Pos. 2-4   Prot. N. 5641/44/2005.11 



Oggetto: Pensioni e Quiescenza - Dipendente Crias - Esame legittimità provvedimenti di messa in quiescenza.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO

  P A L E R M O 



1. Con atto 14 febbraio 2005, n. 5141/275, codesto Dipartimento chiede l'avviso
dello scrivente in ordine ad una problematica posta dalla Crias (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane) sulla legittimità del collocamento anticipato a riposo di propri dipendenti, deliberato nel periodo 1998-2002, secondo la previsione dell' art. 35 del regolamento organico della stessa Cassa.
Secondo la norma regolamentare, che specificatamente, al comma 4, dispone che "Alla erogazione del trattamento di quiescenza prevista dalla lett. A) del presente articolo, la Crias provvede mediante apposito Fondo Pensione per il personale, istituito con deliberazione n. 106 del 20.6.1959 e successive modifiche e integrazioni, entro i limiti previsti dalla successiva lett. B) in relazione al trattamento di pensione corrisposto dall'INPS discendente dalla contribuzione Crias", la Cassa eroga il trattamento di quiescenza in aggiunta o in sostituzione a quello corrisposto dall'Inps in relazione ai contributi versati dall'Ente.
In particolare per i dipendenti che, alla data di collocamento a riposo abbiano maturato il trattamento a carico dell'Inps, la Cassa erogherà a carico del fondo pensione un assegno nella misura risultante dalla differenza tra il trattamento complessivo maurato dal dipendente e la pensione a carico dell'Inps; nel caso in cui il dipendente, invece, non abbia maturato il trattamento pensionistico a carico dell'Inps, la stessa corrisponderà a carico del fondo pensioni, un assegno a titolo sostitutivo.
Nella fattispecie riferita i provvedimenti di messa in quiescenza sono stati adottati secondo le disposizioni della lettera A), punto 2, dell'art. 35 del regolamento che consente le dimissioni volontarie con diritto alla corresponsione del trattamento di quiescenza dei dipendenti con almeno 25 anni di servizio a prescindere dall'età anagrafica.
Sull'applicazione del citato articolo del regolamento del personale, la Crias nutre dei dubbi in ragione del blocco dei pensionamenti, disposto - nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale - dall'art. 39 della l.r. 10/2000, oltrechè in ragione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 124/1993 e nella legge 335/1995.
  Ad avviso di codesta Amministrazione, inoltre, la problematica posta andrebbe esaminata anche ai sensi dell'art. 31 della l.r. 6/1997, il quale dispone che il trattamento giuridico ed economico del personale di enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale e che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione appositamente adottate.  

Infine, l'Amministrazione in indirizzo - pur riferendo l'avviso del C.G.A. che, con parere 20 marzo 2001, n. 960/00, dopo avere ritenuto le previsioni contenute nell'art. 39 della l.r. 10/2000 applicabili alla sola Amministrazione regionale in quanto afferenti al riordino del sistema pensionistico regionale ha, in ogni caso, considerato la Crias, in qualità di ente pubblico economico, non ricompresa tra gli enti che l'art. 1 della l.r. 10/2000 individua come destinatari della legge medesima - ritiene ugualmente che - in ragione della previsione contenuta al sesto comma dell'art. 39 della l.r. 10/2000, secondo cui i principi contenuti nella L. 335/95 si applicano ai dipendenti regionali a partire dall'1/01/2004 (limite temporale, comunque, mantenuto dalle nuove disposizioni dettate dall'art. 20 della l.r. 21/2003 che ha abrogato il predetto sesto comma) - è a decorrere da quella stessa data che le disposizioni del regolamento organico del personale diverrebbero inapplicabili giacchè "si determinerebbe la non conformità delle disposizioni del regolamento organico del personale della Crias con quelle del personale regionale e quindi il rischio di violazione delle previsioni dell'art. 31" della l.r. 6/1997.

