POS. II Prot._______________/55.11.2004

OGGETTO: Sanzioni amministrative - Riscossione a mezzo ruolo - Definizione agevolata ex art. 12 legge 289/2002 - Applicabilità in Sicilia.


  ASSESSORATO REGIONALE  
  BILANCIO E FINANZE 
  Dipartimento Finanze e Credito 
  Servizio Entrate Erariali e Proprie 

PALERMO

E, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Corpo Regionale delle Miniere

PALERMO


1. Con nota 8 marzo 2004, n. 1741, codesto Dipartimento chiede di conoscere se sia corretto l'operato del concessionario della riscossione che ha ammesso alla definizione agevolata di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il pagamento di sanzioni pecuniarie amministrative accertate e irrogate dal Distretto minerario di XXX, in virtù, quindi, di ruoli emessi da uffici regionali, laddove la disposizione nazionale di che trattasi ammette all'agevolazione i debitori di somme attestate in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari della riscossione entro i termini normativamente stabiliti.
Qualora l'art. 12 suindicato dovesse ritenersi applicabile anche ai ruoli emessi da uffici dell'amministrazione regionale, si chiede anche di chiarire gli effetti del pagamento agevolato nei confronti dei coobbligati solidali del debito.

2. La problematica sottoposta allo scrivente trae origine da una nota dell'Agenzia delle Entrate del 13 dicembre 2002, prot. 247527 - indirizzata all'Ascotributi - e contenente, nell'elencazione degli uffici statali che emettono ruoli di riscossione, anche il "corpo regionale delle miniere".
Codesto Dipartimento evidenzia, però, che a quella nota ha fatto seguito un comunicato stampa del 28 febbraio 2003, della stessa Agenzia delle Entrate-Ufficio relazioni esterne- che ha precisato: "Il richiamo agli <> contenuto nell'articolo 12 della legge 289 del 2002, ai fini della definizione dei carichi di ruolo pregressi, deve essere riferito ai soli uffici dell'Amministrazione statale in senso stretto, vale a dire soltanto ai Ministeri.
Nella definizione <> non rientrano pertanto gli uffici di enti pubblici statali........che pur esplicando attività di diretto e immediato interesse per lo Stato, non sono comunque riconducibili alle Amministrazioni statali in senso stretto".
La problematica sottoposta, rientrante nella competenza specifica di codesta Amministrazione, non pare dare adito a particolari dubbi interpretativi di natura giuridica.
Invero, sembra evidente che l'inclusione del corpo regionale delle miniere tra gli uffici dell'Amministrazione statale è stato frutto di un errore, venuto meno già con la nota chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate, dal cui contenuto consegue logicamente - per la stessa esclusione dal novero degli "Uffici Statali" persino degli enti pubblici statali - l'impossibile riconducibilità degli uffici dell'Amministrazione regionale al campo di applicabilità della norma in questione.
La disposizione dell'art. 12 della l. 289/2002 - che consente di chiudere a stralcio i debiti nascenti da ruoli esattoriali emessi, in qualità di ente creditore, dallo Stato - non pare intersecarsi con le ragioni di credito, a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative, proprie dell'Amministrazione regionale.
Ai sensi dell'art. 29 della l.r. 127/1980 il Distretto minerario è competente a sanzionare l'illecito amministrativo nella specifica materia di esclusiva competenza regionale, provvedendo alla riscossione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 17 stabilisce l'obbligo del rapporto all'ufficio regionale competente che, ai sensi dei successivi artt. 18 e 27, emetterà l'ordinanza-ingiunzione, procedendo, in caso di mancato pagamento, a riscossione coattiva attraverso l'emissione del ruolo da consegnare al concessionario della riscossione per il recupero del credito.
La sfera dei beneficiari destinatari della particolare fattispecie di condono disposta dall'art. 12 della legge 289/2002 è limitata ai debitori iscritti in ruoli per ragioni creditorie intestate ad "uffici statali" in senso stretto, cioè ministeriali, risultandone escluse persino le ragioni creditorie intestate ad uffici che tradizionalmente vengono attratti nell'alveo dell'Amministrazione statale, quale quelle degli enti pubblici appartenenti alla cosiddetta amministrazione allargata.
Il campo di applicabilità della norma, già desumibile in modo inequivoco dal tenore letterale della stessa, ulteriormente chiarificato dall'Agenzia delle Entrate, rende superfluo addentrarsi nella qualificazione giuridica del corpo regionale delle miniere, nella certa definizione di uffici regionali dei distretti minerari che hanno emesso i ruoli per la riscossione coattiva delle sanzioni irrogate, nelle incontestabili competenze esclusive della Regione siciliana in materia di miniere, nonchè nella susseguente competenza sanzionatoria amministrativa della stessa Regione per l'inosservanza dei precetti legislativi complementari alla competenza sostanziale.
Risulta superfluo anche l'esame del secondo quesito relativo agli effetti del pagamento agevolato nei confronti dei coobbligati solidali del debito, al quale, del resto, codesta Amministrazione forniva già la soluzione, dalla quale, peraltro, in via di prima approssimazione, non si ha motivo di discostarsi.
Conclusivamente, nella fattispecie sottoposta pare rinvenirsi solo l'erronea applicazione della normativa de qua da parte del concessionario della riscossione, che non avrebbe potuto estenderne gli effetti ai crediti intestati all'Amministrazione regionale in virtù di ruoli emessi da propri uffici.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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