POS. V Prot._______________/72.05.11

OGGETTO: Autorizzazione alla riproduzione di cimeli e interi fondi librari. Competenza al rilascio.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO BB.CC. ED EDUCAZIONE PERMANENTE

PALERMO





1. Con nota 18 marzo 2005, prot. 1393/Serv. Patrimonio, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se le autorizzazioni di cui all'art. 49 del D.P.R. 5 luglio 1995, n. 147, concernenti la riproduzione di cimeli e fondi librari, interi o parziali, debba venir rilasciata dal dirigente generale del Dipartimento ovvero se possa ritenersi ormai attribuita ai direttori delle biblioteche, stante che l'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, attribuisce nuovi compiti ai dirigenti della Regione siciliana e nella considerazione che, in dipendenza dell'abrogazione della lettera e) dell'art. 6 della l.r. 80/1977, operata dall'art. 29 della l.r. 9 agosto 2002, n. 9, non è più necessario il parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.




2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.
Il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 147 ("Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali"), applicabile nella Regione siciliana in mancanza di disposizioni regionali nella materia, al Titolo VIII ("Servizi al pubblico: Riproduzioni") disciplina, con gli articoli da 45 a 49, le riproduzioni di beni librari delle biblioteche.

Tali disposizioni, se per le riproduzioni documentali (tanto per motivi di studio che per scopi editoriali o commerciali) prevedono che l'autorizzazione venga rilasciata dal Direttore della singola biblioteca, di contro attribuiscono all'Amministrazione centrale ("Ministero") il rilascio dell'autorizzazione allorchè la riproduzione abbia ad oggetto cimeli, interi fondi, parti di fondi o serie di documenti omogenei (art. 49), prevedendo che sull'istanza il direttore della biblioteca esprima un motivato parere e fornisca alcune specifiche informazioni conoscitive sui beni da riprodurre.

A fronte di un tale assetto di competenze, non pare possibile ipotizzare che l'adozione del provvedimento di cui all'art. 49 del DPR 417/1995 possa esser disposta dal direttore di biblioteca, anche perché la norma in questione postula una doppio momento valutativo, prima dell'organo periferico e, quindi, dell'Amministrazione centrale cui è specificamente intestata la competenza all'adozione del provvedimento.

Ciò non postula, tuttavia, che la predetta competenza debba esser necessariamente intestata al Dirigente generale del Dipartimento, in quanto le valutazioni proprie dell'Amministrazione centrale, e l'adozione dei relativi provvedimenti, potrebbero venir attribuite ad un Servizio del Dipartimento.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.








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