2. Sulla problematica posta si evidenzia preliminarmente che talune norme regionali - quali l'art. 39 della l.r. 10/2000 o ancora la l.r. 2/1962, indicate in riferimento a quello che pare essere l'unico quesito posto, e cioè da quale momento la Cassa avrebbe dovuto adeguarsi alla riforma del sistema pensionistico statale - non riguardano il personale della Crias - come del resto è evincibile dalle considerazioni riportate da codesta stessa Amministrazione in riferimento all'indicato parere del C.G.A.; l'art. 31 della l.r. 6/1997 è invece norma di finalità ben diversa rispetto alla questione di fondo prospettata a questo Ufficio.
Ed invero, l'art. 31 della l.r. 6/1997- come si evince dalla stessa collocazione sistematica e dal titolo della legge - contiene soltanto un meccanismo di razionalizzazione finalizzato al contenimento della spesa pubblica derivante dal trattamento giuridico ed economico del personale degli enti regionali laddove esso sia, anche parzialmente, a carico del bilancio regionale.
La individuata finalità della norma mal si concilia con la (erroneamente) supposta conformità del regolamento organico della Cassa a previsioni normative relative al personale regionale (o a precise tipologie di enti pubblici), atteso che - come ampiamente ribadito, anche da questo Ufficio, numerose volte - l'art. 31 non dispone una equiparazione tra categorie di personale (quello regionale e quello degli enti che peraltro avrebbe comportato una lievitazione abnorme dell'esborso pubblico in contraddizione e violazione palese della volontà normativa indicata dalla legge 6/1997) esso indica semplicemente un dispositivo con il quale è fissato il tetto massimo di partecipazione alle spese degli enti che, se travalicato, non grava comunque il bilancio regionale.
Detto meccanismo - che ben poteva vedere sfavoriti nella situazione di partenza i dipendenti degli enti rispetto al personale regionale - fissa un criterio che esclude gli aumenti retributivi gravanti sul contributo regionale per spese di funzionamento, o comunque su trasferimenti per spese correnti, esclusivamente qualora il trattamento del personale degli enti sia superiore a quello regionale, e costituisce quindi limite alla corresponsione di quote di trattamento economico soltanto verso l'alto, la cui copertura è rimessa al reperimento di nuove e maggiori entrate da parte degli enti senza aggravio del bilancio regionale.
Conclusivamente, con l'art. 31 della l.r. 6/1997 il legislatore regionale non ha in alcun modo riformato o normato lo stato giuridico ed economico del personale degli enti regionali, limitandosi ad una parametrazione, agli scopi indicati, finalizzata a stabilire l'ammontare massimo di contributi gravanti sul bilancio regionale attraverso un semplice raffronto dei costi tra diverse categorie di personale.

3. In riferimento all'art. 39 della l.r. 10/2000, si ribadisce una volta di più che destinatario della norma - e quindi anche dell'abrogato comma 2, relativo all'anticipato collocamento a riposo dei dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della l.r. 2/1962 - è ugualmente il personale dell'Amministrazione regionale. In riferimento a ciò lo scrivente Ufficio ha in passato precisato (cfr pareri nn. 256.257.00.11 del 15 giugno 2001 e 282.00.11 del 14 novembre 2000 proprio sull'(in)applicabilità dell'art. 39 della l.r. 10/2000 agli enti pubblici) che la legge regionale 10/2000 contiene soltanto alcune specifiche disposizioni che hanno come destinatari gli enti non economici regionali sottoposti alla vigilanza e/o tutela della Regione (art. 1, co. 1 e 3) e, conseguenzialmente, la mancanza nell'art. 39 di alcun riferimento al personale di tali enti è indice della limitata volontà legislativa riferita al solo personale regionale. Anche il C.G.A. nell'adunanza a Sezioni riunite del 28 gennaio 2003, parere n. 684/02, ha espressamente escluso (con riferimento in quella specifica fattispecie all'Ircac) che la natura di "ente economico" -quale la Crias è - comporta l'inapplicabilità ad esso delle l.r. 10/2000.
Già nel parere 256.257.00.11 ( relativo tra l'altro ad enti regionali non economici con personale equiparato - contrariamente al personale della Crias - a quello regionale) lo scrivente ha affrontato il problema della valenza delle norme interne agli enti e disponenti - per i dipendenti non aventi i requisiti per la pensione secondo la normativa statale - pensioni a carico delle rispettive casse integrative, convenendosi, sin d'allora, sulla necessità di modifica degli statuti degli enti allora considerati che, attraverso un preventivo raccordo con gli istituti previdenziali nazionali, avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova realtà normativa intesa a subordinare l'accesso alle prestazioni integrative alla previa liquidazione del trattamento obbligatorio (art. 15, comma 5, legge 335/1995, che ha aggiunto il comma 8-quinquies all'art. 18 del D. Lgs. 124/1993).
  Per le ragioni sopra esposte, non può condividersi l'orientamento manifestato da codesto Assessorato circa l'applicabilità ai dipendenti Crias della legge 335/1995 a decorrere dall'1 gennaio 2004, similmente a quanto disposto per i dipendenti regionali dall'art. 39, comma 6, della l.r. 10/2000.  


