Pos. I Prot. 155.2005.11


OGGETTO: Ente pubblico e privato.- Enti fieristici.- Trasformazione ex art. 82 l.r. 17/2002


ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio
e artigianato - Servizio vigilanza enti - 2S
(Rif. nota n. 1009 del 28 giugno 2005)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata, richiamato quanto disposto dall'art. 82, commi 3 e 4, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, in tema di trasformazione degli Enti fiera regionali, si chiede l'avviso dello scrivente in ordine alla possibile attuazione delle citate norme che - ipotizzando, da un lato, la trasformazione di detti Enti fieristici "in soggetti giuridici privati che acquistano personalità di diritto privato con l'approvazione da parte dell'Organo tutorio della delibera di trasformazione", e richiamando, dall'altro, i principi generali ed i criteri contenuti nella L. 11 gennaio 2001, n. 7 (legge quadro sul settore fieristico) e le previsioni normative del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366" - sembrano porsi in insanabile contrasto.

Rassegna inoltre il richiedente Dipartimento che la scelta del modulo organizzativo che gli Enti fiera devono assumere dovrebbe essere rimessa - nel rispetto dell'autonomia degli Enti e, soprattutto, dei principi a tal proposito posti a livello comunitario - agli Enti medesimi, che tuttavia, in atto, sono caratterizzati da una gestione straordinaria (monocratica), che non appare potere garantire il contemperamento tra i compositi interessi istituzionalmente ascritto agli ordinari organi di gestione.

2.- Al fine di rendere l'avviso richiesto non può prescindersi, preliminarmente, dal riscontrare la compatibilità della normativa regionale in ordine alla quale si pongono le individuate questioni applicative rispetto alla disciplina comunitaria del settore ed in particolare ai principi desumibili in materia quali specificamente evidenziati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.

La Corte, invero, in detta pronuncia, ha esplicitamente asserito che "non adempie agli obblighi ad esso incombenti ai sensi ... del Trattato uno Stato membro che introduce, senza giustificazione dovuta a ragioni imperative di interesse generale, restrizioni alla libera prestazione dei servizi mantenendo in vigore disposizioni che
prescrivono un'approvazione o un riconoscimento ufficiale per l'esercizio dell'attività di organizzatore di fiere;
...
impongono all'organizzatore di fiere di possedere una particolare forma o status giuridico;
...
vietano all'organizzatore di fiere di perseguire uno scopo di lucro;
...
impongono la conformità delle fiere agli obiettivi fissati da una regione nel quadro della programmazione regionale;
... ."
La Corte di giustizia ha così deciso nel presupposto che l'attività di organizzatore di fiere configura un'attività economica soggetta alle disposizioni, contenute negli articoli 52 e 59 del Trattato, che impongono l'abolizione delle restrizioni, rispettivamente, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, e che tutte le disposizioni, nazionali e regionali, che ingiustificatamente vietano, ostacolano o rendono meno attraente l'esercizio di tali libertà - subordinandone l'esercizio ad un riconoscimento o ad una autorizzazione, imponendo una particolare forma o status giuridico, o infine prescrivendo l'assenza di ogni scopo di lucro o la conformità delle manifestazioni alla programmazione regionale - si pongono in contrasto con il diritto comunitario.

E proprio in esecuzione della riportata sentenza 15 gennaio 2002, il Parlamento ha provveduto, con l'art. 6 della L. 18 aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.", ad abrogare l'intera legge 11 gennaio 2001, n. 7 sul settore fieristico, contenente norme di contenuto analogo alle disposizioni censurate, ed i cui principi generali e criteri erano stati richiamati dall'art. 82, comma 4, della l.r. 17/2004 in commento allo scopo di definire le procedure di privatizzazione cui devono sottostare gli Enti fiera regionali.

L'avvenuta abrogazione, proprio in virtù del rilevato contrasto con le regole comunitarie, della legge statale di riferimento - che costituiva peraltro la legge quadro in materia di attività fieristiche, recante i princìpi fondamentali del settore - rende, ovviamente, impossibile l'applicazione di quei principi generali e criteri cui rinviava la norma regionale (censurati ed eliminati dal mondo giuridico), e determina la necessità di individuare nuovi principi e criteri cui le procedure di riordino del settore devono soggiacere.

Si osserva ancora, sempre in relazione alla attuazione delle disposizioni regionali di cui si tratta che, pregiudizialmente, occorre riscontrarne la compatibilità con le regole generali dell'ordinamento comunitario ricavate, in sede di interpretazione, dalla Corte di giustizia nell'esercizio dei compiti istituzionali alla stessa attribuiti. Per costante giurisprudenza, infatti (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 febbraio 2001, n. 430), l'eventuale sussistenza di un contrasto fa assumere alla normativa interna un carattere recessivo, che ne legittima la disapplicazione non soltanto da parte dell'autorità giurisdizionale, ma anche da parte dell'autorità amministrativa.
E contrasto invero potrebbe ipotizzarsi - vieppiù alla luce delle considerazioni esposte da codesto Dipartimento circa la attuale situazione gestionale di entrambi gli Enti fieristici siciliani, e considerato inoltre che il comma 4 della disposizione in commento prescrive che all'attuazione della prevista trasformazione debba provvedere l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca a mezzo di commissari ad acta, soggetti quindi a precise e vincolanti direttive in ordine alle scelte operative agli stessi rimesse - laddove la norma regionale venga interpretata, o attuata, in modo tale da configurare, anche soltanto nei confronti dei considerati Enti fieristici siciliani, imposizioni circa la forma o lo status giuridico che i medesimi debbano assumere, già ritenute in contrasto con i principi comunitari.

Rilevato infine che, alla luce di quanto considerato nella citata sentenza dalla Corte di giustizia, potrebbero ritenersi non conformi alle regole comunitarie anche talune disposizioni concernenti la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia - quali specificamente quelle che individuano i soggetti che possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, di cui in particolare all'art. 4 del regolamento emanato, in attuazione della l.r. 23 maggio 1991, n. 34, art. 38, con D.P.Reg. 3 settembre 1997, n. 44 - si rassegna l'opportunità di procedere, con l'occasione, ad una revisione dell'intera normativa regionale, primaria e secondaria, vigente in materia, nel cui ambito potrebbe altresì risolversi la questione parimenti sollevata da codesta Amministrazione circa la contrapposizione che appare sussistere tra i commi 3 e 4 dell'art. 82 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, aventi riguardo ad entità soggette, per quanto riguarda l'acquisto della personalità giuridica, rispettivamente, al sistema concessorio ed al sistema normativo.

3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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