Pos. II-IV Prot. 43.2005.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Organizzazione amministrativa.- Separazioni di funzioni tra vertice politico e dirigenza.

DIPARTIMENTO COOPERAZIONE,
COMMERCIO E ARTIGIANATO
(Rif. nota n. 1530 del 9.2.2005)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE
PRESIDENTE

UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

SEGRETERIA GENERALE

L O R O S E D I

1.- Con la indicata nota codesto Dipartimento, nel rassegnare che l'art. 49 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, autorizza "l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" ad erogare un contributo una tantum per la ripresa delle attività commerciali danneggiate dall'incendio verificatosi il 27 agosto 1999 in piazza Generale Cascino a Palermo, rappresenta di avere provveduto - nel presupposto che la richiamata disposizione legislativa costituisse "espressa deroga alla regola generale secondo cui sarebbero imputabili, con carattere di esclusività, alla funzione dirigenziale l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi con rilevanza esterna" - a predisporre gli atti di concessione ed erogazione dei predetti contributi a firma dell'On. le Assessore.
Considerato tuttavia che la competente Ragioneria centrale, manifestando diverso avviso, ha obiettato che "spetta ai dirigenti l'adozione dei provvedimenti amministrativi esercitano i relativi poteri di spesa (cfr. lr. 10/2000 art. 7)", si chiede l'avviso dello scrivente, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata, sulla sottesa problematica di ordine generale concernente specificamente la valenza della previsione recata dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 10/2000.

2.- Al fine di risolvere la questione proposta si osserva, in via preliminare, che la l.r. 15 maggio 2000, n. 10, in un disegno organico di riforma dell'organizzazione amministrativa dell'intero comparto regionale e dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Regione siciliana e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, ed al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse, ha dato attuazione al principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, riservate agli Organi di governo, e l'attività gestionale, demandata di converso, in via esclusiva, all'apparato burocratico.
Il sistema delineato dalla normativa di riforma si connota dunque per una duplice riserva - rispettivamente a favore degli Organi di governo e della dirigenza - fondata in via di principio sulla distinzione tra funzioni di indirizzo e di gestione, ma, specificamente, ed in particolare per quanto attiene alle attribuzioni di tipo strumentale, rimessa a puntuali determinazioni positive, o comunque, in concreto, conseguente ad un vaglio analitico delle normative di settore.
L'elencazione degli atti che costituiscono esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo, fornita dall'art. 2, comma 1, della l.r. 10/2000, è posta dunque in via generale e senza pretesa di tassatività ed esaustività.
A conferma di tale considerazione va osservato che la lett. g) del richiamato art. 2, comma 1, l.r. 10/2000 - con una dizione parzialmente coincidente con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (che riproduce la previsione di cui all'art 3, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) - testualmente ricomprende tra gli atti di spettanza degli Organi di direzione politica "gli altri atti indicati dalla legge".
Al fine di individuare - così come richiesto nella nota dipartimentale che si riscontra - la portata della richiamata previsione, occorre relazionarla con la norma recata dal successivo comma 3 dello stesso articolo 2, che così dispone:
"Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 (n.d.r., e cioè l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo) possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative."
La riserva di competenza dirigenziale disposta, come evidenziato, in via generale, costituisce dunque un principio legislativo come tale suscettibile - peraltro per esplicita previsione normativa - di subire deroghe ad opera di altre disposizioni legislative che attribuiscano agli organi politici specifici poteri di gestione (cfr. Trattato di diritto amministrativo a cura di Sabino Cassese, Giuffrè, 2000, Tomo I, pag. 485).
E dunque, la circostanza che una disposizione legislativa successiva alla l.r. 15 maggio 2000, n. 10 - nella specie appunto l'art. 49 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20 - ascriva la competenza a porre in essere una attività gestionale (quale con certezza appare raffigurabile, in tema di erogazione di contributi, quella relativa alla adozione dei relativi atti di concessione ed erogazione) al Presidente della Regione o ad Assessori regionali, costituisce una espressa eccezione alla esposta regola generale di imputazione delle competenze gestionali ai dirigenti.
Premesso che ben diverse considerazioni sarebbero da svolgersi laddove la norma attributiva della competenza gestionale fosse precedente all'entrata in vigore della legge di riforma - nel qual caso, appunto, contrariamente a quanto nella ipotesi in esame, l'attribuita funzione andrebbe ricondotta all'ambito di competenza ascritto in via generale - si rileva, in via di principio, che all'interprete non è dato sostituire alla volontà espressa dal legislatore altra e diversa volontà ancorchè più rispondente a principi generali ed a criteri di coerenza con l'impianto sistematico dell'ordinamento.
Ed invero, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore".
Ed inequivoca appare, nella fattispecie di cui all'art. 49 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, l'imputazione di una precisa competenza all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Non può dunque sostituirsi la volontà oggettivata dalla norma, né, mancando elementi di oggettiva incertezza, indagarsi circa il reale contenuto della volizione del legislatore regionale, quasi supponendo, senza però una esplicitata motivazione, l'esistenza di una divergenza rispetto a quanto palesato.

3.- Si ritiene di dover rendere il presente avviso, per una opportuna conoscenza ed in considerazione rispettivamente del rilievo di carattere generale che le osservazioni formulate rivestono e dell'imputazione di competenza in ordine alla fattispecie in esame, agli Uffici di Gabinetto dell'On.le Presidente e dell'On.le Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nonché, alla luce in particolare delle funzioni alla stessa ascritte dal T. U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, alla Segreteria Generale.

4.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale