Pos. 1   Prot. N. 157.04.11 



Oggetto: Opere pubbliche - legge 24-12-2003, n. 350, art. 4, commi 31 e segg. Interventi infrastrutturali nel settore irriguo. Approvazione di progetti - competenza.





Allegati n...........................




               

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
                      Dipartimento interventi infrastrutturali - Area II 
                                       
                                          PALERMO  



1 - Con nota 9-7-2004, n. 494 - Pos PN/AI, codesto Assessorato ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine all'individuazione delle procedure tecnico/amministrative da adottare per l'approvazione dei progetti predisposti dai consorzi di bonifica dell'Isola e inseriti nel "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico" di cui all'art. 4, commi 31 e segg., della legge 24-12-2003, n. 350.

Viene riferito che con nota 31-5-2004, n. 696, il Ministero delle Politiche agricole e forestali - Gestione Attività ex Agensud, ha comunicato che l'esecuzione dei progetti in questione dovrà soggiacere alla normativa statale e, in particolare a quanto disposto dall'art. 12 della legge 27-12-1977, n. 984; di contro, codesta Amministrazione è dell'avviso che le opere in questione seguano la normativa regionale in materia di opere pubbliche.


2. Si premette che l'art. 14, lett. g) dello Statuto sottrae alla competenza legislativa esclusiva "le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale".

L'art. 1 del D.p.r. n. 878/1950 (come modificato e integrato con D.p.r. n. 683/1977), recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, attribuisce alla Regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato anche in materia di acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale.

L'art. 3 delle stesse norme di attuazione indica quali debbano considerarsi grandi opere di prevalente interesse nazionale includendovi le "grandi derivazioni di acque pubbliche" (lett.h), "gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4° e 5° categoria" (lett.l) e "tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la Regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale" (lett. m).

La giurisprudenza, ha chiarito altresì che sono da annoverare fra le "grandi opere di interesse nazionale" quelle rientranti fra i progetti speciali della Cassa per il Mezzogiorno (cfr. Trib. Sup. acque pubbliche, 15-5-1989, n. 42; idem, 21-1-1986, n. 2, C. stato, sez.VI, 20-2-1987, n. 72).

Nella fattispecie, con la nota 31-5-2004, n. 696, è stato richiesto l'assenso della Regione all'inserimento delle su indicate proposte nel programma degli interventi da definire di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, "ai sensi dell'art. 4, comma 34, della legge finanziaria 2004.   Gli interventi in questione (come è dato desumere dalla documentazione trasmessa) sono da ritenersi compresi fra quelli complessivamente individuati dalla delibera CIPE n. 121/2001, cui rimanda il comma 35 dell'art. 4 della l. n. 350/2003, come : SCHEMI IDRICI - Interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare. Si tratta, quindi di infrastrutture strategiche finalizzate a far fronte all'emergenza idrica, di rilevanza e natura analoga alle iniziative già di competenza della soppressa Cassa per il Mezzogiorno.  


Orbene, se i progetti in argomento rientrano fra le categorie di opere di cui all'art. 3 lettere h) ed l) del D.p.r. n. 683/1977 (che ha sostituito l'art. 3 del D.pr. n. 878/1950) la loro realizzazione non può che seguire la normativa statale. In ogni caso, ancorché le opere da realizzare non ricadano in tali tipologie, va considerato che le stesse , in quanto incluse con l'assenso della Regione, nell'ambito di interventi infrastrutturali di interesse nazionale , ricadrebbero nella previsione di cui alla lettera m) dello stesso art. 3 delle norme di attuazione.

Va poi considerato che i limiti di competenza statutaria sopra individuati non sembrano venuti meno a seguito della riforma del titolo V della Costituzione e in particolare dell'art. 117 che ha ridefinito il riparto fra le materie di competenza esclusiva e concorrente dello Stato e quelle rimaste alla competenza delle Regioni.
Le innovazioni introdotte dal citato art. 117 sarebbero infatti applicabili alla Regione Siciliana ove ampliative delle competenze già alla stessa attribuite. Senonchè, detto articolo, nell'attribuire alla competenza legislativa concorrente le materie del "governo del territorio" (nella quale può includersi l'edilizia, l'urbanistica, il regime delle acque) non sembra aver attribuito alle regioni a statuto ordinario una competenza più ampia di quella attribuita in via esclusiva alla Regione siciliana dall'art. 14 dello Statuto.

Né la mancata inclusione dei "lavori pubblici" nella nuova formulazione dell'art. 117 Cost. può indicare, come precisato nella sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003, che tale materia sia divenuta oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni in quanto detti "lavori" non integrano di per sé una vera e propria materia ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono.

Infine, va pure evidenziato come la Corte Costituzionale abbia più volte affermato che situazioni di emergenza che reclamino la massima concentrazione di energie umane e di mezzi materiali possono giustificare interventi statali straordinari suscettibili anche di arrecare compressioni della sfera di autonomia regionale (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2003, 520/1995 e 127/1995) e non può negarsi la ricorrenza in Sicilia di una situazione di emergenza nell'ambito del reperimento e distribuzione delle risorse idriche che ha già dato luogo ad interventi commissariali da parte del Governo centrale e può pertanto giustificare, sia pure in via sussidiaria e straordinaria, col consenso della Regione stessa (espressamente richiesto) l'intervento finanziario e amministrativo dello Stato.

E sembra opportuno ricordare anche che la Corte Costituzionale, con la su richiamata sentenza n. 303 del 2003, ha affermato che dal combinato disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, va desunto che il principio dell'intesa fra Stato e Regione deve ritenersi conseguente a quello della sussidiarietà delle rispettive competenze e che l'intervento statale volto ad assicurare un esercizio unitario delle funzioni amministrative e legislative può superare il vaglio di legittimità costituzionale "in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base a principi di lealtà".   

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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