Pos. 3   Prot. N. 122.11.05 


Oggetto: Dipendenti prosciolti in sede penale. Riammissione in servizio L.11.05.04, n. 126




Allegati n...........................

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale e dei
Servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del
personale.
Servizio gestione giuridica del
Personale
PALERMO

p.c. ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale delle
Foreste
Area Personale

PALERMO





1.Con la nota n. 48828 del 13 maggio 2005, codesto Dipartimento sottopone allo Scrivente un quesito sollevato dal Dipartimento regionale delle foreste inerente la riammissione in servizio di dipendenti regionali prosciolti in sede penale ex legge 11 maggio 2004, n. 126 "considerato che la questione posta residua perplessità anche allo Scrivente Dipartimento e non ha formato oggetto della precedente richiesta di parere inoltrata con nota prot. n. 30453 del 29 /11/.04"
In particolare si fa riferimento alla valenza da attribuire all'espressione adoperata dal legislatore " anticipato collocamento in quiescenza" "se cioè debba intendersi anticipata la richiesta di essere collocati in quiescenza, rispetto al raggiungimento del limite di età (65) ancorché sia maturata l'anzianità contributiva massima (anni 35 secondo il previgente ordinamento)ai fini del trattamento pensionistico: ovvero si debba considerare anticipata la collocazione in quiescenza quando non sia stato raggiunto il massimo dell'anzianità utile per la misura massima della pensione, a prescindere dall'età anagrafica"

Tale problematica viene rappresentata in relazione ad alcune fattispecie, poste all'attenzione del Dipartimento regionale foreste, nelle quali taluni dipendenti sono stati collocati in pensione per dimissioni volontarie con il massimo dell'anzianità contributiva pur non avendo raggiunto il limite di età di 65 anni.


2.Come già rilevato nel parere prot. n. 267.11.04 del 7 gennaio 2005, citato da codesto Dipartimento, il D.L 16 marzo 2004, n. 66 convertito nella legge 11 maggio 2004, n. 126, interviene a modificare la disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento.
Al fine della soluzione del quesito sottoposto allo Scrivente, inerente al significato da attribuirsi all'espressione " anticipato collocamento in quiescenza" se cioè debba essere riferito al raggiungimento del limite di età ovvero all'anzianità contributiva maturata, sembra necessario fare riferimento allo scopo ed alla finalità precipua della normativa in discorso.
A tale proposito si osserva che -specificamente nell'ipotesi disciplinata dal comma 57 dell'art. 3 della legge finanziaria 350/2003, così come modificata dal provvedimento d'urgenza citato 66/04 che qui interessa -, il diritto al ripristino del rapporto di impiego costituisce un diritto perfetto alla riammissione ed al prolungamento del rapporto di lavoro per garantire l'esercizio del quale la disposizione assume un carattere derogatorio delle disposizioni vigenti relativamente ad eventuali divieti di riassunzione previsti dai singoli ordinamenti e" anche oltre i limiti di età previsti dalla legge" .

La normativa, in buona sostanza, prevede una tutela risarcitoria in forma specifica a quanti abbiano effettivamente subito un'ingiusta sospensione o siano stati indotti ad abbandonare l'impiego in ragione di un procedimento penale conclusosi con la loro assoluzione.
Pertanto ritenere che l'anticipato collocamento in quiescenza debba riferirsi all'età anagrafica o all'anzianità contributiva sostanzierebbe una vanificazione del diritto in questione eludendo le esigenze di giustizia poste a fondamento della normativa de quo.
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, i dipendenti collocati in pensione per dimissioni volontarie con il massimo dell'anzianità contributiva pur non avendo raggiunto il limite di età anagrafica, avranno al prolungamento del rapporto di impiego- anche oltre i limiti di età -per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del il periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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