Pos.   1 Prot. N. 141.05.11  



Oggetto: Pensioni e quiescenza -Art. 39 l.r. n. 10/2000 - Applicabilità ai dipendenti degli enti regionali.





Allegati n...........................

   





ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
                  Dipartimento regionale dell'industria 


                                      Palermo 


  e p c             PRESIDENZA DELLA REGIONE  
                  Dipartimento regionale del personale e dei servizi generali 
                                      Palermo 




1 - Con nota 27-5-2005, n. 1925, codesta Amministrazione chiede il parere di quest'Ufficio riguardo all'applicabilità al personale degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000, e specificamente al personale dei Consorzi ASI, dell'art. 39 della stessa legge, come modificato dall'art. 20 della l.r. n. 2/2003.

2 - L'art. 39 della l.r. n. 10/2000 prevede, al primo comma, il blocco dei pensionamenti di anzianità secondo le disposizioni di cui alla l.r. n. 2/1962, "nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31dicembre 2003". Lo stesso comma ( nel testo modificato dall'art. 139, comma 29 della l.r. n. 4/2003 e dall'art. 20, comma 7, della l.r. n. 21/2003) esclude dal blocco i dipendenti che abbiano maturato o maturino entro tale data l'anzianità di servizio utile prevista dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e i genitori o coniugi o figli di disabili gravi.

Già con precedenti pareri (15-6-2000, n. 10388/256.257.00.11 e 14-11-2000, n. 282/00.11, prot. 20270, rinvenibili sul sito internet www.gurs.pa.cnr.it, quest'Ufficio ha rilevato che tale comma può trovare applicazione generale per tutti gli enti regionali al contrario di quanto previsto dal secondo (ora abrogato) che, nel prevedere un esodo anticipato per i soli dipendenti della Regione in funzione della creazione di condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica di tale ente e del decentramento di funzioni agli enti locali, costituiva norma eccezionale, non suscettibile di estensione analogica.

Il caso previsto dall'ultima alinea della disposizione in esame prevede invece un particolare requisito di accesso al trattamento pensionistico che, mantenuto anche dopo l'intervenuta riforma pensionistica, costituisce ormai norma a regime di carattere generale. Peraltro, non sembra che il riferimento ai "dipendenti regionali" possa interpretarsi come restrizione ai soli dipendenti dell'Amministrazione regionale in senso stretto, in contrapposizione ai "dipendenti" di cui alla seconda alinea dello stesso comma. A parte il fatto che tutto il primo comma sembra riferibile al personale il cui trattamento era già soggetto alle disposizioni della l.r. n. 2/1962, una interpretazione puramente letterale e restrittiva della disposizione porterebbe a ritenere, poco logicamente, che il legislatore abbia voluto continuare ad applicare "l'attuale normativa" (l.r. n. 2/1962) nei confronti dei soli dipendenti regionali genitori o coniugi o figli di disabili gravi, escludendo da tale deroga quelli di altri enti regionali ancorchè già disciplinati dalla l.r. n. 2/1962..
Se così percepita, la disposizione si risolverebbe in un irragionevole ed immotivato privilegio nei confronti di alcuni dipendenti rispetto ad altri il cui trattamento è sorretto dalla medesima normativa.
Ma va infine considerato come il quesito dell'applicabilità o meno della norma in esame agli enti pubblici non economici della Regione sia in concreto fuorviante allorché gli stessi enti o per legge o per scelta operata nell'ambito della propria autonomia regolamentare ( cfr. sulla estensione del trattamento pensionistico regionale al personale degli enti consortili il parere . n. 163.98.11 reso dallo scrivente il 3-12-1998 ) debbano equiparare il regime di quiescenza dei propri dipendenti a quello dei regionali atteso che, come detto, l'art. 39 della l.r. n. 10/2000, nella residua formulazione, non contiene più, come sopra considerato, disposizioni di carattere eccezionale che potrebbero giustificarne l'esclusiva applicazione ai soli dipendenti dell'Amministrazione regionale in senso letterale.
Copia del parere si trasmette al Dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza per opportuna conoscenza .

***

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

?? ?? ?? ??