Pos. 2-4   Prot. N. 20.2005.11 



Oggetto: PROGRAMMAZIONE - SOVVENZIONE GLOBALE - SVINCOLO FIDEIUSSIONE.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento della Programmazione
Servizio Sviluppo Locale

PALERMO





1. Con atto 28 gennaio 2005, n. 549, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio in ordine alla richiesta di svincolo della fideiussione avanzata da un Organismo intermediario, affidatario della gestione di un intervento (sovvenzione globale) rientrante nel quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994/99 obiettivo 1.
  La Commissione europea ha proceduto alla chiusura della sovvenzione globale ad ottobre 2004 con la successiva attivazione della procedura per il recupero delle somme in base all'articolo 24 del regolamento (CEE) del Consiglio europeo 19 dicembre 1988, n. 4253/88, così come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2082/93. 

L'Amministrazione suindicata specificamente richiede:
"- se le fideiussioni siano vincolate ai tre anni successivi dall'ultimo pagamento, termine previsto dall'art. 23 comma 3 suddetto per la tenuta a disposizione della Commissione di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese dell'azione;
- se si possa operare come previsto dalla convenzione all'art. 12 Controllo finanziario - relativamente all'accensione e al mantenimento delle fideiussioni -(precisamente il paragrafo terzo comma 3 che così recita testualmente: << La garanzia sarà accesa e mantenuta attiva in stretta relazione al ritmo dei pagamenti effettuati dalla Commissione e con gli importi progressivamente svincolati dalla regione Siciliana in ragione del positivo esito dei controlli effettuati sulle attività e sugli investimenti portati compiutamente a realizzazione>> )".
Viene infine precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già provveduto allo svincolo della fideiussione nei confronti dell'Organismo intermediario per le somme anticipate a valere sul fondo per lo sviluppo ex art. 1ter della legge 236/93, a seguito della trasmissione da parte dell'Amministrazione regionale dell'attestazione ex art. 8 Reg. CEE 2064/97, ai sensi del quale gli Stati membri - contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento finale e della dichiarazione finale delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento - trasmettono alla Commissione un attestato che riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti e valuta globalmente la fondatezza della domanda di pagamento finale, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la dichiarazione finale delle spese.
Sulla problematica riferita codesto Dipartimento non manifesta alcun avviso.

2. Preliminarmente si rileva che un quesito sostanzialmente analogo a quello posto è già stata esaminato da questo Ufficio che si è espresso con parere 8 maggio 2000, n.8539/12.2000.11 (che, ad ogni buon fine si allega in copia) rilasciato su richiesta di codesta Amministrazione 31 gennaio 2000, n. 79, avente ad oggetto l'operatività temporale della garanzia fideiussoria con riferimento ai rapporti tra l'art. 23, paragrafo 3, del Regolamento CEE 4253/88 (come sostituito dal Regolamento CEE 2082/93) e la clausola rubricata "Controllo finanziario" inserita nelle convenzioni stipulate tra la Commissione europea e gli organismi intermediari affidatari di sovvenzioni globali.
Non rinvenendosi nei quesiti oggi sottoposti, così come pedissequamente riportati al punto 1, elementi di novità o esplicitazione di specifiche problematiche, si rinvia al precedente parere di questo Ufficio.
Si ritiene però utile segnalare che, in risposta alle indicazioni ed ai rilievi della Corte dei conti europea (contenuti nella relazione speciale n. 14/98 sulla chiusura delle forme di intervento del FESR, in G.U.C.E. 27.11.1998, n. C368), proprio sui requisiti dell'art. 23 del Reg. 4253/88 in materia di documentazione e sugli eventi successivi alla chiusura di un programma, la Commissione ha rilevato che siano da considerare requisiti minimi, auspicando l'adozione di regole più severe da parte degli Stati membri.
Tale considerazione rafforza la tesi - con riferimento alla clausola convenzionale - che la garanzia prestata dall'intermediario in favore della Regione sicililna, oltre che avere efficacia per almeno tre anni dall'ultimo pagamento (relativo all'intera azione finanziata), possakj essere mantenuta attiva fino al positivo esito dei controlli (anche e soprattutto) comunitari sulle attività e sugli investimenti tutti. Tale tesi prenderebbe spunto anche dalla conclusione della Corte circa la responsabilità degli Stati membri, tenuti a garantire che la chiusura abbia luogo correttamente, oltre alla considerazione che "Di fatto, la chiusura del programma ed il pagamento del saldo non fanno cessare la sorveglianza che le autorità designate dello Stato membro e la Commissione devono esercitare" (cfr. relazione 14/98 suindicata, punto 3.21).
"Peraltro, talune condizioni connesse alla concessione del contributo, come la creazione od il mantenimento di posti di lavoro, possono essere verificate solo diversi anni dopo l'ultimazione dell'investimento", necessitando quindi, a seconda dei casi, un periodo di sorveglianza necessariamente superiore ai tre anni previsti come requisito minimo. Ed inoltre, continua la Corte europea, "è possibile che debbano ancora essere eseguiti rimborsi a favore del bilancio comunitario dopo il periodo di tre anni, (n.d.r. come potrebbe verificarsi nella procedura per il recupero di somme ex art. 24 del Reg. 4253/88, accennata nella richiesta di parere) successivo all'ultimo pagamento relativo all'azione, durante il quale l'organismo e le autorità responsabili sono tenuti a conservare, a disposizione della Commissione, tutti i documenti giustificativi relativi alle azioni. Per i progetti interessati da questi eventi, sarebbe opportuno che gli impegni dei beneficiari continuassero ad essere sorvegliati dalle autorità designate degli Stati membri e che fosse creata una procedura di liquidazione definitiva" (cfr. punti 3.22 e 3.23 della già menzionata relazione).
Conclusivamente, il dover tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi ad un intervento, per un periodo di tre anni a decorrere dal pagamento del saldo da parte della Commissione, è da considerare requisito minimo. Conseguentemente le diverse disposizioni contenute negli accordi amministrativi bilaterali, come la clausola della convenzione disciplinante il controllo finanziario, ben possono prevedere estensioni temporali maggiori.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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