Pos. 1   Prot. N. 241.04.11  



Oggetto: EDILIZIA - Condono edilizio - art. 32 , comma 25, lett. d) del D.L. n. 269/2003. Immobili realizzate su aree soggette a vincoli.



Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
- DIPARTIMENTO URBANISTICA
- DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
                       
                          PALERMO 



E p. c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI           
                          ROMA 


I - Con nota 3-11-2004, n. 70855, viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla su indicata disposizione normativa per la quale vengono ipotizzate le seguenti tre diverse interpretazioni.

1) La sanatoria edilizia andrebbe esclusa per le opere abusive ricadenti all'interno delle aree interessate da vincoli imposti prima della loro esecuzione e che siano in contrasto con le vigenti norme urbanistiche e con le vigenti prescrizioni degli strumenti urbanistici.

2) La sanatoria sarebbe ammissibile per le opere realizzate sugli immobili vincolati a prescindere dalla data della loro esecuzione, purchè venga acquisito il parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo; in tal modo rifacendosi a quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 47/1985 espressamente richiamato dalla norma in esame.

3) La sanatoria sarebbe possibile per le opere abusive ricadenti nella zone vincolate a prescindere dal momento della loro realizzazione ove intervenga il parere favorevole dell'ente preposto alla tutela , restando escluse le sole opere realizzate all'interno di parchi e riserve dopo la loro istituzione. In tal modo il momento di realizzazione dell'opera abusiva rileverebbe soltanto in relazione all'istituzione del parco o della riserva e non già all'imposizione di vincoli di altra natura (idrogeologici, ambientali, paesistici).

Codesto Assessorato propende per la prima soluzione interpretativa, per la quale non possono essere sanate le opere abusive realizzate all'interno di aree interessate da vincoli imposti prima della loro esecuzione e che siano in contrastanti con le vigenti norme urbanistiche e con le vigenti prescrizioni degli strumenti urbanistici. Viene osservato, infatti, che il legislatore nazionale, al di là di quanto già previsto dagli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985, ha voluto indicare NUOVE fattispecie di insanabilità nel caso di mancato rispetto di vincoli ambientali facendo salve le ipotesi in cui dette opere siano conformi alle prescrizioni urbanistiche (legislative e regolamentari).

2. Lo scrivente, già con parere 13 settembre 2003, n. 148.2004.11, prot. N. 14307, reso al Dipartimento territorio e ambiente di codesto Assessorato, ha ritenuto che il rinvio contenuto nell'art. 32, comma 27, del DL n. 269/2004 alle norme di cui agli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985, debba intendersi riferito, nell'ordinamento regionale, all'art. 23, comma 11, della l.r. n. 37/1985 che li ha recepiti modificandoli.
Tale soluzione va però riconsiderata atteso che con l'art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15 il legislatore regionale ha manifestato la chiara volontà di aderire al condono negli stessi termini disciplinati dalla legge nazionale (salvo per quanto attiene al pagamento dell'anticipazione degli oneri di concessione) e che pertanto anche in Sicilia dovrebbero trovare applicazione gli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 in quanto modificati proprio dall'art. 32, comma 27 del D.l. n. 269/2004, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003 e non come già recepiti e modificati dalla legge regionale n. 37/1985.

Tanto premesso sembra allo scrivente di non poter rendere il richiesto parere, avente riguardo ad una norma statale applicabile in Sicilia (cfr. art. 24 della l.r. n. 15/2004) in termini non differenti dal resto del territorio nazionale e che spetti all'Amministrazione statale che legge per conoscenza la potestà di fornire direttive sulla corretta applicazione della norma de qua.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

?? ?? ?? ?? Repubblica Italiana Regione Siciliana PRESIDENZA Ufficio Legislativo e Legale Via Caltanissetta 2/e 90100 PALERMO Numero di codice fiscale 80012000826 Partita iva 02711070827 Palermo Risposta a Del