Pos. 1   Prot. N. 113     244.04.11  



Oggetto: Onorario di collaudo . Art. 28 l. n. 109/1994. Professionisti non riuniti in collegio. Contrasto con le tariffe professionali.




Allegati n...........................


               


              PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE          Servizio interventi infrastrutturali- u.o.b. III 
  e p.c.                  
ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI    
ISPETTORATO REGIONALE DEI LL. PP.       
                                          PALERMO 


1. Con nota 3 novembre 2004, n. 5938 codesto Dipartimento espone che l'Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo, in sede di vidimazione della parcella del presidente di una commissione di collaudo nominata sotto il vigore dell'art. 28 della l. n. 109/1994 nel testo modificato dall'art. 22 della legge regionale di recepimento n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, ha riconosciuto al professionista la spettanza dell'intero onorario osservando che la previsione contenuta nella su indicata disposizione contrasta con la tariffa professionale approvata con legge 2-3-1949, n. 143. Questa, infatti, fra le note inserite fra le tabelle D ed E, al comma f), prevede che " Se il collaudo è affidato a più professionisti a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo".

2 - Si premette che nella legge regionale n. 7/2002 non è rinvenibile una particolare disciplina del compenso spettante al collaudatore (singolo o componente di commissione) rispetto a quella prevista nel restante territorio nazionale alla quale, pertanto, deve necessariamente farsi riferimento.
Per quanto riguarda il collaudo di opere pubbliche, tale disciplina si rinviene nell'art. 210 del Regolamento di cui al DPR n. 554/1999, espressamente richiamato dall'art. 1, comma 2, della stessa citata legge regionale N. 7/2002 (cfr. sull'applicabilità di tale disposizione il commento all'art. 22 della l.r. n. 7/2002 di N. Maisano in "La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia", ed. Ipsoa, anno 2003, pag. 523) . Sarebbe sufficiente considerare, in proposito, che il citato art. 22, comma 20 della l.r. n. 7/2002, limitatamente al compenso spettante alle commissioni di più professionisti, precisa che la commissione non costituisce un collegio ( ad eccezione del caso in cui a ciascun componente sia attribuito il collaudo di singole categorie specialistiche di lavori) rinviando per la determinazione alla tariffe professionali.
Il preteso contrasto fra l'art. 22, comma 20 della l.r. n. 7/2002 (che riproduce la previsione contenuta dal comma 7 dell'art. 7 della l.r. n. 21/1985 nel testo anteriore alla recente modificazione in senso opposto apportatavi dall'art. 120 della l.r. n. 2/2002) ed il principio della inderogabilità della tariffa professionale, evidenziato dall'Ordine degli ingegneri di Palermo, appare pertanto non imputabile alle disposizioni regionali ma, eventualmente, allo stesso DPR, n. 554/1999 e, in particolare, all'art. 210. La disposizione regionale, infatti, nel distinguere la "commissione", quale unico soggetto incaricato del collaudo, dal "collegio" professionale (in cui sono ravvisabili tanti rapporti quanti sono i professionisti incaricati) è perfettamente compatibile con le disposizioni statali (cfr. art. 28 della l. n. 109/1994 e art. 210 del Regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 554/1999) per le quali il compenso unico, maggiorato del 25% per ogni componente oltre il primo, va ripartito fra tutti i componenti. Peraltro, detto articolo 210 richiama espressamente "la riduzione" prevista dal comma 14/ter dell'articolo 17 della legge statale n. 109/1994 che, rinviando a sua volta al comma 12/bis dell'art. 4 del D. L. n. 55/1989, consente una deroga dei minimi compensi professionali fino alla misura del 20% nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Evidentemente, la circolare assessoriale 24-10-2002 (su Gazz. Uff. Reg. sic. 31 ottobre 2002, n. 50), nel ritenere inapplicabili in Sicilia i commi 2, 4 e 6 dell'art. 210 del Regolamento, contiene un'affrettata conclusione presumibilmente determinata dal convincimento che il comma 12/bis dell'art. 4 del D. L. n. 55/1989 non sarebbe applicabile in quanto non espressamente richiamato dall'art. 17 della legge n. 109/1994 come recepito dalla l.r. n. 7/2002. Tale convincimento, però, sembra erroneo per le seguenti ragioni:
- la disposizione trovava già ingresso nell'ordinamento regionale in quanto inserita fra le misure dirette a contenere il disavanzo pubblico e vertente in materia di derogabilità dei minimi professionali non rientrante nella competenza legislativa regionale;
- la norma non rientra fra quelle individuate come espressamente abrogate dall'art. 42 né può ritenersi di per sé in contrasto o incompatibile con la l. r. n. 7/2002;
- il richiamo espresso della disposizione contenuto nell'art. 17 della legge statale ha valore meramente confermativo della sua applicabilità.
In sostanza, anche in Sicilia il compenso per il collaudo, determinato sulla base delle tariffe professionali, può essere concordemente ridotto nel limite del 20% della tariffa; nel caso, poi, di più collaudatori riuniti in commissione (salva l'ipotesi di opere caratterizzate dalla presenza di più categorie specialistiche di lavori in cui va specificata quella attribuita a ciascun collaudatore) spetta un unico compenso determinato sulla base della tariffa professionale, incrementato di una percentuale del 25% per ciascun componente oltre il primo e diviso fra tutti i componenti. Al componente - segretario spetta poi un compenso pari ad un terzo di quello percepito da ciascun componente.
La prospettata interpretazione, oltre a risultare omogenea col sistema nazionale, fa venir meno le ragioni del presunto contrasto fra la norma regionale ed il regime di remunerazione delle prestazioni professionali sollevato dall'Ordine degli ingegneri di Palermo sembrando , piuttosto, che dette censure vadano eventualmente rivolte al predetto art. 210 del Regolamento (cfr. sul punto R. Villalta "L'appalto di opere pubbliche", ed. CEDAM, 2004, pag. 915).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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