Pos. 1   Prot. 235 .04.11  


Oggetto: EDILIZIA e urbanistica- Aree non soggette a vincoli urbanistici - Art. 17, co. 3 della legge n. 765/1967.



Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
  Area affari generali comuni 
 
                P a l e r m o 



1 - Con nota 26 ottobre 2004, n. 69268, codesto Dipartimento nel fornire all'Assessorato regionale della cooperazione del commercio dell'artigianato e della pesca alcune indicazioni in ordine all'inapplicabilità in Sicilia dell'art. 17, comma 3 della legge n. 765/1967 ed all'applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 (recante il Testo unico sull'edilizia) in quanto recepito dall'art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 (recante il testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità) applicabile nella Regione siciliana ai sensi dell'art. 36 della l.r. n. 7/2002, come integrato dall'art. 24 della l.r. n. 7/2003, chiede se lo scrivente condivida tale interpretazione.
Viene chiesto altresì se al pari del citato art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 trovino applicazione in Sicilia l' articolo 16, dello stesso T.U. , richiamato dall'art. 18, comma 9 della l.r. 16-4-2003, n. 4 nonché i successivi articoli 22 e 36 in relazione a quanto riportato nella circolare assessoriale 28 ottobre 2003, n. 4.

2. La richiesta di parere muove dal presupposto che l'art. 36 della l.r. n. 2 agosto 2002, n. 7 abbia reso operante in Sicilia tutte le previsioni contenute nel D.P.R. 8-6-2001, n. 327 e, pertanto, anche le norme in esso contenute che hanno refluenza sull'assetto urbanistico del territorio e non concernenti "strictu sensu" le procedure ablative.
La disposizione si presta però ad una diversa lettura potendosi attribuire alla frase adoperata dal legislatore regionale "Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327...." la possibilità di recepire nell'ordinamento regionale soltanto quelle che disciplinano specificamente il procedimento espropriativo nelle sue varie fasi e riordinano le competenze dei soggetti attivi e passivi dell'espropriazione (dichiarazione di pubblica utilità, occupazione d'urgenza, indennità, decreto d'esproprio, soggetti titolari del potere espropriativo, soggetti beneficiari e soggetti destinatari dell'ablazione, tutela giurisdizionale). In altri termini il legislatore regionale non ha recepito il D.p.r. 8 giugno 2001, n, 327 ma di questo, soltanto "le disposizioni riguardanti le esporopriazioni per pubblica utilità".

Tale interpretazione (in favore della quale può segnalarsi il commento di S. Veneziano al predetto art. 36 della l.r. n. 7/2002 inserito nel "La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia" ed. IPSOA ed. 2003, pag. 782) sarebbe in grado di salvaguardare l'applicazione di quel corpo sostanzialmente organico di disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui la Regione si è dotata nell'esercizio della propria autonomia legislativa esclusiva e che, diversamente, subirebbe modificazioni ritenute incoerenti col quadro di norme complessivo.

Ciò premesso occorre esaminare se la disciplina recata dall'art. 9 del Dpr n. 327/2001 attenga alla materia espropriativa o, piuttosto, a quella urbanistica. In effetti in dottrina e giurisprudenza prevale l'avviso che i vincoli di inedificabilità seppur preordinati all'espropriazione non abbiano di per sé carattere espropriativi.
La durata temporale di tali vincoli è stata da sempre oggetto di discussione, in particolare da quando con sentenza n. 55/1968 la Consulta ebbe a ritenere costituzionalmente illegittima una loro durata a tempo indeterminato. Il legislatore nazionale corse al riparo fissandola in cinque anni con la legge 19-11-1968, n. 1187. In Sicilia, la durata è stata invece determinata in dieci anni dal citato art. 1 della l.r. n. 38/1973, (in ultimo prorogata sino al 31-12-1993 dall'art. 6 della l.r. n. 9/1993) . Nello Stato il vincolo quinquennale, scaduto nel 1973, è stato prorogato con successivi provvedimenti sino all'intervento della legge n. 10/1977 con la quale il diritto di edificazione è stato scorporato da quello di proprietà e sottoposto al regime della "concessione" nel tentativo di rimediare agli effetti di una sua indefinita perpetuazione. Col nuovo testo Unico sull'edilizia il regime concessorio è venuto meno e sostituito dal "permesso di costruire" e dalla "denuncia di inizio attività" riconoscendosi il diritto di edificare come insito in quello di proprietà fondiaria. In conseguenza il Testo unico sulle espropriazioni ha previsto l'obbligo di indennizzare l'eventuale riconferma, oltre il primo quinquennio, dei vincoli in questione.

  La Regione Siciliana, come sostenuto da quest'Ufficio nel precedente parere 12-6-2004, n. 280/03.11, non ha recepito il DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, mantenendo il regime concessorio dell'attività edilizia. Tale circostanza appare indicativa della volontà di conservare il sistema di legislazione urbanistico-edilizia regionale ed avvalora la tesi che il legislatore abbia inteso limitare il recepimento del DPR 8-6-2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni (D. lgs. N. 302/2002) alle sole norme che attengono strettamente al "procedimento" di espropriazione. 

Tale soluzione interpretativa appare al momento preferibile in quanto assicura la coerenza interna del sistema normativo anche se la stessa comporta una limitazione del diritto di proprietà fondiaria contrastante col sistema statale senza peraltro che sia previsto un indennizzo in caso di rinnovazione dei vincoli.

3. Fermo restando che in Sicilia non è di per sé applicabile il T.U. sull'edilizia di cui al D.p.r. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni -dovendo rinviarsi alle norme statali già applicabili o espressamente richiamate dall'ordinamento regionale nella loro formulazione originaria - non possono comunque non trovare applicazioni le singole disposizioni statali riversate nel testo unico laddove le norme regionali ne abbiano operato un recepimento dinamico.
Così, considerato che l'art. 1 della l.r. n. 37/1985 ha rinviato, per le parti non espressamente modificate, alla legge statale n. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni, troveranno ingresso le disposizioni di questa, ancorché modificate, trasfuse nel D.p.r. n. 380/2001.
Ovviamente, non possono sussistere dubbi sull' applicazione dell' articolo 16 del T.U., facendovi espresso rinvio l'art. 18, comma 9, della l.r. 16-4-2003, n. 4 così come può trovare applicazione l'art. 36 che riproduce sostanzialmente, con lievi modifiche l'art. 13 della l.r. n. 47/1985, recepito dinamicamente dalla l.r. n. 37/1985.
Infine, l'applicazione dell'art. 22 del Testo Unico appare possibile limitatamente alle ipotesi indicate dai commi 4 e 9 dell'art. 18 della l.r. 16-4-2003, n. 4, mancando un rinvio più generale al ricorso alla denuncia di inizio attività nelle altre fattispecie in cui l'ordinamento regionale richiede preventivamente il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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