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Se il comma 1 dell'art. 41 della l.r. n. 7/2002 consente l'inclusione nella programmazione delle opere dei progetti già approvati sino all'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa ed il comma 10 consente sino al 31-12-2003 l'inclusione nell'elenco annuale e dei programmi di spesa regionali di quelli con approvazione di massima, appare alquanto ragionevole argomentarne che il legislatore abbia voluto limitare nel tempo tale disciplina transitoria (in tal senso si confronti il commento all'art. 41 della l.r. n. 7/2002 di M. Mango e G. Pignatone su "La nuova legge degli appalti pubblici in Sicilia" ed. IPSOA, anno 2003, pag. 834 e segg.). Ma tale limItazione temporale va riferita alla possibilità di inserimento dei progetti nei programmi non essendovi alcun termine finale di applicazione della disposizione riguardo all'utilizzazione dei progetti stessi. |