Pos. 1   Prot. N. 68/ 265.04.11 




Oggetto: Lavori pubblici- approvazione progetto restauro abbazia xxxxxxxxx - art. 41 L.r. n. 7/2002 - norme transitorie - applicabilità.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali e dell'educazione permanente.
Servizio per il patrimonio archeologico, architettonico, etno-antropologico e storico-artistico
                                          P A L E R M O 



1 - Con nota 25 novembre 2004, n. 4288, codesto Assessorato espone di aver approvato, con D.A. 15-11-2002, n. 7892, il programma di interventi a regia a valere sulle risorse del POR-Sicilia 2000-2006, includendovi l'intervento di restauro conservativo e riqualificazione del complesso monumentale dell'abbazia di XXXXXXXXXX, nel comune di XXXXXX.

Il progetto, presentato in Soprintendenza prima della scadenza del bando a regia del 15-6-2001, era stato approvato tecnicamente ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 21/1985 e dell'art. 23 del D. lgs. N. 490/1999.

Dopo una sospensione degli interventi determinata dalla proposizione di un ricorso avverso l'esclusione del progetto presentato da un altro ente ecclesiastico, si è pervenuti soltanto nel mese di aprile 2004 all'avvio di quelli (compreso il restauro in questione) che non sarebbero stati comunque pregiudicati dall'eventuale accoglimento del gravame.

Il Dipartimento, pertanto, ha invitato la competente Soprintendenza a procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ed alla validazione del progetto ricordando che, in ragione dell'importo dei lavori, lo stesso avrebbe dovuto essere sottoposto alla Conferenza speciale dei servizi di cui all'art. 7/bis della legge n. 104/1994 nel testo coordinato con le norme regionali di recepimento contenute nella l.r.. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni.

I progettisti hanno contestato la necessità di tale adempimento ed invitato il responsabile unico del procedimento a dar corso all'approvazione ai sensi delle norme transitorie contenute nell'art. 41 della l.r n. 7/2002.
Il responsabile ha eccepito che detta disposizione, nel prevedere che in via transitoria "L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta della presente legge può essere avviato anche sulla scorta dei progetti tecnicamente approvati come esecutivi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge" gli attribuisce una mera facoltà di provvedere all'affidamento dei lavori e che non ha ritenuto opportuno ricorrere alla norma transitoria a distanza di due anni. Conseguentemente ha sottoposto il progetto esecutivo alla Conferenza speciale di servizio presso l'Ufficio del Genio civile che, a sua volta, lo ha restituito osservando che in relazione all'importo dei lavori previsti dal progetto generale (superiore al triplo dell'importo posto a base dell'applicazione della normativa comunitaria) il progetto esecutivo del 1° lotto dei lavori andava comunque sottoposto alla Commissione regionale dei lavori pubblici.
Codesta Amministrazione ritiene condivisibili le osservazioni del responsabile unico del procedimento rilevando che il su richiamato comma 8 del citato art. 41 della l.r. n. 7/2002, va riferito ai progetti esecutivi inseriti, ai sensi del primo comma, nei piani annuali o triennali già adottati o che si adotteranno entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge regionale e che l'intervento in questione, programmato a valere sulle risorse del POR 2000-2006, non ricadrebbe in tale ipotesi.

Si evidenzia poi che i progettisti, avendo sollecitato la validazione del progetto in base alla nuova legge n. 7/2002, hanno in un primo momento condiviso la tesi del responsabile del procedimento e che il ricorso alla disposizione transitoria andrebbe adeguatamente motivato.

Sulla controversa questione viene richiesto l'avviso di quest'Ufficio.

2 - Il comma 1 dell'art. 41 della l.r. n. 7/2002 prevede che, in via transitoria, nei programmi annuali e triennali delle opere adottati entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della stessa legge possano essere inserite opere munite di progetto esecutivo già tecnicamente approvato ai sensi della normativa regionale previgente. Il successivo comma 8, che consente l'affidamento dei lavori sulla base di progetti esecutivi approvati secondo la normativa anteriore, appare di dubbia interpretazione in ordine alla riferibilità ai soli progetti di cui al primo comma potendo riferirsi anche a progetti che, proposti da soggetti privati, siano stati finanziati e approvati.

  Se il comma 1 dell'art. 41 della l.r. n. 7/2002 consente l'inclusione nella programmazione delle opere dei progetti già approvati sino all'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa ed il comma 10 consente sino al 31-12-2003 l'inclusione nell'elenco annuale e dei programmi di spesa regionali di quelli con approvazione di massima, appare alquanto ragionevole argomentarne che il legislatore abbia voluto limitare nel tempo tale disciplina transitoria (in tal senso si confronti il commento all'art. 41 della l.r. n. 7/2002 di M. Mango e G. Pignatone su "La nuova legge degli appalti pubblici in Sicilia" ed. IPSOA, anno 2003, pag. 834 e segg.). Ma tale limItazione temporale va riferita alla possibilità di inserimento dei progetti nei programmi non essendovi alcun termine finale di applicazione della disposizione riguardo all'utilizzazione dei progetti stessi. 


Per la soluzione del caso in esame appare comunque sufficiente considerare che il comma 8 in argomento, prevede la possibilità di affidamento dei lavori per i quali risultino già approvati i progetti esecutivi sulla base della precedente normativa, senza porre un obbligo in tal senso. La norma è diretta evidentemente ad accelerare la realizzazione delle opere e pertanto impone una congrua motivazione in ordine alla sottoposizione del progetto ad un' ulteriore approvazione tecnica ai sensi delle sopravvenute disposizioni legislative. In conclusione, sembra che il responsabile del procedimento, nel caso in esame, sia tenuto a motivare congruamente le ragioni di una nuova approvazione del progetto potendo a tal fine rilevare il tempo trascorso dalla precedente approvazione ma con specifico riferimento ad altre ragioni di carattere tecnico e/o amministrativo che possano far ritenere inattuale l'assenso già formulato dai previdenti organi.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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