Pos.   1 Prot. N. 51.05.11 



Oggetto: Opere pubbliche - Lavori sistemazione idraulica affidati ai sensi della l.r. n. 21/1985- perizie di variante - revisione prezzi.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE.
DIPARTIMENTO FORESTE
Servizi Tecnici del Dipartimento - UOB n. 1
                      P A L E R M O 



1 - Con nota 15 febbraio 2005, n. 4415 codesta Amministrazione espone di aver approvato, con D.A. 1---7-1992, n. 2099, il progetto relativo al primo lotto del secondo stralcio dei lavori di sistemazione idraulica e forestale da eseguire nei comuni di Alcamo e Calatafimi per un importo di lire 5.750.000.000, di cui lire 113.499.355 per revisione prezzi e/o premio di incentivazione. Detti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, lett. F, della l.r. n. 21/11985, alla stessa ditta aggiudicataria della licitazione provata dei lavori di 1° stralcio, con contratto del 18-12-1992 e consegnati il 22-5-1993 ma ,in tale stessa data, sono stati sospesi per effettuare delle modifiche alle tipologie costruttive e per provvedere alle espropriazioni dei terreni interessati dall'intervento.
La ripresa dei lavori è avvenuta il 1° giungo 2001, fermo restando il termine di ventisei mesi per la loro ultimazione.
I lavori sono stati ultimati il 28-2-2003, in anticipo sul termine finale previsto, e regolarmente collaudati.
Il 24-9-2004 l'Ispettorato delle Foreste di Trapani ha redatto il calcolo del compenso per revisione di prezzi contrattuali sul quale l'Ispettorato Tecnico Regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole in ordine al conteggio evidenziando però che i lavori sono stati affidati a trattativa privata a seguito di istanza dell'impresa avanzata il 26-9-1992 e che il rapporto contrattuale è stato perfezionato il 18-12-1992 allorchè non era più vigente l'istituto della revisione alla luce delle leggi regionali n. 30/1990 e n. 6/1992.
Fatta tale premessa codesta Amministrazione chiede se sia possibile corrispondere l'importo revisionale "in base alle disposizioni della l.r. n. 30/1990, della l.r. n. 6/1992 e delle disposizioni intervenute a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 10/1993 e delle successive modifiche ed integrazioni".



2 Si premette che le modalità di affidamento dei lavori con trattativa privata rilevano sulle modalità di applicazione della revisione; infatti, "nel caso in cui nell'aggiudicazione di un contratto mediante trattativa privata l'impresa abbia espressamente rinnovato la propria offerta, con una nuova manifestazione di volontà che dimostri la persistente validità dei prezzi proposti con la precedente offerta, il calcolo revisionale decorre dalla nuova dichiarazione, che costituisce a tutti gli effetti una rinnovazione della proposta negoziale" (cfr. Commissione min. rev. prezzi 14-2-2001, su Arch. Giur. opere pubbliche, anno 2003, pag. 233); la revisione, poi, sempre nel caso di ricorso alla trattativa privata, deve essere operata dal momento della stipulazione del contratto (cfr. Commiss. Min. ricorso prezzi opere pubbliche, 21-1-1997, su Arch. Giur. oo.pp. 1998, pag. 1168; C.Stato, IV, 28-12-2000, n.6996 ).
Ai fini dell'applicabilità o meno dell'istituto revisionale deve, quindi, aversi riguardo alla data di stipula del contratto 18-12-1992, momento in cui la "revisione prezzi" era stata ancora abrogata tanto dalla legislazione statale che da quella regionale per effetto del combinato disposto degli artt. 6 della l.r. n. 30/1990 e 33 della l. n. 41/1986, dell'art. 3 del D.L. n. 333/1992 e dell'art. 11 della l.r. n. 6/1992.
Giova tuttavia ricordare che alla data del 18 dicembre 1992, di stipula del predetto contratto, non solo era ancora vigente il quarto comma del citato art. 33 della l. n. 41/1986 (abrogato, dall'art. 15, comma quinto, della legge 23 dicembre 1992, n. 498) che consentiva all'Amministrazione di ricorrere all'istituto del "prezzo chiuso" che, in Sicilia, ha trovato autonoma applicazione con l' art. 56 della l.r. n. 10/1993 che, pur eliminando la 1possibilità di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, ha previsto in via eccezionale il ricorso al sistema del prezzo chiuso in relazione alla particolare natura e durata del contratto (II comma). Lo stesso secondo comma dell'art. 56 prevede poi che il ricorso al sistema del prezzo chiuso non è "comunque" consentito quando la durata del contratto pattuita sia inferiore o pari a ventiquattro mesi.                
 L'art. 57, quarto comma, prevede poi che, anche se inizialmente non stabilito, il sistema del prezzo chiuso trova automaticamente applicazione quando tra il termine di ricezione delle offerte e quello di consegna (anche parziale) dei lavori sia decorso più di un anno.

Il succitato quarto comma dell'art. 57 non distingue, ai fini della sua applicazione, tra appalti di durata inferiore o pari a ventiquattro mesi (come invece disposto dal II comma del precedente art. 56) e contratti di durata superiore.
         Giova poi osservare che il ritardo nella consegna dei lavori dà luogo all'applicazione del prezzo chiuso al semplice verificarsi dell'evento temporale, come dato oggettivo; circostanza quest'ultima che esime dall'individuare le ragioni che lo hanno determinato.                  In detta ipotesi, infatti, il sistema del prezzo chiuso non ha più natura convenzionale ed assolve alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, per una presunzione assoluta di parziale compromissione derivante dal ritardo prolungato oltre un anno dalla consegna dei lavori e che prescinde dalla prova del verificarsi di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera.      Il comma 4 dell'art.57 della l.r. n.10 del 1993, che disciplina una particolare ipotesi di applicazione del sistema del prezzo collegata al di ritardo di oltre un anno nella consegna dei lavori rispetto alla data fissata come termine di ricezione delle offerte, deroga, quindi, alla regola della facoltatività della scelta del prezzo chiuso stabilita nel precedente articolo 56 trovando applicazione "anche se inizialmente non stabilito".
             Il successivo comma 5 dell'art.57 innova il sistema di decorrenza degli incrementi percentuali rispetto alla previsione del comma 1, dal momento che è stato previsto che la decorrenza non è più ancorata al momento della consegna dei lavori ma obbliga a tenere conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte ( data che, nel caso di trattativa privata, può corrispondere a quella di stipula del contratto) e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.
              L' l'applicazione automatica del prezzo chiuso (cfr. più ampiamente il precedente parere 5-3-2001, n. 377771/ 44.01.11, reso dallo Scrivente all'Assessorato regionale dei beni culturali ( rinvenibile sul sito internet di quest'Ufficio) è limitata dalla succitata disposizione al solo periodo compreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna dei lavori, senza tener conto del successivo lasso di tempo di esecuzione dei lavori. Orbene, nella fattispecie sembra possibile riconoscere all'impresa, ove ne faccia richiesta , l'applicazione del prezzo chiuso per il periodo intercorrente fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data di stipula del contratto e la data di effettiva consegna dei lavori che, in caso di contenzioso, difficilmente potrebbe essere considerata quella del 22-5-1993 poiché la stessa (come sembra ricavarsi dagli atti) coincide con l'inizio della loro lunga sospensione - ordinata dalla stessa Amministrazione per adeguamenti progettuali- protrattasi sino alla ripresa avvenuta il 1° giugno 2001.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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