Pos. I Prot. 163.2005.11

OGGETTO: Agricoltura e foreste.- Boschi e foreste.- Prescrizioni di massima e polizia forestale.- Individuazione competenze.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale foreste
(Rif. nota n. 14541 del 17 6.2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento, dopo avere rappresentato che, a seguito della pubblicazione delle proposte di aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale redatte dagli Ispettorati forestali è stata formulata - ancorchè dopo la scadenza del termine di 15 giorni allo scopo previsto - una osservazione in ordine ad una specificazione contenuta in appendice alle proposte di aggiornamento volta ad individuare nel Dirigente generale dell'Azienda regionale foreste demaniali, l'organo oggi competente allo svolgimento delle funzioni del Comitato forestale di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si chiede l'avviso dello scrivente Ufficio circa la coerenza di detta specificazione rispetto alla vigente normativa.

2.- La nota pubblicata in appendice alle proposte di aggiornamento delle prescrizioni di massima e polizia forestale - in relazione al cui contenuto è stato chiesta la consulenza dello scrivente - puntualizza che, ai fini di cui delle prescrizioni di cui è discorso "le funzioni del Comitato forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 sono oggi svolte dal Dirigente generale dell'Azienda regionale foreste demaniali in base all'art. 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84 ed all'art. 98 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2".
Ed in effetti le citate disposizioni regionali hanno rispettivamente devoluto al Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali le funzioni attribuite dal R.D. 3267 del 1923 al Comitato forestale (art. 16 l.r. 84/1980) e, giusta la disposta soppressione di detto Consiglio di amministrazione, il contestuale conferimento dei relativi poteri e funzioni al Dirigente generale dell'Azienda (art. 98 l.r. 2/2002).
La richiamata successione di competenze, e di organi, non consente tuttavia di imputare alla sfera di attribuzioni del Dirigente generale dell'Azienda regionale foreste demaniali ogni competenza già ascritta al Comitato forestale ed al Consiglio di amministrazione dell'Azienda, poiché, per delineare esaustivamente il regime delle competenze in materia, occorre tenere altresì conto del disposto di altre normative che hanno invero imputato ad individuati organi dell'Amministrazione forestale, precisi compiti e funzioni.
In particolare, ai fini in discorso, rileva quanto statuito dall'art. 9 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, che, testualmente così dispone: "Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad esclusione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i quali continua ad applicarsi l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84."
E dunque, per quanto attiene i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in relazione ai quali sono appunto destinate ad operare le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui è discorso, la competenza a porre in essere tutti gli indicati provvedimenti - da non limitare dunque indebitamente alle sole autorizzazioni e/o nulla-osta prescritti in materia urbanistica, e tra cui, in via interpretativa, è dato ricomprendere anche eventuali altre figure autorizzative previste dalle normative in riferimento - risulta imputata agli indicati Ispettorati ripartimentali, residuando soltanto in capo al Consiglio di amministrazione dell'Azienda, e dunque oggi, ex art. 98 l.r. 2/2002, al Dirigente generale della stessa, la competenza a porre in essere i provvedimenti (nella specie: autorizzazioni) prescritti per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

In tal senso quindi andrebbe corretta la nota formulata in appendice a tutte le proposte di modifica delle prescrizioni di massima e polizia forestale, non essendo ostativo alla rettifica de qua la circostanza che l'osservazione da cui trae origine il presente approfondimento sia stata avanzata fuori termine.
Ed invero, anche a prescindere dal fatto che l'Amministrazione può procedere in via di autotutela a riformare i propri atti qualora sussista un concreto interesse pubblico che induca a provvedere in tal senso, si osserva che nella fattispecie il procedimento finalizzato all'emanazione del provvedimento finale non si è ancora completato, e pertanto, ben può procedersi alle rettifiche del caso.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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