POS. II Prot._______________/158.11.2004

OGGETTO: Istituto regionale della vite e del vino.- Regolamento ex art. 1 l.r. 10/2000.- Esame.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
      PALERMO 


1. Con nota 8 luglio 2004, n. 1683, codesto Dipartimento sottopone al parere dello scrivente il Regolamento dell'Istituto regionale della vite e del vino, adottato con delibera commissariale 4 agosto 2003, n. 34/CS, in esecuzione di quanto previsto dalla l.r. 10/2000, segnalando, in particolare, le osservazioni contenute nella nota 26 marzo 2004, n. 207, dell'Ufficio speciale regolamenti e allegando anche la nota dipartimentale 18 dicembre 2003, n. 2856, contenente talune indicazioni da inserire nel regolamento in ordine alle strutture organizzative dell'Istituto.

2. Con la richiamata nota 18 dicembre 2003, n. 2856, il Dipartimento, esaminato il regolamento dell'Ente secondo i generali principi di efficacia, efficienza ed economicità che devono guidare l'organizzazione amministrativa (richiamati anche all'art. 3 della l.r. 10/2000), ha ritenuto eccessiva la previsione di cinque strutture intermedie, proponendone il ridimensionamento a tre. Per ciò che concerne invece le unità operative di base, l'Assessorato ritiene che le stesse non debbano essere in numero superiore a quattro, per singolo servizio, con un limite, complessivo, di massimo 12.
Mentre appaiono legittime e condivisibili nel merito le valutazioni assessoriali sul ridimensionamento del numero delle strutture intermedie, che in applicazione dei surrichiamati principi generali ne consigliano l'accorpamento per collegamento funzionale, non si comprende perché l'Assessorato nutra perplessità circa la possibilità che anche gli enti possano ricorrere all'attivazione di "aree", ritenendo ammissibile solo la creazione di servizi. Invero, la doppia opzione di denominazione delle strutture intermedie non è arbitraria; la norma specifica, e cioè l'art. 4, comma 2, della l.r. 10/2000, nel prevedere la possibilità di ricorso all'una o all'altra forma organizzativa ha una precisa ratio: il differente atteggiarsi delle funzioni.
Con riferimento, poi, al suggerito limite massimo di unità operative di base, individuato nella dipartimentale citata nel numero di 12, si osserva che l'articolazione in unità operative di base a responsabilità dirigenziale così come, in via generale, in conformità alla previsione di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), della l.r. 10/2000, l'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, spetta al dirigente della corrispondente struttura di massima dimensione. Considerati peraltro gli ampi poteri di gestione spettanti ai dirigenti (compresi l'organizzazione delle risorse umane), cui, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 10/2000, sono connesse responsabilità di gestione e di risultato, parrebbe irrinunciabile una certa "duttilità", anche numerica, per adeguare le strutture di base alle esigenze, nel tempo mutevoli, della gestione

3. Nel passare all'esame delle singole disposizioni dell'articolato - tenuti in debito conto i rilievi e le indicazioni espressi dall'Ufficio speciale regolamenti - si formulano le seguenti osservazioni.

