Pos. 2-4   Prot. N. 117.2005.11 



Oggetto: AGRICOLTURA E FORESTE - SERVIZIO ANTINCENDIO - CONFERIMENTO INCARICO CAPO OPERAIO




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO FORESTE
P A L E R M O






1. Con nota 7 marzo 2005, n. 1921, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani ha chiesto allo scrivente se agli operai a tempo indeterminato, di cui alla l.r. 16/1996, possa essere attribuito l'incarico di capo operaio.
Con nota 16 marzo 2005, n. 4041, questo Ufficio ha rappresentato di non poter dare corso alla formulata richiesta, giacchè, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, le richieste di consulenza devono promanare dal Dirigente della struttura di massima dimensione competente.
Con nota 26 aprile 2005, n. 11138, il Dipartimento Foreste dell'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste ha richiesto la consulenza prospettata dall'Ispettorato ripartimentale, invitando contestualmente quest'ultimo a specificare il quesito originariamente posto.
Con nota 26 maggio 2005, n. 4357, l'Ispettorato ha prospettato le problematiche di seguito riassunte:
- due operai a tempo indeterminato (OTI) sono stati inquadrati da meno di due anni al 3° livello di operai specializzati, giacchè di tale livello godevano già prima della loro immissione nel contingente di operai a tempo indeterminato. Ciò parrebbe però in contrasto con la previsione del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrario del 27 aprile 2001 che, all'art. 4, "qualifiche degli operai", prevede: "tutti gli operai a tempo indeterminato dopo due anni di inquadramento nel contingente dovranno essere inquadrati come operai specializzati";
- l'art. 49 "classificazione degli operai" del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del 16 luglio 1998 dispone che quello di Capo operaio è "incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 4° livello che coordina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate. Per tale incarico viene corrisposta una indennità pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e del salario integrativo regionale per l'intero periodo lavorativo nell'anno e per 14 mensilità". L'Ispettorato ritiene che la norma contrattuale non sia applicabile agli OTI, in quanto non espressamente citati e, comunque, l'attribuzione delle mansioni di capo operaio si giustificherebbe solo nel periodo di attivazione del servizio antincendio boschivo allorquando è in attività l'intero contingente provinciale antincendio degli operai a tempo indeterminato;
- anche l'art. 9 del CIRL - nella parte in cui dispone che "agli operai addetti all'avvistamento degli incendi, allo spegnimento incendi, alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento e agli operai addetti ai centri operativi compete una indennità omnicomprensiva di quanto previsto agli articoli 50 e 57 del C.C.N.L." (relativi, rispettivamente, al lavoro straordinario, notturno e festivo e all'indennità antincendio e calamità naturali) "......calcolata sul minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte, pari al 20%. Per gli addetti alla guida delle autobotti.......è pari al 25%...." - sembrerebbe applicabile solo in possesso delle specifiche qualifiche, giacchè gli OTI non subiscono i disagi elencati agli artt. 50 e 57 del CCNNL e quando, eccezionalmente, partecipano alle operazioni di spegnimento incendi o alla guardiania vengono per ciò regolarmente retribuiti;
- con l'ultimo quesito si chiede se il trattamento di missioni e trasferte, di cui all'art. 19 del CIRL, deve essere corrisposto solo per spostamenti al di fuori del distretto di assegnazione o anche all'interno di esso (comunque per distanze superiori a 10 KM) e se la distanza vada computata in entrambi i casi dalla sede dell'ufficio al luogo di arrivo.

2. In ordine al primo quesito si espone quanto segue.
La previsione contenuta all'art. 4 del CIRL, relativa all'inquadramento al terzo livello di tutti gli operai a tempo indeterminato dopo due anni di inquadramento nel contingente OTI, pare sottintendere che l'accesso al contingente avvenga con un livello non superiore a quello di operai qualificati (2°). Tale conclusione trae ratio anche dall'esame dell'ultimo capoverso dello stesso art. 4 che, per i lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia occupazionale di cui alla l.r. 16/1996, prevede l'inquadramento nel 2° livello di operai qualificati, premurandosi di specificare "qualora non ne facciano già parte". La mancata previsione di un analogo inciso per gli operai a tempo indeterminato conduce a ritenere che gli stessi possono conseguire l'inquadramento nel 3° livello solo dopo la permanenza per un biennio nel contingente OTI.
L'unica eccezione ravvisabile è l'assunzione di mansioni della qualifica superiore (art. 8 CCNL). In detta ipotesi, prima del biennio, in ragione delle esigenze dell'Amministrazione, l'operaio ha diritto, oltre che al trattamento economico della qualifica superiore, anche all'inquadramento nella stessa dopo aver svolto le mansioni superiori per 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare (cfr. parere di questo Ufficio 28 gennaio 1999, n. 350.1999.11).

