Pos. II-IV Prot. 133.2005.11


OGGETTO: Energie.- Carburanti.- Potenziamento impianti.- Art. 33 l.r. 20/2003.

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 3010 del 18 maggio 2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata viene chiesto l'avviso dell'Ufficio - rappresentando l'urgenza della acquisizione del relativo parere - in ordine a talune problematiche sorte in sede applicativa del disposto dell'art. 33 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20.
Premesso che il richiamato articolo, rubricato "Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti", al comma 2, consente il potenziamento con benzine e gasolio di taluni impianti per la distribuzione di G.P.L. o metano "in deroga alle distanze approvate con il presente articolo", si chiede di sapere se la prevista deroga operi anche nei confronti della "previsione normativa generale (ex art. 21 l.r. 5 agosto 1982, n. 97) che prescrive i requisiti di distanza necessari per l'installazione di distributori stradali di carburanti per autotrazione".
Si chiede inoltre se il limite temporale (trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge) entro cui "possono essere autorizzati i potenziamenti" in discorso, sia da riferire al rilascio del provvedimento o alla presentazione della presupposta istanza, ed infine se la dizione utilizzata ("autorizzati") sia riconducibile al regime giuridico concessorio cui soggiace l'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante per autotrazione.

2.- L'articolo 33 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, in relazione alle cui disposizioni vengono prospettano talune problematiche applicative, disciplina la materia del potenziamento degli impianti di distribuzione carburanti, ponendo, ai commi 1 e 2, talune norme transitorie, sancendo, al comma 3, che, in via ordinaria, il potenziamento con G.P.L. e/o metano sarà consentito previa rinuncia ad una concessione in essere e nel rispetto di precisi vincoli di distanza, ed infine disponendo, al comma 4, l'abrogazione dei limiti percentuali, stabiliti dagli articoli 9 e 10 della l.r. 5 agosto 1982, n. 97, per gli impianti di distribuzione di gpl e di gas metano.
In particolare la disposizione recata dal comma 2, in relazione alla quale si prospetta la necessità di procedere ad una puntuale interpretazione, prevede che: "Entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo."
Al fine di rendere l'avviso richiesto in ordine, in buona sostanza, alla sussistenza, nella specie, di ulteriori requisiti relativi alla distanza fra gli impianti, occorre considerare che la richiamata normativa di carattere generale, e cioè l'articolo 21 della l.r. 5 agosto 1982, n. 97, ha riguardo ai requisiti che debbono sussistere, in via normale, per l'installazione di distributori stradali di carburanti per autotrazione.
La disciplina recata invece in tema di distanze dall'art. 33, comma 3, della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20 concerne puntualmente ed esclusivamente la fattispecie del potenziamento degli impianti di distribuzione carburanti, ed anzi, in tale specifico ambito, viene normata soltanto l'ipotesi del " potenziamento con G.P.L. e/o metano" che può essere assentito "ai soggetti titolari di più concessioni".
Potenziamento che peraltro - come appare peraltro desumibile dalle previsioni recate dal "Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia" approvato con decreto assessoriale 12 giugno 2003 - configura una modifica dell'impianto già installato e specificamente una variazione dell'assetto funzionale di esso.
In relazione dunque alla specifica fattispecie considerata, e limitatamente a quanto puntualmente disposto esclusivamente in ordine alle distanze minime da altri impianti (esistenti o autorizzati) per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto o di metano, va ritenuta esaustiva la disciplina dettata dalla norma speciale, mentre non può che ritenersi applicabile la disciplina generale per quanto da essa non previsto.
In altri termini, le distanze minime da tenere in considerazione quale requisito indispensabile per potere autorizzare i potenziamenti in discorso vanno individuate in quelle indicate dall'art. 33, comma 3, della l.r. 20/2003 per ciò che concerne un "altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare", mentre dovranno rispettarsi i requisiti prescritti dall'art. 21 della l.r. 97/1982 per ciò che riguarda gli impianti di distribuzione di altri tipi di carburanti per autotrazione.
In concreto, dunque, il limite previsto dalla lett. a) del più volte richiamato art. 33, comma 3, l.r. 20/2003 - avente riferimento alle distanze minime da rispettarsi sulle strade urbane - costituisce un requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello sancito dalla lett. a) dell'art. 21 della l.r. 97/1982, mentre quello previsto dalla lett. b) dello stesso art. 33, comma 3, l.r. 20/2003 - concernente invece le distanze minime fra gli impianti ubicati su strade extraurbane - costituisce una parziale limitazione, con riferimento ai soli impianti di G.P.L. o metano, della prescrizione di cui alla lett. b) dell'art. 21 della l.r. 97/1982.
Si concorda quindi con codesto Dipartimento nel ritenere che la deroga alle distanze prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 33 della l.r. 20 del 2003, non supera le previsioni generali relative ai requisiti di distanza minima tra impianti di distribuzione carburanti sanciti per l'installazione di distributori stradali, che pertanto dovranno trovare applicazione anche nelle riguardate ipotesi di potenziamento.

Per ciò che concerne poi l'individuazione dell'atto cui riferire il limite temporale (trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge) sancito dall'art. 33, commi 1 e 2, della l.r. 20/2003, si osserva che esplicitamente il termine indicato viene correlato all'adozione del provvedimento amministrativo ampliativo.
Va tuttavia considerato che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10 sussiste l'obbligo di definire i procedimenti ad iniziativa di parte con un provvedimento espresso ed entro il termine predefinito per legge o per regolamento, o in sua mancanza entro il termine di trenta giorni, dal ricevimento dell'istanza.
Dunque, allo scopo di individuare il termine entro cui gli interessati possono avanzare la presupposta istanza, indispensabile per conseguire il potenziamento di che trattasi, può farsi retroagire l'indicato termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge di un periodo pari al lasso temporale prescritto per la conclusione del procedimento in questione, o, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, di un periodo pari ai trenta giorni sanciti in via generale per l'adozione dei provvedimenti amministrativi.
Del conseguente rideterminato termine a disposizione degli interessati dovrebbe darsi contezza ed idonea conoscenza.

Infine circa la riconducibilità della dicitura "possono essere autorizzati"al regime concessorio cui si assume essere soggetti l'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante per autotrazione, si osserva che, per costante orientamento dottrinario e giurisprudenziale (cfr., per tutti, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 febbraio 2003, n. 3) gli atti amministrativi vanno qualificati non in base alla definizione datane dall'autorità amministrativa che li ha emanati, o alle espressioni letterali utilizzate dalla legge di riferimento, bensì in relazione al loro effettivo contenuto.
Pertanto, assolutamente ininfluente appare, in riscontro al quesito in ultimo proposto, una precisa analisi lessicale dei termini utilizzati dal legislatore, che non muterebbe in ogni caso il regime cui soggiacciono i provvedimenti in discorso.

3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale