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Al contrario le regole dell'evidenza pubblica non vincolano in alcun modo, come detto ai punti precedenti, il dipendente- hautore dell'invenzione che, titolare dei diritti derivanti dalla stessa, può liberamente scegliere il contraente cui affidare lo sfruttamento industriale. Le regole dell'evidenza pubblica vengono meno anche nell'ipotesi in cui l'I.R.V.V., comunque privo della facoltà di scelta del contraente, dovesse partecipare, in qualità di parte, alla stipulazione dell'accordo contrattuale con la società scelta dall'autore dell'invenzione. |