Pos. 1   Prot. N. /270.04.11 



Oggetto: Trasporti. Autoservizi pubblici non di linea. Ruolo dei conducenti. Iscrizione di diritto. Art. 4, commi 5 e 6, L.r. 13/2002. Quesito.




Allegati n...........................



Assessorato regionale Turismo,
Comunicazioni e Trasporti Dipartimento regionale Trasporti
Servizio 1

PALERMO






1 . Con nota n. 28 dell'8 ottobre 2003 codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente alcuni quesiti concernenti l'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 4 della L.r. n. 13 del 2002, che disciplinano l'iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Tra l'altro è stato richiesto se sia possibile iscrivere di diritto al predetto ruolo soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della citata L.r. n. 13 del 2002, di licenza rilasciata successivamente alla data di pubblicazione nella G.U.R.S. della circolare 5 marzo 2002 di codesto Assessorato, che - conformandosi all'ordinanza del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, n. 1852/01 del 18 dicembre 2001 - ha disposto la sospensione dell'efficacia della precedente circolare 20 febbraio 2001.
Con parere n. 252 / 2003 del 27 aprile 2004 questo Ufficio, nel dare risposta agli altri quesiti posti da codesto Dipartimento, con riferimento a quello sopra richiamato ha chiesto di conoscere la citata ordinanza.
Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha trasmesso la predetta ordinanza del T.A.R.. Successivamente ( il 5 ottobre scorso ) è stata altresì trasmessa per le vie brevi la sentenza con cui il T.A.R. ha deciso nel merito.


2. La vicenda in esame può essere così sommariamente riassunta.
Con circolare 20 febbraio 2001, n. 87 codesto Assessorato, considerate le difficoltà insorte nella costituzione delle commissioni previste dall'articolo 3 della L.r. n. 29 del1996, stabiliva che "nelle more dell'entrata a regime della gestione dei ruoli e dell'istituzione delle relative commissioni di esame" i Comuni " potranno continuare ad operare senza richiedere il previsto requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992".
Con ordinanza n. 1852/01 del 18 dicembre 2001 il T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, accoglieva la domanda di sospensione della citata circolare, impugnata con ricorso n. 2413/2001, depositato il 19 novembre 2001.
In esecuzione di tale ordinanza codesto Assessorato con circolare 5 marzo 2002 disponeva la sospensione dell'efficacia della precedente circolare, così precisando "consegue la sospensione di tutte le attività connesse alla circolare sospesa".
In ultimo, con sentenza n. 1939/2004 del 14 settembre 2004, il T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, decidendo nel merito, in accoglimento del predetto ricorso ha annullato la citata circolare 20 febbraio 2001, n. 87.


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Ciò posto giova ricordare che l'articolo 4 della L.r. 9 agosto 2002, n. 13 ha inserito, dopo l'articolo 3 della L.r. 6 aprile 1996, n. 29, gli articoli da 3 bis a 3 quinquies.
L'articolo 3 bis, in particolare, ha istituito il ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (comma 1), precisando che sono iscritti di diritto al ruolo, a domanda, coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3 ter, commi 2 e 3, alla data di entrata in vigore della stessa legge siano già titolari di licenza di taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente (comma 5) .
In relazione a tale ultima norma codesto Dipartimento chiede se sia possibile l'iscrizione di diritto al predetto ruolo "dei conducenti la cui licenza taxi è stata rilasciata dal Comune successivamente alla data di pubblicazione nella G.U.R.S. della Circolare 5 marzo 2002 " .

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Sul quesito in esame vanno svolte le seguenti considerazioni.
Solo in base alla più volte citata circolare 20 febbraio 2001 i Comuni siciliani hanno continuato a rilasciare licenze anche in assenza del requisito dell'iscrizione al ruolo, pure previsto dall'articolo 6 della legge quadro statale, recepita in Sicilia con la L.r. n. 29 del 1996 .
A seguito della ordinanza del T.A.R. e della conseguente circolare 5 marzo 2002 di codesto Assessorato la precedente circolare è stata, però, sospesa nella sua efficacia e, con essa, sono state analogamente sospese "tutte le attività connesse" alla stessa circolare .
A seguito, poi, della sentenza del T.A.R., che ne ha pronunciato l'illegittimità per violazione dell'art.6 della legge n.21 del 1992, la circolare in esame è stata annullata.
All'annullamento della circolare per illegittimità consegue l'illegittimità derivata degli atti adottati in esecuzione di essa. Devono pertanto ritenersi viziate da illegittimità derivata tutte le licenze rilasciate sulla base della circolare di codesto Assessorato 20 febbraio 2001, sia quelle rilasciate prima della pubblicazione della circolare 5 marzo 2002, sia quelle rilasciate in data successiva.
Prendendo atto dell'intervenuto annullamento della circolare de qua, e della conseguente illegittimità derivata delle licenze rilasciate sulla base di questa, i Comuni che quelle licenze hanno rilasciato dovrebbero provvedere al loro annullamento.
Non sembra tuttavia allo Scrivente che, in assenza di un espresso atto del Comune di annullamento delle licenze de quibus , le Camere di commercio possano negare l'iscrizione di diritto al ruolo, prevista dall'articolo 3 bis, comma 5, della L.r. n.29 del 1996, ai titolari di quelle licenze che siano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla stessa norma.
Valuterà piuttosto codesto Dipartimento l'opportunità di comunicare ai comuni siciliani l'intervenuto annullamento della circolare 20 febbraio 2001 per effetto della più volte richiamata sentenza del T.A.R., affinché essi adottino i provvedimenti conseguenti.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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