Pos. III-V   Prot. N. 17318 /227.04.11 




Oggetto: Obbligo del datore di lavoro di effettuare trattenute sindacali in favore di sindacati non firmatari di contratto collettivo.




Allegati n...........................
ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento foreste
Area affari legali e contenzioso

p. c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale

PALERMO



1 - Con nota n.15136 del 12 ottobre 2004 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di chiarire la portata della sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n.1968 del 3 febbraio 2004 concernente l'obbligo del datore di lavoro di effettuare - su richiesta del lavoratore - le c.d. trattenute sindacali in favore di sindacati non firmatari del contratto collettivo.
In particolare si chiede di chiarire se i principi enunciati nella citata sentenza "possano o meno qualificarsi come principi giurisprudenziali a valenza generale" e "quali obblighi comportamentali abbia l'Amministrazione riguardo alle richieste degli iscritti....di Organizzazioni sindacali che non abbiano sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria....".

2 - Con la sentenza suindicata (confermata da successiva del 3 giugno 2004 n.10616 ), la Corte di Cassazione, mutando orientamento rispetto a quanto sulla stessa materia affermato in passato (cfr. Cass. 16 marzo 2001 n.3813), ha escluso la sussistenza di un comportamento antisindacale, sanzionabile ex art.28 L.300/70, nel rifiuto di un datore di lavoro ad effettuare obbligatoriamente su richiesta del lavoratore la trattenuta sindacale in favore di un sindacato non firmatario di contratto collettivo.La suprema Corte ha affermato che, a seguito del referendum popolare dell'11 giugno 1995 (abrogativo del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge n.300/70), è venuto meno l'obbligo ex lege per il datore di lavoro di operare, sulla base di una mera richiesta del lavoratore dipendente, la trattenuta sulla retribuzione della quota associativa sindacale a favore dell'associazione sindacale di appartenenza. L'eliminazione della base legale del diritto del sindacato alla trattenuta ha restituito la materia all'autonomia contrattuale,consentendo alla stessa il riconoscimento pattizio del diritto di riscossione dei contributi sindacali tramite trattenuta sulla retribuzione. In mancanza comunque di una regolamentazione del contratto collettivo, lo schema cui ricondurre il versamento dei suddetti contributi resta quello della delegazione di pagamento che richiede il consenso del datore di lavoro debitore.
Con sentenza n. 14032 del 26 luglio 2004, la stessa Corte, sezione lavoro, ha ribaltato il suddetto orientamento. E' stato affermato che la richiesta del lavoratore al datore di lavoro di operare la c.d. trattenuta sindacale integra una cessione di credito, per la quale non è necessaria l'accettazione del debitore ceduto, a cui è sufficiente notificare la cessione. Sulla base di tale assunto è stato stabilito che il comportamento del datore di lavoro che conseguentemente alla suddetta cessione omette di procedere alle trattenute ed al successivo versamento al sindacato designato, costituisce una condotta antisindacale.
E' il caso di rilevare come la Corte abbia in più occasioni respinto la richiesta del Pubblico Ministero di rimessione della causa alle Sezioni unite, che avrebbe consentito di superare le incertezze derivanti dalle altalenanti decisioni giurisprudenziali in materia.
In base, pertanto, alla sentenza n. 1968 del 3 febbraio 2004 il datore di lavoro può acconsentire (trattandosi di delegazione di pagamento ) alla richiesta del dipendente di operare le trattenute sindacali in favore del sindacato non firmatario. Secondo la successiva pronuncia n. 10032 del 26 luglio alla stessa richiesta corrisponde (trattandosi di cessione del credito ) una situazione di soggezione del datore di lavoro con riferimento al sindacato cessionario.
In ordine al quesito di codesto Dipartimento concernente la valenza dei principi giurisprudenziali in discorso ed ai conseguenti obblighi dell'Amministrazione, va richiamato il principio (di cui è peraltro cenno nella richiesta di parere) contenuto nell'art. 2909 cod. civ. secondo il quale l'accertamento del giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa; con ciò escludendo in via generale che la sentenza sia normativa per altri soggetti che non siano state parti del processo. A tal proposito è stato affermato dalla Giurisprudenza (Cass. civ. sez. lavoro sent.6137 del 26-11-84) che "anche in relazione a controversie latu sensu collettive, cioè coinvolgenti le medesime questioni tra datore di lavoro e suoi dipendenti, il giudicato formatosi tra datore di lavoro ed uno o più di quei dipendenti in merito alle questioni che possano in termini identici interessare anche altri lavoratori rimasti estranei alla controversia con tale giudicato conclusasi, non estende anche a costoro la sua efficacia che, per espressa disposizione dell'art. 2909 cod.civ. è circoscritta alle parti, loro eredi e aventi causa".
Nel caso di specie pertanto, in assenza di specifica previsione del contratto collettivo di categoria ed in assenza di un giudicato soggettivamente riferibile a codesta Amministrazione, potrebbe ritenersi insussistente l'obbligo del versamento dei contributi in questione a richiesta del lavoratore. Peraltro, stante l'autorevolezza dell'organo decidente e considerata la successione cronologica delle relative decisioni in materia, si ritiene che - anche se non consolidato - il principio giurisprudenziale per ultimo affermato (sent. 26 luglio 2004 n.14032 ) andrebbe tenuto in debito conto in prospettiva di un ipotetico potenziale contenzioso.
Tale posizione risponderebbe, del resto, a quanto previsto nel contratto collettivo quadro sui contributi sindacali per le categorie pubbliche, sottoscritto l'8 febbraio 1996 , nonché nella piattaforma predisposta dall'ARAN Sicilia per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003.
Il presente parere è esteso al Dipartimento regionale del personale in ragione della sua generale competenza in materia. Ove residuassero problemi d'ordine giuridico, lo Scrivente resta a disposizione per il relativo approfondimento sulla base di apposita argomentata richiesta dello stesso Dipartimento.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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