POS. II Prot._______________/169.11.05

OGGETTO: Ente Parco XXXX - Servizi di consulenza per attività promozionali e di comunicazione - Affidamento diretto incarico - Legittimità.


ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE -
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO




1. Con nota prot. n.36083 del 10 giugno 2005 codesto Dipartimento, premesso che l'Ente Parco XXXX con delibera del comitato esecutivo n.110 del 21 aprile 2005 ha conferito ad una società a responsabilità limitata l'incarico per l'espletamento di servizi di consulenza per attività promozionali e di comunicazione, ha chiesto il parere dello Scrivente sulla regolarità della procedura di affidamento dell'incarico in questione.
Al riguardo, codesto Dipartimento rileva infatti che il predetto incarico "potrebbe configurarsi come fornitura o appalto di servizio e, pertanto, andrebbe disciplinato dalle norme di cui alla l.r. n.7/2002, art.11 e success. modif." ed allega la delibera di cui trattasi.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Nel caso in esame si configura un'ipotesi di affidamento (diretto) di appalto di servizi.
Per una corretta individuazione della disciplina applicabile allo stesso, occorre in primo luogo richiamare il quadro normativo di riferimento.

La disciplina degli appalti di servizi è contenuta nella legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e succ. mod. e integraz. che all'art.32 dispone testualmente che:
"1. Gli appalti di servizi sono disciplinati nella Regione siciliana dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 e successive modifiche e integrazioni.
3. Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una stessa impresa, con le procedure della trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2, servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la sogli comunitaria.
3-bis. ....".

L'art.34, l.r. ult. cit., commi 2 e 3, prevede altresì che:
"2. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.20 e successive modifiche e integrazioni, il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 è consentito senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000 euro.
3. Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, con esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa".

In estrema sintesi, la disciplina regionale riafferma l'integrale operatività della normativa statale di attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (cfr. art.1, primo comma, D.Lgs. n.157/1995 cit.) e stipulati da una delle amministrazioni aggiudicatici menzionate all'art.2, D.Lgs. n.157/1995 e succ. mod. e integr.

Per quanto concerne invece l'individuazione della disciplina di affidamento degli appalti di servizi di importo inferiore a 200.000 DPS, l'art.32, secondo comma, l.r. n.7/2002 cit. rinvia ai regolamenti delle singole amministrazioni committenti, disponendo altresì genericamente che a tale affidamento potrà procedersi mediante trattativa privata a gara informale nel rispetto delle condizioni che saranno stabilite dai regolamenti medesimi e salvo il limite di affidamenti a trattativa alla stessa impresa nel corso del medesimo anno solare di cui al terzo comma dell'art.32, l.r. cit.

La possibilità di affidamento a trattativa privata mediante gara informale non riguarda, per espressa previsione dell'art.32, comma 2, l.r. cit., i servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'Allegato I del D.Lgs. n.157/1995 -e, cioè, i "Servizi di consulenza gestionale ed affini" ed i "Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria".

L'art.34, secondo comma, l.r. cit., come sostituito dall'art.22, l.r. 19 maggio 2003, n.7, consente infine, nelle more dell'approvazione dei citati regolamenti, come sistema preferenziale, il ricorso senza previa autorizzazione alla trattativa privata previa gara informale per l'affidamento di appalti di servizi per importi non superiori a 25.000 euro.

La procedura di gara informale viene tratteggiata dall'art.34, terzo comma, l.r. cit. facendo riferimento ai requisiti minimi di validità. In concreto viene indicato uno schema di procedimento piuttosto snello, ma dal quale emergono alcune indicazioni certamente cogenti.
La prima attiene al rispetto della procedura informale, che diviene obbligatorio: è pertanto illegittimo il comportamento del soggetto pubblico che procede in assenza di gara informale all'affidamento di appalti a trattativa privata.
Una seconda serie di limitazioni attiene invece l'ambito procedimentale, e permette di tracciare a grandi linee l'iter di aggiudicazione della gara.


3. Alla luce del quadro normativo come sopra delineato, tornando al caso in esame, si può osservare quanto segue.

Appare chiaro che, per una corretta individuazione della disciplina applicabile, è necessario stabilire in quale categoria di servizi è ascrivibile la fattispecie in oggetto e quale è l'importo dell'appalto.

La tipologia del servizio affidato alla società è descritta nella delibera nonché nell'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della medesima.
Trattasi di servizi di consulenza per le attività promozionali e di comunicazione dell'Ente Parco e, segnatamente, pianificazione dei mezzi su base annuale, inclusa assistenza nelle trattative; ideazione e assistenza in fase di realizzazione delle campagne pubblicitarie e di informazione; progetto grafico di materiali pubblicitari; progetto tecnico di stand e allestimenti in fiere ed eventi; assistenza nell'organizzazione di convegni ed iniziative speciali e consulenza generale di marketing e comunicazione.

I servizi in questione potrebbero farsi rientrare nelle categorie 10 -"Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica"- e 13 -"Servizi pubblicitari"- di cui all'allegato I del D.Lgs. n.157/1995.
Quel che preme rilevare è comunque che il caso in esame non concerne i servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato I del D.Lgs. ult. cit., per i quali, come sopra evidenziato, la possibilità di affidamento secondo le modalità previste dall'art.32, secondo comma l.r. n.7/2002 è esclusa dalla disposizione medesima.
Ciò posto, occorre ulteriormente verificare, per una corretta individuazione delle modalità di affidamento dei servizi in oggetto, l'importo dell'appalto stesso.

Ora, nella delibera del comitato esecutivo dell'Ente Parco, che fa riferimento alla proposta ricevuta dall'Ente da parte della società, si specifica che quest'ultima ha richiesto, per un periodo di 12 mesi, un compenso di 30.000 euro + IVA.
Nello schema di convenzione allegato alla delibera, invece, l'appalto viene conferito solo per un periodo di otto mesi e per un importo complessivo di 24.000 euro, inclusa l'IVA.

In conclusione, in relazione all'incarico deliberato, si tratta di un appalto di servizi sotto soglia, e precisamente inferiore a 25.000 euro, per il quale, come sopra visto, si può procedere ad affidamento mediante trattativa privata, previo espletamento di una gara informale.

Ove, pertanto, l'Ente Parco non abbia proceduto secondo le predette modalità, come pare potersi evincere da quanto riferito da codesto Dipartimento, nonché dalle premesse alla delibera (in cui si riferisce soltanto della proposta ricevuta dalla società), l'affidamento alla società in oggetto non sarebbe legittimo.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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