Pos. 1   Prot. N. 206.04.11  


Oggetto: OPERE PUBBLICHE -Pubblici dipendenti incaricati del collaudo di cantieri di lavoro.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO
Servizio interventi sociali e promozionali
U.O. cantieri di lavoro.

                                  P A L E R M O 




1 - Con nota 27-9-2004, n. 588, codesto Dipartimento osserva che lo Scrivente, col precedente parere n. 9476 - 107.04.11 dell'1-6-2004, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al collaudo di cantieri di lavoro l'art. 28, comma 5, della l. n. 109/1994, nel testo coordinato con le modificazioni apportate dlla l.r. n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto:

- l'art. 42 della l.r. n. 7/2002, ha lasciato in vigore gli artt. 7, 16 e 30 della l.r. n.21/1985. Detto art. 7 prevede che per le attività professionali svolte dai pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato tecnico. La circolare assessoriale n. 304 del 26-3-1998, prevede ugualmente che le parcelle di collaudatori di cantieri di lavoro per disoccupati, pubblici funzionari, dovranno essere munite del parere dell'Ispettorato regionale tecnico. Le predette disposizioni confermerebbero che detti incarichi debbano essere retribuiti sulla base delle tariffe di cui agli allegati alla medesima circolare.

- L'art. 18 della legge n. 109/1994, nel prevedere che una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro è ripartita tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, non sarebbe applicabile al collaudo dei cantieri di lavoro atteso il limitato importo del compenso incentivante che, in considerazione della tipologia dei lavori e della loro disciplina economica, non potrebbe superare la somma di euro 525,00.


2. Indubbiamente le norme che regolano l'esecuzione di lavori attraverso i cantieri per disoccupati pongono problemi di compatibilità con le disposizioni della legge n. 109/1994 quale recepita in Sicilia dalla l.r. n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni; deve però evidenziarsi che la legge n. 109/1994, nel testo coordinato con le norme regionali di recepimento, all'art. 2, reca una definizione dei "lavori pubblici" che non può non ricomprendere quelli individuati dall'art. 1 della l.r. n. 17/1968 e che si distinguono piuttosto per le modalità di esecuzione e finanziamento.

Neppure sembra rilevante la circostanza che l'art. 42 della l. r. n. 7/2002 abbia fatto salvo l'art. 7 della l.r. n. 21/1985, che, ad avviso dello scrivente, non appare più riferibile, per quel che qui rileva, agli onorari da corrispondersi ai "pubblici funzionari" atteso che questi sono ora regolati dall'art. 18 del testo coordinato. D'altro canto, l'ultimo comma dell'art. 42 della l.r. n. 7/2002 contiene un'espressa e generale abrogazione (oltre quelle espressamente elencate con carattere ricognitivo) "di tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge". Ne consegue che il predetto art. 7 può essere fatto salvo nella misura in cui la sua interpretazione riesca compatibile con l'impianto della legge n. 109/1994.
Né può infine attribuirsi alcun valore giuridico alla rilevata circostanza che il compenso incentivante di cui all'art. 18 citato risulterebbe di esiguo importo anche in considerazione del fatto che, a tacer d'altro, che si tratta di prestazioni professionali di modesto impegno, tant'è che la stessa legge ha previsto che per lavori sino a duecentomila euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione (art. 28, co.1 del testo coordinato).
  Per le su esposte ragioni si conferma che il compenso dovuto ai dipendenti pubblici incaricati dei "collaudi" dei "cantieri di lavoro" in argomento è quello indicato dall'art. 28, co.5, della legge n. 109/1994 come coordinato con la legge regionale di recepimento n. 7/2002 

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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