4. Detto ciò, pare indubbio che la Crias avrebbe dovuto adeguarsi già da tempo alla normativa statale di riforma pensionistica, a regime già da anni, seppur con differenti scansioni temporali relativamente ad età anagrafiche e contributive, non rinvenendosi invero ragioni per un diverso avviso, meno che mai nella previsione di rinvio al 1° gennaio 2004 contenuta all'art. 20 della l.r. 21/2003 che, tra i suoi destinatari, non ricomprende la Cassa. Peraltro il relativo regolamento organico, e l'art. 35 in particolare, successivamente al D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (recante"Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421) non avrebbe potuto disattendere il principio di subordinazione dei trattamenti di previdenza complementare alla ricorrenza dei requisiti per la fruizione della previdenza obbligatoria, affermato dal legislatore nazionale (con lo spostamento nel tempo del diritto di accesso alla previdenza pubblica e parallelamente a quella privata) che già al comma 8 quinquies dell'art. 18 del D.Lgs. 124/1993 - aggiunto dall'art. 15 della legge 335/1995 - ha previsto: "L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1° (forme di previdenza complementare, n.d.r.) che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento".
La legge 8 agosto 1995, n. 335, "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" espressamente, al comma 2 dell'art. 1, annuncia di contenere disposizioni che costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. A tal proposito - e con riferimento all'inestensibilità ad altre categorie di soggetti del contenuto delle speciali disposizioni riportate all'art. 39 della l.r. 10/2000 - la Corte Costituzionale con sentenza n. 314 del 2003 ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Commissario dello Stato sul disegno di legge n. 1176 approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, recante "Estensione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10", accogliendo le ragioni dello Stato che contestava la competenza della Regione a legiferare in materia di condizioni soggettive per il collocamento a riposo e il conseguente accesso alle prestazioni previdenziali erogate da un ente pubblico statale (nella fattispecie trattata dalla Corte, dell'IMPDAP) in base a requisiti stabiliti esclusivamente dalla legislazione dello Stato. "Indipendentemente da ciò", afferma la Corte, "tali condizioni soggettive risultano da una normativa che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335), come tale idonea ad imporsi a qualunque tipo di potestà legislativa regionale...................... . Conclusivamente, l'impugnata delibera che estende ad amministrazioni diverse da quella regionale il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo, originariamente previsto per i dipendenti della Regione dall'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 .........risulta costituzionalmente illegittima".
Il principio della c.d. "subordinazione" sancito dalle norme nazionali del 1993 e del 1995, è stato ribadito dalla finanziaria 1998, cioè la legge 27 dicembre 1997, n, 449, che all'art. 59, comma 3°, ha disposto. "A decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo..........21 aprile 1993, n. 124 (afferenti alla previdenza complementare, n.d.r.) ......................, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria d'appartenenza".
Anche sulla tematica del divieto di prepensionamento a carico dei fondi di previdenza complementare, cioè a dire di fruizione in anticipo rispetto ai requisiti (anagrafici e contributivi) definiti per la previdenza pubblica - riconfermato dall'art. 59, comma 3, legge 449/1997 - è intervenuta la Corte costituzionale con sentenza 28 luglio 2000, n. 393, che in parte si riporta, fornendo in motivazione ampia e chiara risposta, in senso negativo, al quesito posto circa i prepensionamenti deliberati dalla Crias nel periodo 1998-2002.
