difficoltà di cogliere in modo inequivocabile l'esattezza della prescrizione, poiché non è evidente che il livello decisionale cui si intende far riferimento è l'organo che tradizionalmente "rappresenta" un'intera compagine, come può essere il consiglio di amministrazione, o organo analogo.
Addirittura nella seconda opzione (GAL con personalità giuridica), l'uso del plurale, "organi decisionali tipici", può ingenerare l'equivoco che il riferimento sia a tutti gli organi decisionali tipici della forma giuridica prescelta, potendosi ben ritenere, a diversi livelli e con diverse competenze, organi decisionali di una società sia l'assemblea dei soci che il consiglio di amministrazione, laddove, in realtà, anche nella seconda opzione, analogamente alla prima, il riferimento andava interpretato, secondo l'intendimento riferito dall'Amministrazione, come organo che tipicamente, nella forma societaria prescelta, è delegato a "rappresentare" l'intera struttura societaria.
E' vero che il raffronto tra gli organi elencati per le due opzioni di costituzione dei GAL - e cioè, rispettivamente, assemblea degli associati e struttura decisionale nel primo caso, assemblea dei soci ed esecutivo nella seconda ipotesi - fornisce elementi per arguire che il livello decisionale si intende riferito alla struttura decisionale e all'equivalente esecutivo, tenendo anche conto che l'ultimo capoverso dello stesso punto 3.2 indica, come requisito, altro e ulteriore, la necessità che i soci privati, iscritti nel relativo libro, siano almeno il 50% dell'intera compagine sociale e, quindi, il 50% dei componenti l'assemblea dei soci o degli associati.
Ma come è facile rilevare dalla ricostruzione fatta - e tenuto altresì conto della prescrizione di cui all'art. 5, punto 6, che come in precedenza rilevato, imputa in via alternativa, la competenza all'approvazione delle iniziative a diversi organi sociali - il livello decisionale, inteso riferito alla struttura decisionale o all'esecutivo, è il risultato di un'operazione induttiva, la cui complessità non può essere accollata ai concorrenti, avendo l'Amministrazione l'onere di precisare in modo chiaro ed univoco i requisiti prescritti.
Da quanto finora detto, discende che non possono escludersi i GAL che hanno interpretato le prescrizioni del bando, nel senso di riferire la potestà decisionale all'assemblea degli associati o dei soci, risultando tale interpretazione legittimata dalle prescrizioni del bando.
A conclusione delle problematiche poste con il secondo quesito, in cui si segnala l'eventuale intendimento di riferire la percentuale di almeno 50% anche alle quote societarie della componente privata, si rileva che detta percentuale minima non si rinviene tra le prescrizioni del bando, mentre nei criteri di valutazione la partecipazione finanziaria è solo un indicatore per l'attribuzione del punteggio.

4. Con l'ultimo quesito si pongono problematiche inerenti l'articolazione finanziaria dei PSL tra le sezioni I eII e la ripartizione percentuale delle risorse pubbliche all'interno delle cinque misure della sezione I; ciò considerato, in particolare, che l'art. 2 del bando prevede che i PSL dovranno avere carattere esecutivo riguardo alla sezione I del PRL, mentre l'interesse dei GAL alla sezione II dovrà essere manifestato nel PSL, indicando il progetto di cooperazione che si intende realizzare, nonchè "l'importo finanziario da destinare alla suddetta sezione, che dovrà essere pari almeno al 10% del costo totale del Piano di sviluppo locale".
Il paragrafo 3.3 del medesimo bando richiede, a pena d'inammissibilità, che nel PSL sia indicato:
"- costo complessivo del Piano con indicazione delle risorse complessive destinate all'Asse I e di quelle eventualmente destinate all'Asse II con relativa ripartizione tra costo pubblico e privato, in coerenza con quanto previsto nel programma, nel Complemento e relative schede di misura. In particolare, in conformità a quanto previsto nel piano finanziario di cui al punto 3.1 del C.d.p., dovranno essere riportati, in ciascun PSL, il costo totale della sezione I (almeno 4.909.000 euro) e il costo totale della sezione II (almeno 491.000 euro)".
Codesta Amministrazione ha rilevato che gli importi indicati nel suesposto capoverso non corrispondono alle percentuali che il punto 3.1 del C.d.p. prevede per le due sezioni del piano finanziario; nei valori riportati dal bando il calcolo del 10% da attribuire alla sezione II è stato invero rapportato al costo totale della sezione I, anzicchè al costo complessivo del PSL.
In ragione di quanto sopra, il gruppo tecnico di valutazione ha ritenuto ammissibili i PSL che, in aderenza all'erronea indicazione riportata nel bando, hanno indicato un costo totale per la sezione II pari ad almeno il 10% di quello totale della sezione I, ovvero almeno l'importo minimo di 491.000 euro.
In ordine alla suesposta problematica, ritiene lo scrivente che - tenuto conto che il PRL della Regione siciliana ha avuto l'approvazione comunitaria e che il Complemento di programmazione è passato al vaglio del Comitato di sorveglianza - l'Amministrazione piuttosto che ammettere direttamente i PSL che non rispettano i parametri imposti dal Complemento di programmazione, a causa dell'erronea esemplificazione indicata nel bando, potrebbe richiedere ai GAL caduti nell'equivoco, assegnando un termine per l'adempimento, l'integrazione dei requisiti, al fine di ricondurre gli stessi PSL nell'alveo concordato e approvato.
Non si ritiene invece possibile riconsiderare l'ammissibilità del GAL che non ha rispettato né i corretti parametri del C.d.p né quelli risultanti dall'applicazione dell'erronea indicazione suindicata. In siffatta ipotesi, infatti, si concretizzerebbe una lesione della par condicio tra i partecipanti.
La considerazione, poi, prospettata da codesta Amministrazione - secondo la quale la fissazione del parametro relativo al costo complessivo del PSL, di almeno 5.400.000 euro, sarebbe scaturito dall'intento di dover garantire l'intero impiego delle risorse previste per la sezione I, ma che l'importo complessivo delle stesse, alla luce delle proposte pervenute, permetterebbe una diversa valutazione finanziaria - non è condivisibile, atteso che qualsiasi adattamento del complemento di programma richiede la previa approvazione del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 35 e 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e la comunicazione alla Commissione europea, procedimento, quest'ultimo, che dovrebbe essere attivato qualora, successivamente all'avvenuta selezione del numero di PSL autorizzati nel Complemento di programmazione, risultassero presenti, in base allo stesso piano finanziario dell'Asse 1 del PRL+, risorse sufficienti per finanziare ulteriori PSL, con una nuova apertura dei termini per la presentazione di nuovi PSL a valere sul medesimo Asse.
Infine, con un'ultima questione posta all'interno del terzo quesito, si chiede se siano ammissibili i piani finanziari di taluni PSL che, nella ripartizione delle risorse pubbliche all'interno di una delle cinque misura previste, non rispettano l'indicato parametro (paragrafo 3.2 del Complemento) che, tra l'altro, ammette già una variazione in più o in meno rispetto al dato medio delle risorse pubbliche. Parrebbe a codesta Amministrazione che il mancato rispetto di quel parametro - rilevato in un alto numero di proponenti che hanno inteso la ripartizione percentuale tra le misure come riferita all'importo totale del piano finanziario del PSL, anzicchè al totale della spesa pubblica - sia addebitabile al punto 3.3 del bando, nella parte in cui prevede che "nel piano finanziario del PSL la ripartizione percentuale delle risorse all'interno di ciascuna misura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 3.2 del Complemento con una possibile variazione fino al 30% in più o in meno rispetto a quanto previsto dal piano finanziario di misura del Complemento".
In realtà, la lettura del segnalato punto 3.3 del bando appare scevra da equivoci, limitandosi a rinviare a quanto indicato al paragrafo 3.2 del Complemento e, specificamente alle previsioni del piano finanziario di misura del Complemento.
La tabella che indica la ripartizione percentuale per le cinque misure è chiaramente indicata come "Spesa pubblica % sulla sezione 1" e le variazioni percentuali del peso di ciascuna misura, ammesse fino al 30% in più o in meno della previsione del piano finanziario delle misure, con altrettanta chiara terminologia, sono indicate secondo i "sottoelencati limiti di spesa pubblica". Ancora, il riferimento univoco al parametro della spesa pubblica si rinviene anche in coda alla doppia rappresentazione tabellare, laddove si da contezza della necessità di un puntuale rispetto, nell'elaborazione del piano, delle percentuali di spesa pubblica, atteso che ciò permette di evitare il disimpegno delle risorse comunitarie.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



   

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