Pos. 1   Prot. N. 8.05.11 



Oggetto: Contratti della P.A. - selezione per conferimento di incarico professionale.




Allegati n...........................

         
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Servizio sviluppo locale - UOB n. 3
                  PALERMO 


1 - Con nota 12 gennaio 2005, n. 168, codesto Dipartimento espone di aver indetto, mediante un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, una selezione per il conferimento di un incarico libero professionale per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione di un progetto da realizzare nell'ambito di un programma di iniziativa comunitaria.
L'art. 4 dell'avviso ha previsto che "..Le domande di partecipazione con i relativi curricula dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata entro le ore 12 del 6-12-2004, al protocollo generale del Dipartimento della Programmazione, a mezzo raccomandata a/r o a mano..".
Le buste pervenute sono state però "aperte e assunte al protocollo" del Servizio competente a riceverle. La Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle istanza, riunitasi in prima seduta, constatato che le buste contenenti le domande di partecipazione e i relativi curricula dei candidati sono pervenute aperte, ha rimesso gli atti al Servizio.
Codesta Amministrazione, rilevato che l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico prevede un compenso fisso, che i candidati consegnano in busta chiusa al Dipartimento il solo curriculum senza alcuna altra documentazione da valutare né indicazione economica di qualsiasi ribasso e che è prevista l'ammissione al vero e proprio colloquio selettivo di tutti i candidati ammessi in base all'esame formale dei curricula, chiede il parere dello Scrivente Ufficio in ordine alla legittimità del comportamento della Commissione nel caso in cui decidesse di espletare le procedure per la valutazione dei curricula.
2- In primo luogo si rileva che se dalla lettura dell'art. 4 dell'avviso pubblico in questione si evince che le domande di partecipazione, coi relativi curricula, andavano inviate in busta chiusa al Dipartimento, si può presumere che le stesse buste dovessero giungere chiuse anche alla Commissione (organo straordinario dell'Amministrazione) cui il bando demanda anche l'esame formale delle domande e la verifica dei curricula ai fini dell'ammissione al colloquio.
Va però considerato che, le prescrizioni e formalità previste dal bando di gara, ove non sia espressamente prevista una sanzione per la loro violazione, devono ritenersi essenziali nella misura in cui mirino ad assicurare la segretezza delle offerte, l'imparzialità e la "par condicio" fra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, IV, 9-12-2002, n. 6672; CGA, 21-10-1983, n. 116).
Orbene, nella fattispecie la prescrizione non appare diretta a garantire una particolare segretezza della documentazione stessa a garanzia di un'imparziale valutazione dei candidati ma soltanto una mera regolarità formale; tanto più che l'art. 5 del bando prevede l'ammissione alla vera e propria fase di selezione di tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi già prefissati dal bando e che l'esame dei curricula da parte della commissione appare sostanzialmente vincolato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal bando. Soltanto nella fase successiva all'ammissione, ai fini della valutazione dei singoli concorrenti, la commissione dovrà opportunamente predeterminare i criteri di valutazione dei candidati al fine di una motivata scelta di quello ritenuto più idoneo al conferimento dell'incarico (cfr. C.Stato, sez. VI, 25-9-2002, n. 4881).
Sembra pertanto che la Commissione abbia da un lato correttamente rilevato che le buste le sono pervenute già aperte ma che possa comunque procedere al loro esame laddove codesto Dipartimento possa attestare, con apposita relazione esplicativa, che tale apertura da parte dell'ufficio protocollo è avvenuta per mero errore e che gli atti, debitamente custoditi in modo da assicurarne l'integrità, siano quelli effettivamente inviati dai candidati.

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  Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 
  Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS. 


                   


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