Pos. 1   Prot. N. 185.04.11  


Oggetto: OPERE PUBBLICHE- Applicabilità del limite del 50% al contributo previsto dall'art. 3 della l. n. 415/1998 per la realizzazione di parcheggi eseguiti mediante ricorso all'istituto della finanza di progetto disciplinato dagli artt.art. 37/bis e segg.della l. n. 109/1994.







Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI
Servizio 6 Parcheggi e mobilità urbana

      P A LE R M O 




1 - Con nota 12 agosto 2004, n. 544 codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine all'applicabilità in Sicilia dell'art. 7, comma 7, lett. 1) punto 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che ha abolito il limite ( 50% dell'importo totale delle opere) previsto dall'art. 19, comma 2 della l. n. 109/1994 (nel testo modificato dall'art. 3 della legge 18-11-1998, n. 415) al prezzo che l'amministrazione aggiudicatrice può corrispondere al soggetto concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario degli investimenti.
Viene esposto, in particolare, che con Decreto assessoriale 7 aprile 2000, n. 22/6 tr è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della l. 24-3-1989, n. 122, il Programma regionale dei parcheggi, comprendente quello che il comune di Caltagirone intende realizzare, lungo la circonvallazione di ponente, denominato Santo Stefano, con ricorso alla "finanza di progetto" di cui all'art. 37/bis della legge n. 109/1994.

Codesto Assessorato ha però rilevato che la contribuzione pubblica ottenuta sommando il contributo di cui alla legge n. 122/1989 ed il valore dichiarato della gestione delle "zone blu"di parcheggio che il comune ha previsto di affidare gratuitamente al concessionario - a riequilibrio dell'investimento - supera il predetto limite e viene segnalato come con parere 31-10-2001, n. 1797/507/196, il Ministero dei Trasporti abbia ritenuto che il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione dei parcheggi di cui alla legge n. 122/1989 possa ammettersi nel rispetto di tale soglia concorrendo alla sua individuazione sia il contributo pubblico che il prezzo corrisposto dall'amministrazione concedente.
Il comune di Caltagirone ha opposto che il predetto limite percentuale è stato abrogato dall'art. 7 della legge n. 166/2002.

2 - L'istituto della finanza di progetto era stato oggetto di un primo recepimento "dinamico" da parte dell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e riordino dei regimi di aiuto alle imprese".
L'art. 1 della legge regionale n. 2 agosto 2002, n. 7 ha però operato un recepimento della legge nazionale n. 109/1994 "nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge" cristallizzando, pertanto, anche la disciplina della finanza di progetto che non poteva ritenersi modificata dalla sopravvenuta legge statale n. 166/2002 (entrata in vigore dopo "l'approvazione" della legge regionale).
Senonchè l'art. 30 della l.r. 19 maggio 2003, n. 7 ha sostituito l'art. 42 della l.r. n. 7/2002 che, nel nuovo testo, ha confermato la validità dell'art. 9 della citata legge regionale n. 32/2000 con la conseguenza che l'istituto deve ritenersi recepito nell'ordinamento regionale in via dinamica e con tutte le modifiche ed integrazioni apportatevi dalla legge n. 166/2002.
Il limite del 50% di contribuzione pubblica nel ricorso alla finanza di progetto, evidenziato dal parere del Ministero, non derivava però direttamente dalle norme che disciplinano tale istituto (art. 37/bis e segg. della l. n. 109/1994) ma dall'art. 19 della legge n. 109/1994 (nel teso vigente prima della modifica apportatavi dalla legge n. 166/2002) e riguardante l'importo massimo del prezzo che l'amministrazione poteva convenire per l' affidamento in gestione dell'opera (cfr. sul punto Pensabene Lionti, in La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia, ed. IPSOA, 2003, pag. 624). Senonchè tale limite è stato eliminato anche dal teso dell'art. 19 della legge 109/1994 come recepito dall'art. 15 della l.r. n. 7/2002 e modificato dall'art. 13 della l.r. n. 7/2003.
Pertanto, alla luce delle recenti modifiche legislative, non sembrano sussistere ragioni per una riduzione del finanziamento erogabile ai sensi della l. n. 122/1989.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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