Art. 2.- Al comma 2, lett. a), andrebbero cassate le parole "ed interpretative". Ed invero la previsione concernente gli "atti di indirizzo interpretativo" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della l.r. 10/2000, non pare estensibile agli organi di indirizzo politico-amministrativo degli enti pubblici non economici sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione; essa appare infatti riferibile esclusivamente alla competenza in materia di atti normativi ascritta alla Giunta regionale.
In ordine al comma 2, lett. d), si osserva che la competenza alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola la struttura di massima dimensione dell'Ente, è da riferire - ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lett. c), e 7, comma 1, lett. c), della l.r. 10/2000 - al Dirigente generale del Dipartimento dell'I.R.V.V.
Al punto f), del medesimo comma 2, l'inciso iniziale "l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi" pare superfluo, tenuto conto anche del successivo uso, formalmente più corretto, del termine "verifica", coincidente tra l'altro con la terminologia riportata all'art. 2 comma 1, della l.r. 10/2000. Il richiamo al D.lgs. 286/1999 è preferibile riferirlo espressamente agli articoli richiamati all'art. 3, comma 4, della l.r. 10/2000, come risulta sostituito dall'art. 4, comma 2, della l.r 10 dicembre 2001, n. 20.
In relazione al comma 3, lett. c), si osserva che la netta ripartizione di competenze tra livello di indirizzo e livello gestionale impone che sia ascrivibile alla competenza del Presidente soltanto la esternazione di direttive generali, laddove già assunte dal Consiglio di amministrazione, e la posizione di esse esclusivamente su delega dello stesso. La competenza all'esecuzione delle delibere consiliari, poi, pare rientrare - in via generale, ai sensi del disposto della l.r. 10/2000, e, in particolare, in forza delle puntuali disposizioni regolamentari, (cfr successivo comma 4) - tra le spettanze dei dirigenti.
La competenza di cui alla lett. e) dello stesso comma non va riferita al solo Presidente dell'Ente ma - così come suggerito, unitamente ad altre osservazioni sul punto, che parimenti si condividono, dall'Ufficio speciale regolamenti - all'intera compagine titolare delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, e cioè Presidente e Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.- Nel richiamare le considerazioni formulate in riferimento alle esposte osservazioni assessoriali, si evidenzia che la previsione contenuta al comma 3 appare posta in conformità alla disposizione, non più vigente, - vista l'abrogazione disposta dall'art. 11, comma 2, ultimo periodo, della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20 - recata dall'art. 4, comma 4, della l.r. 10/2000.
In riferimento poi alla disposizione recata dal comma 8 - condividendo il rilievo formulato dall'Ufficio speciale regolamenti - si suggerisce di limitarsi a prevedere l'indicata struttura, rimettendo alle normali attribuzioni del Dirigente generale la competenza al conferimento dell'incarico.

Art 4.- Il comma 2 potrebbe utilmente sopprimersi, ed il comma 4 unificarsi con l'ultimo periodo del comma 1.
La disposizione recata al comma 5 appare destinata a rimanere priva di operatività, e se ne suggerisce pertanto la eliminazione, poichè la rideterminazione della pianta organica dell'Istituto, da porre in essere ai sensi del successivo articolo 10, non potrà prevedere posti in eccedenza rispetto alla dotazione.

Art 5.- In ordine alla disciplina recata dal comma 1 relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico di Dirigente generale, si richiamano le considerazioni formulate dallo scrivente con nota 6 agosto 2003, n. 13810/205.2003.11, cui rinvia peraltro l'Ufficio speciale regolamenti. La competenza relativa va conseguentemente ricondotta in capo al Consiglio di amministrazione dell'Ente.
Si osserva inoltre che l'articolo che si annota, sotto il profilo sistematico, andrebbe posposto a quelli attinenti le funzioni dirigenziali.

Art. 6.- Nel richiamare, per quanto attiene alla disposizione recata dal comma 1, lett. b), quanto segnalato sub art. 2, comma 3, lett. c), si osserva, con riferimento alla lett. c), che le parole "organizzazione del dipartimento" andrebbero sostituite con le seguenti, dal più ampio contenuto: "organizzazione degli uffici di livello dirigenziale".
La separazione di competenze tra organi di indirizzo e di gestione e la conseguente imputazione di scisse responsabilità ai due differenti livelli di governo, impone di considerare superata la partecipazione del Dirigente generale, peraltro con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Ed invero da escludere appare ogni concausalità nell'iter procedimentale di formazione della volontà dell'indicato organo collegiale (cfr. Corte dei conti, sez. II, 14-04-1997, n. 39/A).

Art. 8.- Il comma 3 va integralmente riformulato in considerazione delle osservazioni esposte sub art. 5.
L'intero articolo peraltro potrebbe essere sostituito da un semplice rinvio alle previsioni di cui all'art. 10 della l.r. 10/2000, corredato dalle sole modifiche conseguenti alla diversa situazione istituzionale.

Nei termini l'avviso dello scrivente.


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