Quanto appresso riferito è espresso in termini generali, senza che questo Ufficio entri nel merito delle singole delibere adottate dalla Cassa, la quale, semmai, potrà rivedere il proprio operato secondo i parametri, graduali e modulati, di innalzamento dell'età pensionabile e della contribuzione utile ai fini del pensionamento definitivamente affermati con la riforma generale del sistema pensionistico (art. 1, commi da 25 a 28, della legge 335/1995 e relative tabelle, nonché comma 6 art. 59 della legge 449/1997 e tabelle allegate).
Con la sentenza 393/2000 la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge 449/1997 (sollevata da dipendenti dell'azienda bancaria Cariplo), disattendendo la postulata irragionevolezza della norma - lamentata perchè riconducente tutti i fondi a prestazioni definite sotto la regola restrittiva di cui all'art. 18, comma 8-quinquies, del D. Lgs. 124/1993, introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 335/1995 - in quanto la stessa ha reiterato il divieto di conseguimento del diritto a prestazioni di previdenza complementare (a carico di fondi aziendali) in via anticipata e/o sostitutiva rispetto ai requisiti definiti dalla riforma pensionistica per il conseguimento delle prestazioni della previdenza obbligatoria di base, stabilendo una identificazione dei requisiti degli uni con quelli legislativamente ridefiniti per l'assicurazione generale obbligatoria, essendo le modifiche normative motivate da preminenti ragioni di interesse pubblico fondate sia sulla necessità di non squilibrare finanziariamente i predetti fondi privati, sia di consentire la continuità dei flussi contributivi alla previdenza pubblica.
In particolare al punto 3.1 della sentenza la Corte chiarisce che" il censurato comma 3 dell'art. 59 opera, dunque, in funzione riequilibratrice del sensibile scostamento che, altrimenti, si sarebbe determinato tra disciplina dei fondi integrativi e disciplina del regime obbligatorio, dopo quelle scelte di riforma che hanno reso più restrittivo, attraverso l'innalzamento dell'età pensionabile e del requisito contributivo, l'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità previsto dal regime generale.
Uno scostamento, quello appena ricordato, che, in proiezione futura, avrebbe, da un lato, sensibilmente inciso sul gettito della contribuzione al sistema obbligatorio di base, e, dall'altro, determinato un onere insostenibile a carico dei fondi integrativi erogatori di prestazioni definite, in quanto tenuti a sopportare, per un più lungo periodo, l'obbligo di erogazione del trattamento di integrazione rispetto a quello dell'assicurazione generale. E ciò a tacere della ben più gravosa eventualità dell'assunzione, da parte dei medesimi, di detto onere in via definitiva, nelle ipotesi in cui a fronte di prestazioni integrative destinate ad assolvere anche una funzione sostitutiva - per essere le medesime comunque assicurate nel caso di accesso anticipato rispetto al trattamento di base.........- si fosse determinata l'impossibilità per l'iscritto di accedere, per difetto del requisito della contribuzione, al trattamento del regime obbligatorio".
In ordine al momento a decorrere dal quale trova applicazione la previsione esaminata, la Corte riferisce che "la censurata disposizione, nel fissare al 1° gennaio 1998 il momento dal quale viene a trovare applicazione .........la regola che non consente il conseguimento delle prestazioni dei fondi se non in concomitanza con quelle proprie del trattamento obbligatorio, non può non riguardare, come è ovvio, che quelle fattispecie pensionistiche, afferenti alla previdenza complementare, che, all'epoca, non erano giunte a compimento".
Nei termini il reso parere.
******

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale