Pos.   1 Prot. N. 4740 - 197.04.11  


Oggetto: Spettanza alla Regione dei diritti relativi al rinnovo della validità della patente di guida e dell'annotazione dei trasferimenti di residenza sulle carte di circolazione e patenti.





Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Servizio 7
                  PALERMO 



1 - Con nota 20 settembre 2004, n. 1918, codesto Dipartimento espone che con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, sono state attribuite alla Regione siciliana tutte le competenze degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, fatta eccezione di quelle relative ai centri di prova autoveicoli, di cui all'art. 15 della legge n. 870/1986.
A seguito di tale trasferimento, codesta Amministrazione ha provveduto in una prima fase, alla riscossione dei diritti derivanti dalle operazioni di motorizzazione trasferite, ad esclusione di quelli concernenti il rinnovo di validità della patente di guida e l'annotazione dei trasferimenti di residenza sulle patenti e sulle carte di circolazione; tuttavia, una lettura complessiva del predetto Decreto legislativo sembrerebbe aver attribuito alla Regione anche tali diritti, in analogia a quanto avvenuto per la Regione autonoma Trentino Alto Adge che già provvede alla loro riscossione.

Si aggiunge che lo stesso Comitato di coordinamento di cui all'art. 3 del su citato decreto legislativo ha ravvisato l'esigenza di uniformare le procedure per la riscossione di diritti in questione.
Viene pertanto chiesto il parere dello Scrivente Ufficio in ordine alla spettanza dei predetti diritti.

2 L'art. 1, primo comma, del DPR 17 dicembre 1953, n,1113, recante le "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti" come modificato e integrato dal successivo D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485 e, in ultimo, dal Decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, ha trasferito alla Regione "tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'art. 20 e in relazione all'art. 17, primo comma, lett. a) dello Statuto".
Il secondo comma dello stesso art. 1 del D.P.R. N. 1113/1953 e successive modifiche e integrazioni, dispone che "La Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli ....ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo periodo e comma secondo dello Statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato." Si tratta, in questo caso di esercizio di funzioni "delegate" non comprese fra quelle in cui la Regione ha competenza legislativa concorrente.
Per l'esercizio di tutte le attribuzioni proprie o delegate, l'art. 2 delle norme di attuazione su indicate trasferisce alle dipendenze della Regione la Direzione compartimentale della moto- rizzazione civile e gli uffici provinciali. Il successivo art. 2/quater disciplina i rapporti finanziari fra la Regione e lo Stato per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, prevedendo che affluiscono direttamente alla Regione i proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'art. 2 comma 1, mentre per le spese relative alle funzioni di cui all'art. 1, comma 2 è previsto il rimborso di quelle sostenute dalla Regione, con cadenza biennale, da quantificarsi di intesa tra il Governo ed il Presidente della Regione.
In sostanza, affluiscono direttamente alla Regione i soli proventi derivanti dalla funzioni svolte dagli uffici trasferiti, proventi che vanno detratti dall'importo dei rimborsi che verranno concordati fra Stato e Regione con cadenza biennale.

Sembra, pertanto, possa configurarsi la spettanza alla Regione dei diritti in questione ove connessi alle operazioni svolte comunque dagli uffici trasferiti (cfr.art. 2/quater, primo comma, del D.P.R. n. 1113/1953 e successive modifiche e integrazioni); laddove le attività amministrative connesse al rinnovo della patente ed alla variazione di residenza sulla patente e sulla carta di circolazione non siano effettuate soltanto dagli uffici regionali ma coinvolgano anche quelli statali occorrerà procedere nell'ambito della biennale determinazione del rimborso delle spese di funzionamento, ai sensi del citato articolo 2/quater delle su richiamate norme di attuazione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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