Pos.1   Prot. N. 946 - 271.04.11 





Oggetto: Affidamento a xxxxxxxx della sostituzione degli apparati di registrazione delle centrali operative del 118.




Allegati n...........................

         

                  ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' 

Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica .
Servizio 7
              PALERMO 



1 - Con nota 26 novembre 2004, prot. 7725, viene chiesto da codesto Dipartimento l'avviso dello scrivente Ufficio sulla possibilità di procedere all'affidamento diretto alla società XXXXX, della sostituzione degli apparati di registrazione delle conversazioni radio-telefoniche fra centrali operative, ambulanze, eliambulanze, utenti ed operatori del servizio stesso, installati nelle centrali operative del 118, nelle more della redazione del progetto e del capitolato di appalto ed indizione della gara per l'affidamento della fornitura e messa in esercizio di un nuovo sistema info-telematico e di radio-comunicazione, in atto svolto dalla stessa società telefonica.
Viene rappresentato che i predetti apparati sono stati oggetto di 4 contratti esaennali, tre dei quali già scaduti, e che la società ha "continuato ad erogare i servizi e ad assicurare il noleggio dei beni in virtù della garanzia di continuità del servizio". Poiché l'art. 44, comma 2 della legge n. 724/1994 vieta il rinnovo tacito dei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, "è necessario procedere alla regolarizzazione della situazione contrattuale generale per mantenere attivo il sistema di soccorso del numero 118. Codesta Amministrazione, infatti, ha l'intenzione di procedere al rinnovo completo delle infrastrutture informatiche e di radio-telecomunicazione attraverso una nuova procedura d'appalto prevedendosi una messa in funzione dei nuovi impianti non prima di 18 mesi dalla data di scadenza dell'ultimo contratto (5-3-2005) stipulato con la XXXXX. Nel frattempo, viene sempre riferito, si rende necessario traslocare i vecchi impianti della centrale operativa del 1° bacino Palermo-Trapani, in una nuova sede ma tale operazione "prevedrebbe rischi sensibili relativi alla riattivazione delle piattaforme di registrazione obsolete" per la vetustà degli impianti e la difficoltà di reperire eventuali parti di ricambio sicchè la XXXXX ha comunicato di non poter garantire tempi certi per la riparazione di eventuali guasti.
Da qui, l'intenzione di codesto Assessorato di affidare alla stessa XXXXX la sostituzione dei sistemi di registrazione delle quattro centrali operative ed il mantenimento delle altre componenti delle infrastrutture per una durata di 18 mesi, mantenendo inalterati i canoni complessivi previsti dagli attuali contratti.

2 - Si premette che ogni valutazione sulla necessità di provvedere o meno alla sostituzione degli impianti di registrazione (sia della centrale operativa del 1° bacino che per le altre) nelle more dell'espletamento di una nuova gara e sui tempi necessari per assicurare la funzionalità del nuovo servizio non può che riguardare valutazioni di merito di esclusiva competenza di codesta Amministrazione. La questione posta all'attenzione di quest'Ufficio deve pertanto ricondursi all'incidenza sulla fattispecie del divieto di tacita rinnovazione dei contratti posto dall'art. 44, comma 2, della su indicata legge n. 724/1994.
Infatti, da quanto è dato desumere dalla richiesta di parere e in mancanza degli atti riguardanti il rapporto con la XXXXX, nel caso in esame non si tratta di stipulare un contratto di fornitura di nuovi impianti di registrazione ma di sostituire quelli inefficienti già oggetto dei contratti di noleggio appena scaduti o in corso di scadenza, sostituzione che, peraltro, sembra costituire naturale obbligazione del contratto stesso.
Orbene, la disposizione normativa sopra citata, è stata oggetto di diverse e contrastanti pronunce giurisprudenziali che più di recente appaiono però orientate a riconoscere che il divieto si applica alla rinnovazione tacita ma non esclude la "proroga" espressa del rapporto contrattuale alle medesime condizioni del contratto già scaduto sempre che siano evidenziate le ragioni di convenienza ed interesse pubblico che sorreggono tale scelta.
Il divieto di cui al citato art. 44 della l. n. 724/1994, infatti, mira a prevenire e reprimere, con la comminatoria di nullità degli atti posti in essere in violazione della norma che lo prevede, la persistente validità di clausole contrattuali, tipiche nei rapporti fra privati, inserite per una prassi di comodo diretta ad evitare il ripetersi di procedure ad evidenza pubblica a fronte della possibilità di proseguire rapporti contrattuali di reciproca soddisfazione senza che intervenga una esplicita manifestazione di volontà di una delle due parti.
Del tutto diversa è stata ritenuta, la possibilità di richiedere - entro il limite massimo novennale previsto per la durata dei contratti degli Enti Pubblici che prevedano " spese ordinarie " di cui all'art. 12, secondo comma del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - un prolungamento della prestazione al contraente privato. (cfr. Consiglio di Stato Sentenza - sez. V, 11 maggio 2004, n. 2691; 07.02.2002, n. 726; 17.04.2003, n. 2079; TAR Sicilia, sez.I, 1-6-1999, n. 1193).
Sembra pertanto possibile praticare la soluzione ravvisata da codesta Amministrazione atteso che la sostituzione delle cose oggetto di locazione non più idonee al buon funzionamento e non riparabili può considerarsi implicita nell'obbligo del locatore di mantenerle in stato da servire all'uso convenuto (art. 1575 cod. civ.); peraltro, tale sostituzione resterebbe inserita nell'ambito della prosecuzione del precedente rapporto restando immutate le condizioni contrattuali e senza maggiori oneri per l'Amministrazione evitandosi l'interruzione del servizio pubblico di emergenza.

*****

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

?? ?? ?? ??