Pos. I Prot. 150.2005.11


OGGETTO: Ente pubblico e privato.- ESA.- Personale a tempo indeterminato.- Tabelle di equiparazione ex art. 31 l.r. 6/1997.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
(Rif. nota n. 51837 del 27 maggio 2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, considerato che, in ragione della mancata adozione, da parte dell'Ente di sviluppo agricolo, di apposite tabelle di equiparazione ex art. 31 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 relative a dipendenti con contratto a tempo indeterminato - assunti come "manovratori dighe" e nei cui confronti viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori edili - "tale personale non ha avuto rinnovi contrattuali" (rectius: non ha beneficiato dell'applicazione dei nuovi contratti), si chiede l'avviso dell'Ufficio circa l'applicabilità, nella fattispecie, delle tabelle di equiparazione allegate alla l.r. 10 ottobre 1994, n. 38.

2.- Al fine di rendere l'avviso richiesto, occorre, in primo luogo, individuare l'ambito di operatività della disposizione recata dall'art. 31 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6.
A tale scopo, si osserva preliminarmente che la norma in questione - come si evince dalla collocazione sistematica della medesima e dallo stesso titolo della legge - mira ad individuare un meccanismo di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica derivante dal trattamento giuridico ed economico del personale degli enti regionali laddove esso sia, anche parzialmente, a carico del bilancio regionale.
La parametrazione disposta non sancisce alcuna equiparazione dello stato giuridico ed economico di qualsivoglia personale dipendente da enti pubblici, allo stato giuridico ed economico del personale regionale, ma determina soltanto, agli scopi indicati, un raffronto in termini di costi al trattamento del personale regionale; raffronto da cui consegue l'impossibilità di far gravare sul contributo regionale per spese di funzionamento, o comunque su trasferimenti a carico del bilancio regionale per spese correnti, gli aumenti retributivi spettanti al personale dipendente dai diversi enti in virtù delle diverse contrattazioni di settore, laddove il trattamento in godimento sia superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali.

La disposizione in esame, che costituisce quindi limite alla corresponsione di quote di trattamento economico a carico dell'erario regionale, è destinata a trovare applicazione nei confronti di tutto il personale dei considerati enti, a prescindere dalla natura e dalla tipologia dei relativi rapporti di lavoro che ben possono essere assoggettati alla disciplina privatistica dei contratti collettivi.
Il legislatore regionale invero, mediante l'utilizzo - nel corpo della norma e nella rubrica dell'articolo - del termine "personale", ha voluto riguardare l'insieme, il complesso dei dipendenti, siano essi impiegati o operai, di ruolo o non di ruolo, degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale, a carico del bilancio regionale.
Con riferimento a tutti detti dipendenti, inseriti nell'ambito della organizzazione dei riguardati enti ed ancorchè destinati a svolgere compiti solo strumentali, vanno adottate, con le procedure all'uopo sancite - e cioè, secondo il dettato normativo ,"dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta" - ed allo scopo sopra indicato le previste tabelle di equiparazione.

Al fine poi di porre in essere le tabelle in questione occorre procedere a raffrontare le mansioni (ed eventualmente le funzioni) rispettivamente ascritte dalle vigenti disposizioni contrattuali ai dipendenti secondo le diverse tipologie di classificazione in qualifiche, fasce, livelli, categorie od altre forme di suddistinzione in cui risulta inserito rispettivamente il personale da comparare e quello regionale, nonché il titolo di studio richiesto per l'accesso alle diverse posizioni lavorative.

Le tabelle di corrispondenza cui codesto Dipartimento propone di riferirsi non sembra possano dunque allo scopo utilizzarsi, non tanto poiché esse si limitano a raffrontare il personale impiegatizio dal 2° al 7° livello - con esclusione quindi del 1° livello - dell'ITALTER S.p.a. e della SIRAP S.p.a. - e non direttamente dunque il personale considerato e classificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori edili - con il personale regionale, ma in primo luogo e fondamentalmente poiché esse sono state predisposte in vigenza di diverse discipline contrattuali che prevedevano mansionari ed esemplificazioni diverse.
Pertanto, nel precisare che il raffronto imposto dal più volte citato art. 31 della l.r. 6/1997 va posto in essere, per ciascuna categoria di lavoratori, non una sola volta, ma distintamente per i diversi periodi temporali riguardati dalle contrattazioni che hanno interessato sia il personale da comparare che quello regionale in ordine al quale operare il confronto - laddove le medesime abbiano inciso sulla classificazione del personale e sulle relative attribuzioni - si osserva che, per dare attuazione al disposto normativo, ed allo scopo di consentire la (dovuta) applicazione delle disposizioni contrattuali del settore, appare imprescindibile procedere ad un puntuale riscontro nel tempo delle mansioni ascrivibili alle diverse posizioni lavorative.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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