Pos. 1   Prot. N116.05.11  




Oggetto: POP - 94/99 - Proroga interventi finanziati con risorse regionali di cui al DDR n. 832/99 del 24-12-1999 - Ricorso a lavori in economia da parte del beneficiario del finanziamento - possibilità.




Allegati n...........................

         
                  PRESIDENZA DELLA REGIONE  

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Servizio Sviluppo Locale
              PALERMO 



1 - Con nota 4-5-2005, n. 2592 codesto Dipartimento ripropone all'esame di quest'Ufficio la questione già oggetto del precedente parere n. 355771-21/05/11 reso il 9 marzo 2005, concernente, in sostanza, la possibilità di ricondurre ad un'ipotesi di forza maggiore le circostanze che hanno indotto un soggetto beneficiario di finanziamenti per la realizzazione di un intervento inserito nel "Programma di sviluppo locale" del patto territoriale delle Madonie (consistente nella realizzazione di un campo da golf e annesse strutture ricettive) a ricorrere alle commesse interne per la realizzazione di lavori originariamente appaltati ad imprese esterne fatte oggetto di atti intimidatori da parte di alcune presunte organizzazioni criminali di tipo mafioso.
In particolare si chiede "se per gli stessi atti intimidatori, di cui alle prefettizie del 26-1-2001 e del 1512001, che sono state a base del riconoscimento della proroga(cfr. delibera di Giunta n. 193 del 17-6-2002) e per quanto contenuto anche nel parere dell'Avv. A.... G...., che fa parte integrante della delibera di proroga, possa essere riconosciuta la causa di forza maggiore anche per il ricorso alle commesse interne (c.d. lavori in economia) da parte della E..... ".

2 - Col precedente parere quest'Ufficio ha già manifestato l' avviso che spetti a codesto ramo d'Amministrazione la valutazione della gravità dei fatti intimidatori messi in atto nei confronti dell'impresa beneficiaria del finanziamento e della loro idoneità non solo a ritardare la realizzazione del programma delle opere ( già favorevolmente valutata per la concessione della proroga) ma anche ad impedire o rendere difficilmente percorribile la via del loro affidamento ad imprese terze.
Infatti, lo Scrivente Ufficio è competente ad esprimere pareri sull'interpretazione di norme giuridiche e non certo a sostituirsi all'Amministrazione attiva nella valutazione di fatti e circostanze concernenti la situazione ambientale di inquinamento mafioso del territorio in cui ha operato l'E.........
In tale prospettiva si è osservato che dagli atti trasmessi con le note di codesto Dipartimento 8-10-2001, n. 1726 e 10-8-2001, n. 1429 non appariva adeguatamente dimostrata l'esistenza di una causa di forza maggiore che impedisse l'affidamento a terzi dei lavori.
A seguito, tuttavia, degli ulteriori approfondimenti compiuti da codesto Dipartimento il quadro di riferimento sembra assumere, ora, aspetti di maggior chiarezza tali da consentire una più meditata valutazione di codesta Amministrazione, soprattutto, avuto riguardo agli elementi contenuti nella nota n. 1120 del 26-4-2005 della SO.XX.XX che, come correttamente evidenziato da codesto Dipartimento, è il "" Soggetto Responsabile del Patto Territoriale delle Madonne, operante nell'ambito territoriale nel quale sono successi i fatti e quindi a conoscenza del contesto in cui gli stessi sono avvenuti, possiede le caratteristiche proprie di organismo pubblico in relazione agli scopi istituzionali perseguiti e alle attività svolte come soggetto competente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del programma operativo multiregionale "sviluppo locale- Ptti territoriali per l'occupazione" Ob. 1 Italia, e in quanto tale abilitato a operare anche come organismo intermediario di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali"".
E d'altro canto non può essere sottovalutato, nell'economia del rapporto, il fatto che proprio codesto Dipartimento aveva indicato al soggetto responsabile del Patto Territoriale, quale possibile soluzione alle difficoltà incontrate , "il ricorso alle commesse interne, in deroga alla L. n. 488/1992, prevista nel caso di sussistenza di cause di forza maggiore tali da impedire il ricorso ad imprese esterne, in conformità, peraltro, a quanto disposto dalle schede relative all'ammissibilità delle spese dei Fondi strutturali di cui alla Decisione della Commissione C(97) 1035/6 del 23-4-1997", fornendo un'indicazione che poteva essere interpretata come implicita autorizzazione in tal senso.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
                   


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