POS. II Prot._______________/172.11.2004

OGGETTO: Contributi e Finanziamenti - Commercio - Consorzi Fidi - Credito a breve termine.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE COMMERCIO
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Cooperazione
Commercio e Artigianato

PALERMO


1. Con nota 26 luglio 2004, n. 9111, codesto Dipartimento pone la seguente problematica.
L'art. 8 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, dispone che per le operazioni di credito di esercizio, garantibili dai consorzi fidi ed assistite dal contributo in conto interessi a carico della Regione, non è posto alcun limite quanto alla durata nel tempo e alle modalità di utilizzo.
In conseguenza della surriportata previsione - ribadita in sede di Regolamento approvato con D.P.Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 -l'Amministrazione competente erogava ai consorzi di garanzia collettiva fidi le somme dovute per concorso sugli interessi maturati secondo i tempi di rimborso pattuiti tra banche erogatrici e beneficiari.
L'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, prevede, al punto c), un contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi in industria alle imprese associate che, per i crediti a breve termine, è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Le stesse previsioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali.
Codesto Assessorato ritiene che le operazioni di credito di esercizio, garantibili dai consorzi fidi ed assistite dal contributo in conto interessi a carico della Regione, di cui all'art. 8 della l.r. 23/1995, rientrino nella previsione contenuta al punto c) dell'art. 72 della l.r. 32/2000 e, in virtù di ciò, ritiene che quanto disposto dalla norma del 1995 - in ordine alla mancanza di limite circa la durata del credito di esercizio - sia stato implicitamente abrogato dalla differente, successiva, previsione riportata all'art. 63, comma 4, lett. b), della l.r. 32/2000, il quale, nell'elencare differenti tipologie di crediti a breve termine, dispone, per le operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio, che "allo scadere di sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura del credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi".

2. Sulla problematica posta si rassegna quanto segue.
L'art. 63 della l.r. 32/2000, "Crediti a breve termine", elenca le forme di sostegno finanziario concesse alle piccole e medie imprese commerciali e, al punto b) del comma 1, individua il credito di esercizio sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche a fronte delle esigenze della gestione aziendale.
La specifica tipologia di credito a breve termine richiamata al punto b), comma 1, dell'art. 63 succitato, pare sovrapponibile alle forme tecniche delle operazioni di credito, individuate dall'art. 8 della l.r. 23/1998 come "tutte quelle rispondenti alle finalità di finanziamento del capitale circolante e dei fabbisogni di liquidità della impresa".
Il capitale circolante, anche detto di esercizio o di gestione, rappresenta, infatti, il volume dei fondi disponibili per finanziare la rotazione dei fattori produttivi. Le voci più rilevanti di detto capitale sono le scorte, i crediti verso clienti, le cauzioni. I finanziamenti a breve termine hanno solitamente la finalità di coprire le esigenze di capitale circolante cioè di quei fondi che vengono utilizzati per la copertura finanziaria delle usuali operazioni di gestione.
Conseguentemente pare indubbio che le finalità di finanziamento del capitale circolante e dei fabbisogni di liquidità della impresa, individuati all'art. 8 della l.r. 23/1995, siano le medesime che l'art. 63, lett. b), della l.r. 32/2000 considera come "esigenze della gestione aziendale".
Tenuto conto che la l.r. 32/2000 è successiva alla legge del 1995, che essa reca un complesso organico di norme che ha riordinato il regime di aiuti alle imprese e tenuto altresì conto che l'art. 197 della stessa legge prevede che continuino a trovare applicazione le tipologie di aiuto non modificate e, quindi, non sono più applicabili quelle modificate, come nella fattispecie le operazioni di credito definite all'art. 8 della l.r. 23/11995, ne discende che quest'ultima norma deve considerarsi abrogata e sostituita dalle previsioni dell'art. 63 e dell'art. 72 (per ciò che riguarda il contributo in conto interessi) della l.r. 32/2000.
Quanto al segnalato contrasto tra l'art. 6 del D.P.Reg. 6 dicembre 2000, di poco precedente la l.r. 32/2000, e la norma della stessa legge che dispone la rimborsabilità del credito di esercizio entro quattro anni, si osserva preliminarmente che esso non si rinviene, giacchè l'art. 6 del decreto presidenziale chiede di precisare le modalità e le condizioni di erogazione del finanziamento e il comma 6, relativo al credito di esercizio, richiede gli estremi della normativa regionale ai sensi della quale viene determinato il contributo regionale a favore dell'impresa. Le modalità, le condizioni e gli estremi normativi richiesti dal decreto non possono che essere riferiti, successivamente all'entrata in vigore della l.r. 32/2000, alla medesima. In ogni caso, secondo la gerarchia delle fonti, eventuali discordanze del decreto presidenziale rispetto alle previsioni della l.r. 32/2000 non possono che essere adeguati alla previsione legislativa in vigore, essendo comunque la legge fonte sovraordinata al regolamento.
Nei termini il reso parere.

   

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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