Pos. 2-4   Prot. N. 114.2005.11 



Oggetto: ENTE PUBBLICO - ENTE AUTONOMO FIERA DEL MEDITERRANEO - COLLEGIO DEI REVISORI - RICOSTITUZIONE.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE
COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Cooperazione Commercio
Artigianato
Servizio 2S - Vigilanza Enti
PALERMO






1. Con nota 13 aprile 2005, n. 4232/05/627, codesta Amministrazione chiede l'avviso dello scrivente Ufficio sulla problematica di seguito riassunta.

  L'art. 14 dello statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo prevede che il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri effettivi e da due supplenti, questi ultimi designati dal Banco di Sicilia. 

Il Banco di Sicilia non ha riscontrato la richiesta di designazione dei due componenti supplenti - avanzata dall'Amministrazione competente in adempimento alla procedura di ricostituzione dell'organo collegiale scaduto il 18 aprile c.a. - in quanto è receduto dal rapporto associativo con l'Ente fieristico.
L'Amministrazione in indirizzo ritiene che, pur in assenza dei membri supplenti, sia possibile ricostituire il Collegio in applicazione analogica dell'art. 234 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 267, recante il Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, che per comuni, province e città metropolitane prevede che il Collegio dei revisori sia composto solo da membri effettivi.
Nel caso in cui si dovesse ritenere necessario procedere alla designazione dei componenti supplenti, l'Amministrazione richiedente ritiene applicabile il D.P. Reg. 3 settembre 1997, n. 44, contenente, all'allegato A, lo statuto-tipo degli enti fieristici e, in particolare l'art. 12 dello stesso, secondo cui i due supplenti sono designati rispettivamente dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
In relazione all'ultima ipotesi prospettata, viene precisato che l'Ente ha adeguato il proprio statuto a quello tipo previsto dal citato decreto del Presidente della Regione con delibera il cui iter d'approvazione, ai sensi del medesimo decreto, non è stato ancora ultimato.

2. Sulla fattispecie prospettata si rassegna quanto segue.
La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dell'Ente fieristico va effettuata da parte dei soggetti assegnatari di tale potere secondo le previsioni riportate nello statuto vigente al momento della nomina stessa. E' consequenziale allo stesso art. 14 dell'allegato A al D.P. Reg. 44/1997 - secondo il quale l'approvazione degli statuti degli enti fieristici e le eventuali modifiche, nonché l'adeguamento degli statuti esistenti è effettuata con decreto del Presidente della Regione - che prima della formale conclusione dell'iter di approvazione del nuovo statuto, lo stesso non ha giuridica esistenza.
Ciò posto, ai sensi del vigente statuto dell'Ente, l'esercizio del potere di nomina, complessivamente riferito a tutti i componenti il collegio dei revisori, sia effettivi che supplenti, non viene meno al cessare di quello di designazione. Quest'ultimo, infatti, assegnato in ragione del rapporto partecipativo degli enti bancari, non trova più - in virtù di una lettura attualizzata, ma puntualmente aderente alla ratio della previsione statutaria - giustificazione per il recesso degli istituti bancari dal detto rapporto. Esauritosi il potere di designazione, non viene meno, ai sensi dello stesso statuto, il distinto potere di nomina dei membri supplenti in capo ai soggetti assegnatari del medesimo, dovendosi anzi ritenere che il potere di designazione - avente il circoscritto ruolo di individuare un soggetto - si "ricongiunga" al più ampio potere di nomina consistente nel conferire status e poteri sia ai componenti effettivi che a quelli supplenti. Conclusivamente, cessato meno il rapporto partecipativo degli enti considerati è venuta meno anche la previsione della designazione loro assegnata. Ben può pertanto codesta Amministrazione legittimamente procedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Ente fiera del Mediterraneo di Palermo con la nomina dei cinque membri effettivi e dei due supplenti.
Il potere di nomina, infine, non è frazionabile in "nomina dei componenti effettivi" e "nomina dei componenti supplenti", essendo lo stesso riferito quale "unitario atto di nomina". La composizione del Collegio è infatti ravvisabile nell'intera componente dei soggetti indicati, poi funzionalmente distinta in componente effettiva e componente supplente. L'organo è, dunque, costituito all'atto di nomina di tutte e due le specifiche componenti; ciò perché il collegio dei revisori ha natura di collegio "perfetto" in cui l'assenza di uno dei componenti, facendo venir meno un contributo necessario per la compiuta formazione del processo decisionale o del giudizio tecnico-discrezionale, non permetterebbe il funzionamento e la prosecuzione dei lavori, laddove "la puntuale precostituzione normativa dell'istituto della <>, .......dell'organo collegiale di revisione di un ente pubblico,........è intesa a realizzare anche in caso di temporanea assenza o impedimento del membro effettivo, la duplice esigenza di continuità ed indefettibilità della funzione, finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici" (cfr. C. conti, sez. contr. Enti, 10-11-1981, n. 1627).
La unitarietà della composizione del collegio dei revisori discende, oltre che da principi generali sulla composizione degli organi collegiali, dallo statuto attualmente vigente ed anche dall'art. 12 dell'allegato A al D.P. Reg. 44/1997, per il quale il collegio dei revisori è composto da cinque membri, in numero di tre effettivi e due supplenti.
Si evidenzia infine che il vigente statuto dell'Ente deve essere integrato dall'art. 48 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 che al comma 1 dispone: "In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto...............e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o l'azienda dipende o che ne ha il controllo o la vigilanza............". E che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, "Ai fini dell''attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1".
  Nei termini il reso parere. 

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazion al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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