Pos. III-V   Prot. N. 17758 /230.11,04  


Oggetto: Associazioni per la protezione animali - Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'art.19 l.r. 15/2000.



Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
Ispettorato regionale veterinario
Servizio 3° - Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche ed igiene
urbana veterinaria
PALERMO


1 - Con nota n. 2555 del 20 ottobre 2004, codesto Ispettorato ha , con riferimento ad alcune disposizioni della legge regionale 3 luglio 2000 n.15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo", posto allo Scrivente i seguenti quesiti.
a)L'art. 19 della suddetta legge regionale istituisce l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, prescrivendo per l'iscrizione allo stesso l'assenza del fine di lucro negli obiettivi perseguiti dalle associazioni richiedenti. A tale proposito viene chiesto a quest'Ufficio "se è sufficiente che nello statuto delle associazioni iscritte all'Albo sia espressamente scritto, tra gli obiettivi ,di operare senza fini di lucro".
b) In assenza del decreto previsto dall'art.4 della detta l.r.15/2000 che, a norma dell'art.11 c.6, avrebbe dovuto fissare le tariffe da applicare ai rapporti delle associazioni che gestiscono in convenzione con i comuni le attività previste dallo stesso art.11, viene chiesto" se è necessario richiedere una dichiarazione(non prevista dal regolamento) che le citate attività ...vengono svolte sotto forma di rimborso spese".
c)In ordine alla richiesta di iscrizione alla sezione A dell'albo (prevista dal D.P.reg 15/2002), da parte di un'associazione il cui rappresentante legale sia anche il titolare di una ditta individuale che gestisce in regime di convenzione con il comune un rifugio sanitario, basata sulla dichiarazione dell'istante di gestire da due anni il rifugio attivato dalla suddetta ditta individuale, vene chiesto l'avviso dello Scrivente sull'ammissibilità della richiesta e, in caso positivo, "se è necessario e sufficiente che ci sia una scrittura formale tra la ditta individuale e l'associazione".

2 - La risposta al primo quesito non può che essere affermativa. L'art. 19, infatti, della legge regionale n. 15 del 2000 richiede per l'iscrizione all'albo : la natura di associazione, la costituzione per atto pubblico, l'istanza nonché il perseguimento, senza fini di lucro, degli obiettivi indicati. Il successivo regolamento adottato ai sensi del secondo comma dello stesso art. 19 ( D.P.Reg. 27 giugno 2002 n. 15), nell'elencare all'art. 2 una serie di requisiti per l'iscrizione all'albo, conferma la necessità di quelli già previsti al comma 1 del detto art. 19 senza nulla specificare a tal proposito. Ove il legislatore avesse avuto riguardo a particolari figure di enti di tipo associativo ( p. es. ONLUS ) avrebbe avuto cura di richiamare la normativa di riferimento che ne fissa specificamente le caratteristiche. Nel caso di specie, pertanto, l'esistenza del requisito in questione ( assenza di fini di lucro) è sufficientemente attestata da una specifica disposizione statutaria dell'associazione richiedente.
In ordine al secondo quesito si ritiene che la soluzione vada ricercata nell'espressione letterale usata per indicare le "tariffe" di cui al terzo comma dell'art. 4 della l.r. 15/2000 : tariffe di cui al comma 6 dell'art. 11 e al comma 6 dell'art. 14. Per quanto qui interessa, l'art. 11 c.6 rinvia al decreto di cui all'art. 4 la determinazione della "misura massima delle spese rimborsabili". Il corrispettivo, pertanto, dell'attività svolta in convenzione dalle associazioni va in ogni caso commisurato alle spese sostenute : è esclusa, cioè, l'attribuzione di un compenso che, esorbitando dall'ammontare delle spese sostenute, andrebbe a configurare un guadagno. Ed è solo nell'ambito delle suddette spese che il decreto previsto dal citato art. 4 fisserà il tetto massimo rimborsabile. Pertanto si ritiene che in ogni caso l'associazione non avrà titolo per esigere un compenso determinato altrimenti. Una espressa dichiarazione in tal senso non potrebbe, comunque, che confermare la conoscenza da parte dei soggetti interessati della situazione di diritto esistente.
Con riferimento, infine, alla situazione descritta al superiore punto c), va subito chiarito che a nulla rileva, per quanto qui interessa, la coincidenza della persona-legale rappresentante dell'associazione con quella titolare della ditta individuale che gestisce in regime di convenzione con il comune un rifugio per animali. Il regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo in parola (D.P.Reg. 15/02) organizza (art. 1) l'albo in due sezioni cui potranno essere iscritte le associazioni interessate a seconda del possesso dei requisiti prescritti per l'assegnazione a ciascuna sezione, indicando la documentazione da produrre a tal fine (art. 3) e fermi restando i requisiti previsti (art. 2) per l'iscrizione in entrambe le sezioni.
Da quanto rappresentato da codesto Servizio nella richiesta di parere, l'associazione interessata ha omesso di allegare all'istanza la relazione prevista all'art. 3 p.1 lett.b) sull'attività di gestione del rifugio, limitandosi a dichiarare di avere gestito il rifugio negli ultimi due anni. Tanto basterebbe per opporre l'irregolarità del procedimento per l'iscrizione. A prescindere -comunque- da tale considerazione, la riferibilità dell'attività di gestione all'iscrivenda associazione e non a soggetti terzi ( pur legati alla stessa da particolari rapporti) sembra costituire indefettibile requisito. Il riconoscimento, infatti, dell'ammissibilità alla sezione "A", cui accede l'attribuzione di particolari benefici (v. art. 3 c.3 del regolamento) è effettuato con riguardo a soggetti meritevoli di attenzione anche sulla base di caratteristiche predefinite dall'art. 2 del D.P.Reg. 15/02. Il fatto che l'attività che l'associazione riferisce a sé stessa sia , in effetti, imputabile alla ditta individuale (che potrebbe non soddisfare alla condizione di meritevolezza come sopra definita) rompe il nesso funzionalmente richiesto tra attività e soggetto attore. A detta situazione non può, a parere dello Scrivente, ovviarsi con un'eventuale "scrittura formale" tra i due soggetti, prospettata da codesto Ispettorato.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.








Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale