Pos. II-IV Prot. _______ /156.05.11

OGGETTO: Contratti ed obbligazioni - Garanzie fideiussorie - Richiesta di intervento della Regione ex art. 13 l.r. 20/1999.


ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(rif. nota 08.06.2005, n. 26159)
PALERMO





1. L'art. 13 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo aver previsto al comma 1 che al fine di combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede ad agevolare l'accesso al credito agli imprenditori e a coloro i quali esercitino un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, al comma 2 dispone che il Presidente della Regione provvede, nei confronti dei soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura, "a fornire la garanzia della Regione su mutui che tali soggetti debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali".
In relazione a tale disposizione, codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, rappresenta che con nota 5 aprile 2004 il xxxxxxxxx s.p.a. ha chiesto l'intervento in garanzia della Regione ai sensi del riportato art. 13, comma 2, della l.r. n. 20/1999, relativamente a due mutui concessi dal predetto Istituto di credito al medesimo mutuatario resosi poi inadempiente del pagamento di talune rate.
A seguito dell'esame, da parte di codesto Dipartimento, di un dettagliato rapporto sui due mutui è stato comunicato al medesimo xxxxxxxxxx s.p.a., con nota 22 ottobre 2004, n. 23642, che l'Amministrazione regionale, "non avrebbe proceduto agli interventi in garanzia richiesti dal momento che non risultavano rispettati i termini previsti dall'art. 1957 c.c."; con successiva nota 23 novembre 2004 il citato Istituto di credito ha reiterato la richiesta di intervento fideiussorio sottolineando che la posizione assunta da codesto Dipartimento è in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, qualora l'obbligazione sia unica e la divisione in rate costituisca solo una modalità per agevolare la parte debitrice, il termine di cui all'art. 1957 c.c. "non può che cominciare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata ovvero dalla risoluzione del contratto".
Ciò premesso, considerato che l'Istituto di credito ha da ultimo sollecitato l'intervento in garanzia con nota del 26 aprile 2005, vien chiesto l'avviso dello scrivente al riguardo.

2. La questione qui rassegnata è analoga a quella trattata dallo scrivente nel parere reso a codesto Dipartimento con nota 20 luglio 2005, n. 10269/90.05.11, concernente gli effetti sulla fideiussione della scadenza dell'obbligazione principale, in particolare nell'ipotesi di fideiussione riguardante obbligazioni ad esecuzione periodica o ripetuta.
Ed invero, nel citato parere n. 10269/2005 -che qui si intende richiamato- si è evidenziato che, ai fini della perpetuatio della obbligazione fideiussoria a carico dell'amministrazione regionale, codesta Amministrazione deve riscontrare concretamente, in relazione alle singole fideiussioni per le quali è chiamata in garanzia, che il creditore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., entro sei mesi abbia proposto le sue istanze di natura giudiziale contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Si è altresì precisato che qualora l'obbligazione principale debba essere adempiuta ratealmente (come nell'ipotesi del contratto di mutuo) il termine semestrale di cui al richiamato art. 1957 c.c., entro cui il creditore deve proporre le sue istanze se vuole evitare l'estinzione dell'obbligazione di garanzia, decorre dalla scadenza di ogni singola rata e non dalla scadenza dell'ultima; ciò nella considerazione che nelle obbligazioni ad esecuzione periodica o ripetuta ogni prestazione parziale relativa all'obbligazione garantita ha un suo carattere giuridicamente autonomo e segue una sorte propria, in modo che non influenza le altre né dalle altre è influenzata.
Ribadito quanto sopra in via generale, per ciò che riguarda la fattispecie qui esaminata e, in particolare, le eccezioni sollevate dall'Istituto di credito mutuante circa la decorrenza del termine di sei mesi, pare opportuno richiamare puntualmente quanto già osservato dallo scrivente nel parere n. 10269/2005 con riferimento al recente orientamento giurisprudenziale contrario alla posizione assunta da codesto Dipartimento.
La Corte di Cassazione, in merito alla decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c., ha precisato che "nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse" (Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2004, n. 2301); il riferito orientamento non appare tuttavia rilevare nella fattispecie in relazione alla quale viene richiesto il presente parere. Ed invero, in tale ipotesi la divisione in rate non è disposta ad esclusivo interesse del debitore poiché ad essa è correlata la connessa ed accessoria obbligazione del pagamento degli interessi i quali sono appunto determinati, con un piano di ammortamento, in relazione al numero delle rate ed al lasso di tempo tra le stesse intercorrenti, fino al totale adempimento.
In altri termini, nel caso in cui, come nella fattispecie, il piano di ammortamento del contratto di mutuo preveda la variazione degli importi delle singole rate per quota interessi, le medesime singole rate costituiscono prestazioni periodiche con carattere autonomo; pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, può concludersi che, nell'ipotesi in esame, il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c., decorre dalla scadenza delle singole rate di mutuo e la garanzia fideiussoria dell'Amministrazione regionale permane solo qualora il menzionato istituto di credito si sia prontamente attivato entro il predetto termine con riferimento alle singole rate di ammortamento del mutuo.
In ogni caso si ritiene che, a tutela dell'erario regionale, non possa prestarsi supina acquiescenza alla recente pronuncia giurisprudenziale contraria alle tesi esposte -e la cui portata peraltro, secondo i principi generali, non trascende il caso deciso- potendo, in astratto, ipotizzarsi, una diversa conclusione di un eventuale giudizio sulla fattispecie in esame.
Si fa presente altresì che, trattandosi nell'ipotesi considerata di mutuo concesso, ai sensi del richiamato art. 13 della l. r. n. 20/1999, a favore delle vittime dell'usura, nei confronti di queste ultime opera la sospensione dei termini prevista dall'art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44; ed infatti, il citato art. 20, comma 1, della legge n. 44/1999 statuisce che a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3 e seguenti della medesima legge n. 44/1999, "i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni"; il successivo comma 7 dello stesso art. 20 dispone poi che la sospensione dei termini di cui al comma 1 "ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale".
Pertanto, nell'ipotesi esaminata la scadenza delle singole rate di mutuo ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo va considerata tenendo conto della proroga di trecento giorni disposta dalla norma statale sopra richiamata, sempre che, ovviamente, si accerti altresì la sussistenza dei presupposti previsti dalla medesima norma (soggetto che abbia richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione, parere favorevole del prefetto).
Conclusivamente, codesta Amministrazione potrà non dare corso alla garanzia fideiussoria in questione qualora accerti che l'istituto di credito non abbia proposto nel termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. le azioni giudiziarie volte al soddisfacimento della pretesa creditoria in relazione alle singole rate scadute e rimaste impagate, tenuto conto, ovviamente, di quanto sopra rilevato ai fini della proroga della scadenza di quelle rate per le quali opera la sospensione dei termini ex art. 20, comma 1, della legge n. 44/1999.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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