Pos. 1   Prot. N. 625 266.04.11  





Oggetto: Impiego pubblico- componente commissione tecnica per aggiudicazione fornitura - dipendente della stessa amministrazione - compenso.




Allegati n...........................

         


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
                  Dipartimento regionale delle foreste 
                  Servizi tecnici del Dipartimento 
                              P A L E R M O 


1 - Con nota 8 - 11 2004, n. 17320, Codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla possibilità di corrispondere un compenso ad un funzionario nominato componente di una commissione per l'aggiudicazione col criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, di una fornitura di dispositivi di protezione individuale e set di emergenza per gli addetti del servizio antincendio boschivo e se, in caso affermativo, possa farsi luogo al pagamento sulla base della parcella che il predetto dipendente (funzionario direttivo tecnico forestale) ha predisposto applicando il tariffario del Consiglio nazionale delle ricerche al quale hanno fatto riferimento gli altri due componenti esterni.
2 - La questione prospettata è già stata affrontata da quest'Ufficio, sia pure con riferimento alla normativa antecedente l'entrata in vigore della l.r. n. 7/2002, col parere n. 250.00.11 del 6-12-2002 (rinvenibile sul sito internet http://gurs.pa.cnr.it/gurs/pareri.htm) reso alla Presidenza della Regione -   Direzione della programmazione, col quale si è evidenziato che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, "Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale" salvo, ai sensi del successivo comma 5, il caso di partecipazione agli organismi individuati col decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1998, n. 28 (fra i quali, ovviamente, non figura la commissione in argomento). Ciò in forza del principio della omnicomprensività che, com'è noto, importa il divieto di corrispondere compensi aggiuntivi allo stipendio per incombenze che rientrano nelle mansioni del dipendente e che sono concretamente ricollegabili alle attribuzioni dell'ente cui lo stesso è addetto. Tale principio, peraltro, ha trovato conferma, per i dirigenti, nel quarto comma dell'art. 13 della l.r. n. 10/2000. Si ritiene, pertanto, che nessun compenso spetti al dipendente di codesto Assessorato per la partecipazione ai lavori della commissione in questione, atteso che l'attività svolta, finalizzata all'acquisizione di una fornitura, deve farsi rientrare fra le attribuzioni dell'ente di appartenenza e potendosi peraltro presumere che la scelta sia ricaduta sul funzionario tecnico forestale in ragione proprio della qualifica rivestita e non in relazione ad altre qualità personali prescindenti dal suo rapporto con l'Amministrazione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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