Pos. III-V   Prot. N. 5652 / 71.05.11 



Oggetto: Lavoratori forestali - Sorveglianza sanitaria ex art. 16 d.lgs. 626/94 - Applicazione e modalità di svolgimento.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Azienda regionale foreste demaniali

PALERMO





1 - Con nota n. 2903 del 21 marzo c.a. del Servizio III di codesta Azienda è stata posta all'attenzione dello Scrivente la seguente questione.
Codesta Azienda sottopone tutti i lavoratori forestali assunti dai competenti Uffici provinciali agli accertamenti compresi nella sorveglianza sanitaria da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 del d. l.vo n. 626 del 1994 recante norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.Ciò " al fine di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati nonché per valutare l'idoneità degli stessi alla mansione specifica per la quale sono stati assunti". Detto comportamento ha suscitato la contestazione delle Organizzazioni sindacali, a giudizio delle quali la suddetta sorveglianza sanitaria va espletata solo per i lavoratori soggetti a rischio specifico.
Dall'esposizione del quesito posto, si evidenzia altresì l'esigenza di codesta Azienda di disporre accertamenti sanitari sui lavoratori prima dell'avvio di ogni nuovo periodo lavorativo nella considerazione della "natura non continuativa del rapporto di lavoro intercorrente tra l'Azienda FF.DD. e i lavoratori forestali assunti ai sensi della l.r. 16/96".
Su tali questioni viene chiesto allo Scrivente di fornire il proprio avviso.

2 - Al fine di individuare la soluzione al quesito in esame, occorre analizzare le norme interessate con riferimento alla funzione alle stesse affidata dal legislatore.
Il decreto legislativo n. 626 del 1994 detta norme per garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, senza peraltro sostituirsi a discipline specifiche in materia. La finalità innovativa tende all'istituzione in azienda di un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante un'azione di programmazione e di attuazione delle misure di prevenzione dei rischi.
L'art. 3, c.1 , del suddetto decreto legislativo include - per quanto qui interessa - tra le misure generali di tutela il "controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici".In tale sistema l'art. 16 del decreto, "Contenuto della sorveglianza sanitaria", al comma 1 dispone che "la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente", prevedendo nei commi successivi il contenuto della stessa e le modalità di svolgimento. Il rinvio ai "casi previsti dalla normativa vigente" esclude l'applicazione della sorveglianza sanitaria indiscriminatamente a tutte le attività lavorative. Del resto gli accertamenti preventivi e periodici in cui si sostanzia sono espressamente finalizzati a verificare l'idoneità del lavoratore all'espletamento delle specifiche mansioni affidategli; accertamenti "mirati al rischio" secondo la valutazione del medico competente (comma 3 ).
Che l'area di operatività della sorveglianza sanitaria ex art. 16 sia delimitata ai casi previsti dalla normativa vigente e solo in tali casi, è affermato nella circolare del Ministero del lavoro n. 102/95 del 7 agosto 1995 contenente prime direttive per l'applicazione del d.lgs.626/94, richiamata dalla successiva circolare n. 11 del 17 gennaio 2001 ( concernente visite sanitarie di minori ed apprendisti ) per ribadire l'ambito di intervento del medico competente di cui allo stesso art. 16. Nella prima delle suindicate circolari è affermato, nel paragrafo relativo al medico competente, che "la sorveglianza sanitaria....è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè quando la legislazione precedente, o anche quella di futura emanazione, faccia espressa previsione dell'intervento del medico competente, come ad esempio, nel caso della tabella allegata all'art. 33 del DPR 303/56, del D.Lgs. 277/91, ovvero dei titoli V,VI,VII ed VIII del d.lgs. 626/94 di che trattasi". A conferma di quanto sopra, con la circolare n. 11 del 2001 il Ministro del lavoro, ribadendo che l'area di intervento del medico competente è delimitata dall'art. 16 ai casi previsti dalla normativa vigente, ha fornito una elencazione esemplificativa delle norme contenenti tale previsione : dpr 303/56 norme generali per l'igiene del lavoro) artt. 33,34,35; dpr 321/56 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa) artt. 33,36; dpr 128/59 (lavoro in cave e miniere); d.lgs. 624/96 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee,art. 15; dpr 1124/65 (assicurazione contro le malattie professionali), art. 157 silicosi e asbestosi; dpr 962/82 per i lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero; d.lgs. 277/91 esposizione ad agenti chimici e biologici durante il lavoro; d.lgs. 77/92 esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; d.lgs. 626/94 per lavorazioni che comportano la movimentazione dei carichi(art. 48 e ss.) l'uso di videoterminali(art.55 e ss) l'esposizione ad agenti cancerogeni(art 69 e ss) e ad agenti biologici( art 86 e ss); d.lgs. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti; d.lgs. 532/99 in materia di lavoro notturno a norma dell'art. 17 c.2 l.25/99.
Si ritiene, pertanto, che la sorveglianza sanitaria vada assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose e non possa sostituire le normali indagini sull'idoneità fisica del lavoratore richiesta per l'avviamento al lavoro.
Quanto al quesito se sia legittimo richiedere accertamenti sanitari ai lavoratori (già utilizzati in precedenza) preliminarmente all' avvio di ogni nuovo periodo lavorativo, si ritiene che non possa non trovare applicazione l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori che prevede al terzo comma la facoltà per il datore di lavoro di disporre l'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Va precisato che l'applicabilità di tale disposizione anche in riferimento alle visite preassuntive dei lavoratori è stata più volte affermata in sede giurisprudenziale ( cfr. Cass. 29 marzo 1986 n. 1917; Cass. 16 marzo 1988 n. 2461; Cass. Sez. lavoro 27 dicembre 1997 n. 13056). Ove, pertanto, codesta Azienda voglia richiedere agli avviandi lavoratori la prova della loro idoneità fisica potrà farlo ai sensi del suddetto art. 5 l. 300/70 e nel rispetto delle modalità in esso previste.
3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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