Pos. 2-4   Prot. N. /139.2005.11 



Oggetto: CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI - CONSORZI FIDI - TASSO DI INTERESSE - ART. 32 L.R. 20/2003.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

PALERMO


1. Con nota 23 maggio 2005, n. 3096/Serv. 1°, codesto Dipartimento chiede allo scrivente di riesaminare la fattispecie normativa di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), della l.r. 32/2000, già esaminata da questo Ufficio, che - con parere 25 luglio 2001, n. 12433/37.01.11 - in aderenza al tenore letterale, ed allo spirito, dell'indicata norma ha ritenuto che il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo regionale - liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario - non potesse superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti; ciò perché la stessa norma riferisce a detto tetto massimo l'ammissibilità a contributo, espressamente disponendo che "in ogni caso" il tasso (liberamente determinato) non può superare quel parametro.
Alla luce di ciò, si chiede un riesame della fattispecie in considerazione di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 32 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, che, dichiarando di interpretare l'art. 16, comma 1, lett. a), della l.r. 32/2000, ammette al contributo regionale in conto interessi i tassi di riferimento dei crediti, liberamente determinati, nella stessa misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato per ciascun settore della Commissione europea, maggiorato di due punti, "anche quando il tasso concordato sia maggiore".
Codesto Assessorato riferisce di avere escluso dai benefici del contributo regionale le operazioni finanziarie stipulate ad un tasso di interesse superiore di oltre due punti percentuali rispetto al limite massimo stabilito dall'art. 16 suindicato e che i provvedimenti di esclusione impugnati dinnanzi al T.A.R. Catania sono stati annullati.
L'Amministrazione richiedente ha ritenuto opportuno interporre appello, considerando l'incerta natura dell'art. 32 della l.r. 20/2003 che, pur dichiarato di interpretazione autentica dell'art. 16 della l.r. 32/2000, pare essere innovativo rispetto alla precedente previsione e, in ragione di ciò, di dubbia applicazione retroattiva.
Si riferisce infine che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha comunicato che - in esito alla Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda di sospensiva della sentenza appellata - la controparte ha rilevato l'infondatezza dell'appello sulla base della modifica normativa operata dall'art. 32 della l.r. 20/2003. L'Avvocatura ha chiesto il rinvio della Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare, fissata per il 9 giugno 2005, invitando l'Amministrazione in indirizzo a riferire su quanto eccepito dalla controparte.

2. Sulla fattispecie sottoposta si espone quanto segue.
L'art. 16, comma 1, lett. a), della l.r. 32/2000, prevede che "il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario compresi i consorzi di garanzia fidi e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti".
L'art. 32, comma 1, della l.r. 20/2003, così come modificato dal comma 1, lettere a) e b), dell'art. 10 della l.r. 15/2004, ha stabilito che "Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in conformità a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, si interpretano nel senso che i consorzi fidi operanti in tutti i settori e gli istituti di credito determinano liberamente il tasso da applicare ai crediti a breve, a medio e a lungo termine. Il contributo regionale in conto interessi......... è pari al 60 per cento del tasso di riferimento determinato per ciascun settore dalla commissione europea, maggiorato .............di due punti per i crediti a medio e lungo termine, anche quando il tasso concordato sia maggiore".
Il contenuto dell'art. 32 della l.r. 20/2003 richiede una valutazione circa la sua natura interpretativa, con conseguente efficacia retroattiva, ovvero innovativa con efficacia decorrente dalla sua entrata in vigore.
I connotati essenziali che devono sussistere per affermare la sussistenza di una legge di interpretazione autentica sono in primo luogo la dichiarazione espressa del suo carattere interpretativo. Detto elemento è sicuramente presente nell'inciso della norma "si interpretano". All'intento palesemente dichiarato deve però seguire una precisa corrispondenza di contenuti, nel senso che la disposizione interpretativa deve integrarsi con gli elementi desunti dalla disposizione interpretata, conferendo alla norma anteriore un significato, sì, vincolante, ma già rinvenibile tra le possibili letterali esegesi della disposizione interpretata.
La giurisprudenza ha più volte ribadito la necessità di una struttura tipica della legge interpretativa che "si caratterizza per la mancanza nel suo contenuto di una nuova disposizione o per la presenza di una riformulazione della sua precedente, nonché per il valore normativo conferito ad una determinata esegesi, escludente ogni altra, di una legge anteriore. Una norma ha carattere interpretativo (con conseguente efficacia retroattiva) quando, pur rimanendo immutata la formulazione letterale della disposizione interpretata, se ne chiarisca e precisi il significato, giacchè è necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili col tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore" (cfr. Cass. , sez. III, 28-08-2002, n. 12605 e 18-05-1994, n. 4865; T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 02-04-2002, n. 553).
Invero nella specifica fattispecie sottoposta a questo Ufficio non paiono rinvenirsi gli elementi tipici che caratterizzano la norma interpretativa, giacchè (nonostante l'espressa enunciazione contenuta nell'inciso "si interpretano") l'art. 32, comma 1, della l.r. 20/2003, pare avere carattere autonomo e novativo, con conseguente efficacia irretroattiva.
Il contenuto normativo dell'art. 16, comma 1, lett. a), (ed anche dell'art. 72, comma 1, lett. c) della l.r. 32/2000 non pare poter essere vincolato retroattivamente al significato riportato dalla norma successiva (art. 32 l.r. 20/2003), non rinvenendosi tra le possibili esegesi ascrivibili alla norma anteriore - che anzi escludeva dall'ammissione al contributo regionale i finanziamenti (liberamente contrattati) a tassi di interesse superiori il tetto massimo di riferimento determinato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, con la maggiorazione di punti indicati - quella di segno opposto che ammette a contributo, pur limitato alla medesima percentuale del 60 per cento del tasso determinato per ciascun settore dalla Commissione europea, maggiorato di due o tre punti secondo le tipologie indicate, anche le operazioni creditizie concordate ad un tasso maggiore, rispetto al parametro massimo precedentemente previsto.
Si aggiunge inoltre che nel disposto dall'art. 32 della l.r. 20/2003 è rinvenibile una mutata intentio legis rispetto alle scelte di convenienza (segnalate nel precedente parere di questo Ufficio) che parevano considerate dal legislatore dell'art. 16, comma 1, lett. a), della l.r. 32/2000 il quale, ponendo un limite massimo al tasso di interesse concordabile per le operazioni di credito assistite dal contributo regionale, ha inteso perseguire una uniformità del mercato creditizio, realizzando minori esborsi per l'erario regionale, ma anche, con ciò, premiando i privati che, contrattando liberamente con l'operatore finanziario, spuntavano l'applicazione di un tasso contenuto entro i limiti indicati dalla norma originaria. Nell'art. 32 della l.r. 20/2003 il legislatore pare avere riconsiderato, nella pienezza dei suoi poteri, le ragioni di convenienza che emergevano dalla norma precedente. La legittima riconsiderazione operata dal legislatore, dato il carattere innovativo di quanto disposto non può frustrare l'affidamento dei soggetti "nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato periodo" (Corte cost., sent. 525/2000) e non può quindi avere efficacia retroattiva.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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