3. Con il secondo quesito l'Ispettorato manifesta delle perplessità sull'assegnazione dell'incarico di capo operaio agli OTI di 4° livello che l'art. 49 del CCNL non cita espressamente tra i destinatari.
A tal proposito si rileva che l'art. 49 è contenuto nella "PARTE OPERAI" del contratto e si riferisce sia agli operai a tempo determinato che a quelli a tempo indeterminato, rilevandosi altresì che la volontà contrattuale, laddove intesa a differenziare le due categorie di lavoratori, risulta espressamente riferita (v. art. 52 CCNL e richiami in esso contenuti e artt. 11 e 12). Conseguentemente tutte le fattispecie contrattuali contenenti genericamente l'inciso "operai" sembrerebbero avere come destinatari sia gli OTI che gli OTD seppur per quest'ultima categoria di operai, con specifico riferimento ai contingenti del servizio antincendio, l'incarico di capo operaio non pare attribuibile. Il CCNL e il CIRL ne prevedono infatti l'assegnazione ad operai di 4° livello (il CIRL in particolare richiede la qualifica di capo squadra), mentre gli operai a tempo determinato addetti alle attività antincendio hanno qualifiche di 2° e 3° livello (art. 4 del CIRL) rigidamente articolate nelle sole tre tipologie indicate al comma 4 dell'art. 56 della l.r. 16/1996.
4. In ordine al terzo quesito - relativo all'art. 9 del CIRL - nuovamente l'Amministrazione richiedente ritiene che la norma abbia come destinatari solo gli OTD in possesso di specifiche qualifiche.
Nel richiamare quanto già detto al punto 3 della presente trattazione, si rileva che - pur dovendosi ritenere l'indennità omnicomprensiva (di quelle previste dall'art. 50 del CCNL per lavoro straordinario, notturno e festivo e dall'art. 57 per lo spegnimento di incendi o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali) riferibile agli OTD di cui all'art. 56 della l.r. 16/1996, in possesso delle qualifiche specificate ai punti a), b) e c) del comma 4 della norma - è però consequenziale che agli OTI adibiti al servizio antincendio, secondo le ipotesi di utilizzo previste all'art. 81 della l.r. 16/1996 e all'art. 7 del CIRL, venga riconosciuta la medesima indennità.

5. In ordine all'ultimo quesito si rileva in via generale che l'invio in missione del lavoratore costituisce esercizio del potere imprenditoriale di decidere le modalità della prestazione di lavoro in relazione alle esigenze aziendali. La missione o trasferta è caratterizzata dal mutamento provvisorio e contingente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, cioè dell'abituale sede di servizio, dalla necessità che essa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del superiore legittimato ad adottarlo, dalla irrilevanza del consenso del lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., 14-01-2003, n. 438).
La richiesta della prestazione lavorativa da espletare a distanza maggiore di 10 km dall'ordinaria sede di servizio, in località che non sia di abituale dimora va indennizzata secondo appositi parametri.
La sede di servizio, nella specifica fattispecie di operai forestali, parrebbe doversi ritenere il cantiere forestale (o il centro di raccolta, secondo la maggiore convenienza per l'Amministrazione) presso cui gli stessi vengono avviati all'interno del distretto, considerando però che l'art. 5 del CIRL, al fine di razionalizzare l'utilizzo della manodopera nei cantieri, dispone che gli operai delle fasce previste dalla l.r. 16/1996 potranno essere distribuiti nei vari cantieri del distretto di appartenza, in funzione delle esigenze dell'amministrazione previo accordo con le OO.SS., tenuto altresì conto che vengono avviati sulla base di una graduatoria unica per distretto, si ritiene che l'indennità di missione vada corrisposta solo per servizi compiuti fuori dal distretto di appartenenza.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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